CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 40155/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 2 cod. pen., si limita a reiterare, del tutto genericamente, identico motivo di gravame già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte d'appello con motivazione immune da censure (pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì generico e meramente ripetitivo di motivo di appello che la Corte distrettuale ha esaminato e disatteso la doglianza con argomentazioni logiche ed esenti da vizi (pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M