CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 agosto 2026
Cassazione n. 24416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7E), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale diGrosseto n. 731 del 30 settembre 2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 21623/2025Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 24416/2026Data pubblicazione 03/08/2026RILEVATO CHE:− la controversia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deriva dallesuccessioni dei loro genitori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− [OSCURATO:PERSONA] era proprietario del compendio immobiliaredenominato [OSCURATO:PERSONA], sito nel Comune di Magliano in Toscana,costituito da terreni agricoli e fabbricati rurali e abitativi; dopo il decessodi Amaddio, avvenuto il 29 marzo 2008, [OSCURATO:PERSONA] impugnava iltestamento paterno innanzi al Tribunale di Grosseto;− successivamente, dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 9settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] promuoveva un ulteriore giudizio, voltoall’impugnazione del testamento materno e alla rideterminazionedell’asse ereditario e delle quote di legittima;− nel giudizio relativo alla successione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva l’accertamento dell’instaurazione di un rapporto diaffitto agrario ai sensi dell’art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203,assumendo che, al momento dell’apertura della successione, egliesercitava e continuava a esercitare attività agricola sui terreni ereditariin qualità di coltivatore diretto;− poiché, dopo la morte della madre, l’azienda agricola continuava aessere gestita esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 11del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la determinazione e il pagamentodel canone dovuto dal coerede utilizzatore dei fondi;− nel corso della procedura conciliativa, in data 11 maggio 2023, leparti sottoscrivevano un verbale con il quale [OSCURATO:PERSONA] si impegnavaa corrispondere alla sorella una somma pari al 50% del canone locativoche sarebbe stato determinato dal tecnico incaricato, dott. AndreaMachetti, con riferimento al rapporto di affitto rustico sorto ai sensidell’art. 49 della legge n. 203 del 1982, prevedendo espressamente cheNumero registro generale 21623/2025Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 24416/2026Data pubblicazione 03/08/2026tale assetto sarebbe rimasto soggetto a conguaglio e a eventualerevisione all’esito dei giudizi successori allora pendenti;− successivamente il tecnico redigeva le proprie relazioni estimative,distinguendo il valore locativo dei terreni da quello dei fabbricati;− nelle more della procedura interveniva la sentenza del Tribunale diGrosseto 29 giugno 2023, n. 598/2023, che rigettava le domandeproposte da [OSCURATO:PERSONA], comprese quelle relative alla simulazionedell’atto di compravendita dell’11 novembre 2003 e alla riduzione delledisposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA];− secondo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], tale decisionecomportava il riconoscimento della sua proprietà esclusiva sui fabbricatidel [OSCURATO:PERSONA], mentre i terreni risultavano appartenere ai duefratelli in comproprietà indivisa per quote paritarie;− in occasione del successivo incontro davanti alla Commissioneagraria provinciale, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava pertanto di esseredisponibile a corrispondere il 50% del canone riferibile ai soli terreni,escludendo i fabbricati; [OSCURATO:PERSONA], invece, pretendeva il pagamentodel canone anche con riguardo ai fabbricati; ne conseguiva il fallimentodella procedura conciliativa e la redazione di verbale negativo;− sulla base del verbale conciliativo dell’11 maggio 2023, PaolaScheggi proponeva ricorso monitorio e otteneva dal Tribunale di Grossetoil decreto ingiuntivo n. 66/2024, emesso il 20 febbraio 2024, con cuiveniva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro17.000, oltre a interessi e spese, quale quota del 50% dei canoni di affittoriferiti ai terreni e ai fabbricati del [OSCURATO:PERSONA];− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, eccependo che lacontroversia spettava alla competenza della Sezione specializzata agrariae contestando altresì la validità ed efficacia dell’accordo conciliativo el’inclusione dei fabbricati nell’oggetto dell’affitto agrario;Numero registro generale 21623/2025Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 24416/2026Data pubblicazione 03/08/2026− con la sentenza del 30 settembre 2025, n. 731, il Tribunale diGrosseto dichiarava l’incompetenza del giudice ordinario, ritenevacompetente la Sezione specializzata agraria del Tribunale di Grosseto,dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n. 66/2024 e lo revocava,fissando il termine per la riassunzione della causa davanti al giudicecompetente;− avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva regolamentonecessario di competenza, sostenendo che l’oggetto della controversiariguardava esclusivamente l’esecuzione di un accordo transattivo e che,pertanto, la competenza spettasse al giudice ordinario;− [OSCURATO:PERSONA] resisteva chiedendo la conferma della sentenzaimpugnata;− il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso;− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce «Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 11 D.Lgs. n. 150 del 2011 secondol’interpretazione giurisprudenziale»; nel caso di specie, il credito azionatocon ricorso monitorio innanzi al giudice ordinario non riguardava ilcontratto agrario costituitosi ex lege, bensì lo specifico accordotransattivo avente ad oggetto l’obbligo assunto dall’opponente di pagareil canone di affitto sino alla definizione dei giudizi pendenti sulla divisionedegli assi;− il motivo è infondato;− secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia dicontratti agrari, qualora sia intervenuta una transazione tra le parti, lacompetenza del giudice ordinario è configurabile soltanto nell’ipotesi inNumero registro generale 21623/2025Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 24416/2026Data pubblicazione 03/08/2026cui, rimanendo incontroverse l’esistenza e la validità del rapportoagrario, la controversia riguardi esclusivamente l’esecuzione dell’accordoovvero questioni ad esso accessorie; viceversa, ove venga in discussionela perdurante operatività del rapporto agrario, la sua validità o quelladella stessa transazione, la cognizione appartiene ratione materiae allasezione specializzata agraria (Cass., Sez. 3, 6 settembre 2007, n. 18793,Rv. 599066-01);− la ricorrente assume che la domanda monitoria fosse fondataunicamente sul verbale conciliativo dell’11 maggio 2023 e che il themadecidendum concernesse la mera interpretazione ed esecuzione di taleaccordo, con conseguente radicamento della competenza dinanzi algiudice ordinario;− l’assunto non coglie, tuttavia, l’effettivo contenuto dellacontroversia;− dagli atti emerge, infatti, che il verbale conciliativo era statostipulato con espresso riferimento al rapporto di affitto rusticoinstauratosi tra i coeredi ai sensi dell’art. 49 della legge 3 maggio 1982,n. 203, e che la determinazione del canone era stata concordata «salvodisdetta e salvo conguaglio all’esito dei giudizi iscritti dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] ai nn. 518/2011 e 1702/2018 R.G.»; tale previsione rendepalese il carattere non definitivo dell’intesa e la sua stretta dipendenzadagli accertamenti concernenti l’assetto proprietario dei beni facentiparte del compendio ereditario;− conseguentemente, la controversia insorta successivamente nonaveva ad oggetto il mero adempimento dell’accordo, bensì la stessaindividuazione dell’oggetto del rapporto agrario e, correlativamente, deibeni rispetto ai quali fosse dovuto il canone;− in particolare, a seguito della sentenza del Tribunale di Grosseto n.598 del 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] contestava che i fabbricati delPodere Fontorio potessero essere inclusi nel rapporto di affittanza agrariaNumero registro generale 21623/2025Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 24416/2026Data pubblicazione 03/08/2026e nel relativo canone, sostenendo che l’obbligazione dedotta in monitoriodovesse riferirsi esclusivamente ai terreni;− la questione devoluta al giudice richiede, pertanto, non già lasemplice interpretazione di una clausola transattiva, ma l’accertamentodell’estensione oggettiva del rapporto agrario instaurato ex lege tra icoeredi, dell’incidenza su di esso degli esiti dei giudizi successori pendentie della persistente efficacia dell’accordo conciliativo in rapporto agli esitidei giudizi successori;− correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la lite implichila verifica di diritti e obblighi direttamente derivanti dal rapporto agrariosottostante, essendo controverso se i fabbricati rientrino o menonell’oggetto dell’affitto ex art. 49 della legge n. 203 del 1982 e se ilcanone reclamato dalla ricorrente sia effettivamente dovuto nei terminida essa prospettati; si tratta di accertamenti che investono il contenutoe la disciplina del rapporto agrario e che, secondo il principio richiamato,rientrano nella competenza funzionale della sezione specializzataagraria;− né assume rilievo che l’azione sia stata introdotta medianteprocedimento monitorio, posto che il riparto di competenza vaindividuato avuto riguardo alla natura sostanziale della controversia eagli accertamenti necessari per la decisione, i quali, nella specie,concernono direttamente un rapporto disciplinato dalla normativa suicontratti agrari;− la domanda monitoria non può essere isolata dal titolo sostanzialeda cui deriva il credito e la necessità di stabilire se i fabbricati rientrino omeno nel compendio oggetto della conduzione agraria costituisceaccertamento preliminare indispensabile alla determinazione del creditoazionato e devoluto alla cognizione del giudice agrario;− peraltro, anche a voler ritenere che il credito oggetto di ingiunzionetrovi il suo fondamento in un accordo transattivo, «La transazione conNumero registro generale 21623/2025Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 24416/2026Data pubblicazione 03/08/2026cui concedente ed affittuario di fondo rustico abbiano regolato specificielementi del rapporto, tra i quali quello relativo all’entità dei canoni, nonha efficacia novativa, con la conseguenza che, permanendo in vita ilrapporto agrario, la controversia concernente il pagamento dei canonistabiliti (in misura diversa da quella legale) con detta transazione spetta,ai sensi dell’art. 26 della legge n. 11 del 1971, alla competenza delgiudice specializzato agrario» (Cass. Sez. 3, 20/08/1984, n. 4656, Rv.436561-01);− in conclusione, il ricorso va rigettato e va confermata la decisionesulla competenza del giudice di merito;− conseguentemente, la ricorrente va condannata alla rifusione dellespese di lite, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misuraindicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso e dichiara la competenza della Sezione specializzataagraria del Tribunale di Grosseto, fissando termine di tre mesi per lariassunzione innanzi al giudice competente;condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 21623/2025Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 24416/2026Data pubblicazione 03/08/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 8 luglio 2026.Il PresidenteEmilio Iannello