CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 39495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, con annullamento senza rinvio eliminando le statuizioni civili, e la declaratoria di inammissibilità degli altri motivi di ricorso. Y/ ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 settembre 2022 la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 17 dicembre 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, ha dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 703 cod.pen. e confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967 e 582 cod.pen. da lui commessi il 09 gennaio 2016 portando in pubblico, senza autorizzazione, una pistola, e cagionando lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] colpendolo con il calcio della stessa. Ha ridotto però la pena a quella di un anno e due mesi di reclusione ed euro 2.935 di multa, ed ha confermato le statuizioni civili, condannando l'imputato al rimborso delle ulteriori spese, come liquidate per quella fase di giudizio. La Corte di appello ha ritenuto provati tutti i fatti, respingendo la tesi difensiva circa la natura inoffensiva della pistola, che sarebbe stata a salve, argomentando che il bossolo trovato a terra era presumibilmente proveniente da detta arma, con cui l'imputato aveva sparato un colpo in aria, e che egli non aveva consentito di ritrovare la stessa, impedendo così di verificarne la funzionalità. Ha confermato, di conseguenza, la procedibilità d'ufficio del delitto di lesioni personali. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo censura la nullità della sentenza per l'omessa notifica al difensore delle conclusioni scritte depositate dalla parte civile, ovvero per la tardività del loro deposito. Il difensore sostiene di non avere mai ricevuto la notifica delle conclusioni scritte redatte dalla parte civile e di avere peraltro accertato, dopo il deposito della sentenza, che esse erano state inviate telematicamente, alla Corte di appello di Bari, solo la sera precedente l'udienza. Esse erano quindi tardive, e comunque la loro omessa notifica all'imputato aveva precluso al suo difensore la possibilità di interloquire su di esse, che contenevano addirittura domande nuove, mai avanzate nel giudizio di primo grado. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della parte, o in subordine rinviare l'udienza per consentire al difensore di prendere conoscenza di tali conclusioni, ed invece aveva proceduto, ed aveva confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado e condannato l'imputato a rifondere a quest'ultima le ulteriori spese di giudizio.2.2. Con il secondo motivo censura la nullità della sentenza per l'erronea applicazione di norme penali e processuali e per la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La sentenza ritiene provata la natura offensiva della pistola da lui detenuta solo perché egli non ne ha consentito il ritrovamento, così operando una inammissibile inversione dell'onere della prova. Gli elementi di prova indicati nella sentenza non dimostrano tale natura: il ritrovamento del bossolo in ottone è irrilevante perché anche le pistole a salve esplodono bossoli in ottone, e in mancanza di una perizia su di esso non può escludersi che l'arma fosse caricata a salve. 2.3. Con il terzo motivo censura la nullità della sentenza per l'erronea applicazione di norme penali e l'omessa valutazione di prove favorevoli all'imputato, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. La sentenza ha omesso di valutare che la stessa persona offesa ha dichiarato, nell'immediatezza del fatto, che la pistola era del tipo a salve, e che analoga dichiarazione è stata resa dal teste oculare [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato al petto del [OSCURATO:PERSONA] con una pistola a salve, dal momento che non lo aveva ferito. Nella parte finale del proprio ricorso il ricorrente chiede anche valutarsi l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 9, e 23-bis legge n. 176/2020 e di tutte le norme successive che consentono la trattazione solo cartolare delle udienze camerali, essendo le stesse ingiustificate dopo la fine dell'emergenza pandemica. Nelle conclusioni, infine, chiede la concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza eliminando le statuizioni civili, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, e dichiararsi l'inammissibilità dei residui motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato. E' infatti certo, dall'esame degli atti del giudizio di appello, consentito a questa Corte per decidere su questioni di natura processuale, che la parte civile inviò le proprie conclusioni scritte solo il giorno precedente l'udienza, e quindi tardivamente. Il procedimento di appello è stato svolto, infatti, nella forma camerale non partecipata prevista dall'art. 23-bis legge n. 176/2020, che prescrive l'invio delle conclusioni delle parti private entro il quinto giorno precedente l'udienza. 1.1. Il mancato rispetto di questo termine, però, non comporta alcuna nullità del procedimento o anche solo dell'udienza, bensì solo l'inammissibilità delle conclusioni inviate tardivamente, e la loro conseguente inutilizzabilità. L'invio telematico di conclusioni ad opera delle parti private è infatti un'attività meramente facoltativa, tanto che l'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, così come l'art. 23, comma 8, dl. 137/2020 relativo al giudizio davanti alla corte di cassazione, non ne prevede la comunicazione alle altre parti, stabilita come obbligatoria solo per le conclusioni inviate dal procuratore generale. Questa Corte ha infatti stabilito che «In tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere.» (Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412). La tardiva trasmissione delle conclusioni ad opera della parte civile non ha impedito all'imputato di formulare le proprie conclusioni, e non ha quindi causato alcuna limitazione dei suoi diritti difensivi. 1.2. L'affermazione che detta tardività gli ha impedito di concludere in relazione alle richieste della predetta parte è irrilevante, dal momento che tali richieste sono inammissibili, proprio a causa della loro tardività. Come stabilito da questa Corte, infatti, «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio.» (Sez. 6. n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148; vedi anche Sez. 1. n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895). La Corte di appello, quindi, avrebbe dovuto ritenere la parte civile non costituita in quella fase di giudizio e non legittimata a formulare richieste, avendo depositato tardivamente le proprie conclusioni. 1.3. La mancata presentazione di conclusioni nel giudizio di secondo grado non comporta, però, la revoca tacita della sua costituzione, che l'art. 82, comma 2, cod.proc.pen. prevede solo nel giudizio di primo grado. Nei gradi successivi di giudizio, al contrario, la parte civile è considerata sempre presente, se la sua costituzione non viene esplicitamente revocata, secondo il principio di immanenza stabilito dall'art. 76, comma 2, cod.proc.pen.: «La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Rv. 273338, tra le molte). L'assenza della parte civile nel giudizio di secondo grado impedisce, però, di decidere sulle richieste relative a detta fase processuale, in particolare quelle relative al rimborso delle spese, di fatto non sostenute stante la mancata partecipazione all'udienza. Sono quindi errate la liquidazione di tali spese da parte della Corte di appello, e la condanna dell'imputato al loro pagamento. La sentenza impugnata deve perciò essere annullata limitatamente a dette statuizioni, che devono essere eliminate in quanto errate. 2. Il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile con riferimento agli altri motivi. 2.1. Con essi il ricorrente sostiene la erroneità della sentenza quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967, perché i giudici avrebbero ritenuto provata la natura di 'arma comune da sparo' della pistola da lui detenuta basandosi su prove inesistenti o dubbie, e omettendo di valutare le prove a sostegno della tesi difensiva, idonee a dimostrare che si trattava di una pistola caricata a salve. Il ricorrente richiede a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle prove. Deve infatti applicarsi il consolidato principio secondo cui «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).2.2. La sentenza impugnata non presenta i vizi censurati nel secondo motivo di ricorso, che deve quindi essere dichiarato manifestamente infondato. In particolare, la natura offensiva della pistola viene ritenuta dimostrata non dalla mancata collaborazione dell'imputato, che non ha consentito il suo ritrovamento, bensì dalla descrizione dell'arma, fornita dai testi diversi dalla persona 'offesa, e dal rinvenimento del bossolo in ottone riportante la dicitura G.F.L. 380 AUTO. Tale bossolo, la cui provenienza dall'arma usata dall'imputato è stata affermata dai giudici di merito, dimostra oltre ogni ragionevole dubbio la natura offensiva dell'arma non tanto per il fatto di essere fabbricato in ottone, quanto per la sua dicitura, che è quella usata sui proiettili per rivoltella; inoltre la polizia giudiziaria ha descritto il bossolo rinvenuto come idoneo per un'arma da sparo e non per un'arma inoffensiva. La conclusione della sentenza impugnata, conforme a quella della sentenza di primo grado, che «nessun dato acquisito dimostra che non si tratti di arma idonea allo sparo», è quindi fondata sulle prove raccolte, e sulla loro valutazione approfondita, logica e non contraddittoria. 2.3. La motivazione non presenta neppure il vizio di carenza e contraddittorietà lamentato nel terzo motivo di ricorso, per non avere la Corte di appello valutato le testimonianze della persona offesa e di un teste terzo, secondo i quali l'arma era a salve. La sentenza prende in esame la tesi difensiva, avanzata nell'atto di appello, della inoffensività dell'arma, che si fonda essenzialmente sulle predette dichiarazioni, e la respinge spiegando che la sua offensività non può essere esclusa per il fatto che la vittima non è stata raggiunta da alcun colpo di arma da fuoco, dal momento che proprio la persona offesa ha precisato che l'imputato, pur avendo puntato la pistola contro di lui, aveva poi esploso un colpo in aria. Correttamente, quindi, la Corte non ha ritenuto significative le affermazioni dei due testi citati nel ricorso, perché dalle stesse frasi riportate nel corpo del terzo motivo di ricorso si evince che essi, nel dichiarare che la pistola era a salve, riferivano solo una personale impressione, nonché una deduzione derivante dal fatto che la vittima non era stata ferita dallo sparo: la precisazione sottolineata dalla Corte di appello, che il colpo era stato esploso in aria, spiega adeguatamente l'irrilevanza di tale mancato ferimento e, di conseguenza, la scarsa rilevanza delle impressioni riferite dai predetti testimoni. Anche quest'ultimo motivo deve, quindi, essere dichiarato manifestamente infondato. 3. Sono manifestamente infondate, e inammissibili, anche le censure e le richieste contenute nella parte finale del terzo motivo di ricorso e nelle conclusioni dell'atto.3.1. E' manifestamente infondata, e deve essere respinta, la richiesta di valutare i possibili profili di incostituzionalità degli artt. 23, comma 9 e 23-bis legge n. 176/2020 laddove consentono la trattazione non partecipata delle udienze camerali nonostante la fine dell'emergenza pandemica. Questa Corte ha già, in più occasioni, ritenuto manifestamente infondata ogni questione di costituzionalità di dette norme, in particolare affermando che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma 7, d.l. 17 marzo 2020, n.18, 23 d.l. 23 ottobre 2020, n. 137 e 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui, nel vigore della disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, hanno previsto la trattazione della causa secondo l'ordinaria disciplina processuale solo in caso di tempestiva richiesta della parte, in quanto la limitazione dei diritti di rango costituzionale e convenzionale posti a presidio delle garanzie procedurali dell'imputato è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, non manifestamente irragionevole o arbitraria, ma giustificata dal bilanciamento con altri principi di pari rango, quali il diritto alla vita e alla salute.» (Sez. 5, n. 17781 del 07/03/2022, Rv. 283251). Ha altresì sottolineato che non sussiste, in ogni caso, alcuna limitazione al diritto di difesa e al principio di oralità, essendo garantito il diritto alla trattazione del processo in udienza pubblica o in udienza camerale partecipata a seguito di una mera richiesta di parte, non motivata: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui nel giudizio di legittimità, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ha previsto la celebrazione in pubblica udienza nel solo caso di tempestiva richiesta del difensore della parte, in quanto l'attribuzione del diritto potestativo non sindacabile di formulare istanza di trattazione orale o camerale partecipata rende il rito cartolare compatibile con il principio del giusto processo.» (Sez. 1, n. 11501 del 28/02/2023, Rv. 284259). 3.2. E' infine inammissibile, perché manifestamente infondata, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, peraltro formulata solo nelle conclusioni del ricorso e non sorretta da alcuna motivazione. Sussiste infatti un oggettivo motivo ostativo alla concessione di tale beneficio, avendo il ricorrente già ottenuto la sospensione condizionale della pena di due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa irrogatagli con la sentenza emessa in data 08/08/2014 e divenuta definitiva il 26/04/2016, così esaurendo ogni possibilità di ulteriore applicazione dell'istituto. L'impossibilità di concedere il beneficio richiesto rende irrilevante l'omesso rigetto esplicito della relativa richiesta, contenuta nell'atto di appello, essendo legittima, in questo caso, una motivazione implicita. 4. Il ricorso proposto deve pertanto essere accolto limitatamente al primo motivo, relativo alla illegittimità delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, che deve perciò essere annullata senza rinvio sul punto, eliminando dette statuizioni. Esso deve invece essere dichiarato inammissibile con riferimento agli altri motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla