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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05558/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché il primo motivo prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi manifestamente infondato attesa la piena condivisibilità delle valutazioni spese dalla Corte del merito nel negare profili di nullità invalidanti il decreto di citazione in primo grado e a caduta la tardività della dedotta violazione inerente al mancato espletamento dell'interrogatorio in violazione del disposto di cui all'art. 415 bis, non dedotta alla prima udienza e solo con l'appello ( e ciò anche prescindendo dalle pur assorbenti considerazioni spese sulla mancata dimostrazione delle situazioni legittimanti in fatto l'addotta violazione) mentre il secondo motivo del medesimo ricorso appare connotato da inaccettabile genericità perchè si risolve in asseriti difetti, contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione non meglio precisate quando di contro la lettura del provvedimento impugnato da atto di un argomentare puntuale, connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, diretto a riscontrare, senza errori in diritto i tratti costitutivi del reato ex art 336 cp ascritto ai due imputati, anche con riguardo al portato materiale e alla finalizzazione oppositiva delle ( diverse) condotte dagli stessi realizzate prima del compimento dell'atto di ufficio da parte del soggetto qualificato, così da rendere manifestamente infondata anche l'unica cesura prospettata dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibile perché il primo motivo prospettato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi manifestamente infondato attesa la piena condivisibilità delle valutazioni spese dalla Corte del merito nel negare profili di nullità invalidanti il decreto di citazione in primo grado e a caduta la tardività della dedotta violazione inerente al mancato espletamento dell'interrogatorio in violazione del disposto di cui all'art. 415 bis, non dedotta alla prima udienza e solo con l'appello ( e ciò anche prescindendo dalle pur assorbenti considerazioni spese sulla mancata dimostrazione delle situazioni legittimanti in fatto l'addotta violazione) mentre il secondo motivo del medesimo ricorso appare connotato da inaccettabile genericità perchè si risolve in asseriti difetti, contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione non meglio precisate quando di contro la lettura del provvedimento impugnato da atto di un argomentare puntuale, connotato da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, diretto a riscontrare, senza errori in diritto i tratti costitutivi del reato ex art 336 cp ascritto ai due imputati, anche con riguardo al portato materiale e alla finalizzazione oppositiva delle ( diverse) condotte dagli stessi realizzate prima del compimento dell'atto di ufficio da parte del soggetto qualificato, così da rendere manifestamente infondata anche l'unica cesura prospettata dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2
Decreto Cassazione n. 05558/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris