CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 28836/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1152-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.S. AGRICOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 235/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/06/2016 R.G.N. 290/2015; Oggetto R.G.N. 1152/2017 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.6.2016 n. 235, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Brescia che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società agricola semplice [OSCURATO:PERSONA] e dai soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento monitorio richiesto dall’Istituto previdenziale che era stato rilasciato per contributi omessi per complessivi € 305.805,00, relativi a un appalto lecito (avente ad oggetto il servizio di cernita e pulizia della verdura, pavimenti e locali e contenitori in generale) intercorso tra la predetta società agricola e la cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], limitatamente al periodo 1.4.10-31.3.11, nel corso del quale la cooperativa datrice di lavoro non aveva assolto interamente i propri obblighi contributivi con l’Istituto.L’Inps, pertanto, si era rivolto alla società [OSCURATO:PERSONA] ed ai soci illimitatamente responsabili, quali coobbligati nell’adempimento dell’obbligazione, in quanto committenti nel predetto contratto di appalto. Il tribunale dichiarava l’Istituto previdenziale decaduto dalla facoltà di azionare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] società agricola e dei relativi soci i crediti contributivi oggetto di controversia, per il decorso del termine biennale dalla cessazione dell’appalto. La Corte di appello da parte sua e per quanto ancora d’interesse, confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre la società agricola semplice [OSCURATO:PERSONA] e i soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso, anch’esso illustratoda memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03, così come modificato, prima dall’art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251/04 e, poi, dall’art. 1 comma 911, della legge n. 296/06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato decaduto l’Inps, per decorso del termine biennale di cui alla rubrica, dal diritto di iscrivere a ruolo contributi e sanzioni, nei confronti della committente (nella specie, la società agricola [OSCURATO:PERSONA]), coobbligata solidale con la società appaltatrice ([OSCURATO:SOCIETA]) nel pagamento dei contributi previdenziali riferiti i lavoratori impegnati nell’appalto ed alle dipendenze della medesima società appaltatrice, valendo detto termine biennale di decadenza, ad avviso dell’Istituto, solo per la legittimazione dei lavoratori a richiedere sia le retribuzioni che i contributi previdenziali nei confronti della società committente, ma non per gli enti previdenziali che possono esercitare il diritto alla riscossione del credito contributivo fino al maturare della prescrizione, secondo la regola generale, non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza. Il motivo di ricorso è fondato. Infatti, i precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; v. più recentemente, Cass. n. 28694 del 2020; Cass. n. 470 del 2021; Cass. n. 14700 del 2021; Cass.n. 30602 del 2021; Cass. n. 37985 del 2021; Cass. n. 18562 del 2022), hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione". Nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (v., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003). L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS, è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Può dunque affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale. Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore -non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. Si spezzerebbe, in altri termini,e senza alcuna plausibile ragione logicae giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudi