CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 49549/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 febbraio 1966 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto, emesso il 16 maggio 2022, il Tribunale di Roma - Sezione specializzata misure di prevenzione ha rigettato l'opposizione, proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], contro lo stato passivo, depositato nel procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'anzidetto decreto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 violazione degli artt. 52 e seguenti D. Lgs n. 159/2011 in riferimento al potere/dovere del Giudice penale di decidere nel merito le domande di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi; 2.2 violazione delle norme di diritto per non avere il Tribunale «riconosciuto l'inapplicabilità della norma relativa alla prescrizione presuntiva e per avere, comunque, erroneamente applicato le norme di diritto e i principi giurisprudenziali in tema di accertamento della prescrizione presuntiva e delle ( prove disponibili per il superamento dell'eccezione». 3. Il ricorso è inammissibile, per essere stato proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] a difesa della propria posizione. Per costante indirizzo di questa Corte, nel nostro ordinamento non è consentita l'autodifesa tecnica, anche quando la parte è un avvocato regolarmente iscritto nell'albo professionale. Ciò in quanto difetta una espressa previsione di legge che la legittimi, dovendo la difesa personale essere necessariamente affiancata dalla difesa tecnica terza (Sez. 6, n. 46021 del 19/9/2018, Rv 274281; Sez. 5, n. 49551 del 3/10/2016, Rv. 268744; Sez. 2, n. 40715 del 16/7/2013, Rv. 257072). 4. Deve altresì rilevarsi che con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà di proporre personalmente il ricorso per cassazione. L'originaria formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La novella legislativa n. 103 del 2017 ha stabilito che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione», così eliminando, come precisato anche da questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011), la possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente. Ne discende, nel caso in esame, che il ricorso non può ritenersi ritualmente proposto nemmeno considerandolo come ricorso presentato dalla parte personalmente. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]