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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2025

Cassazione n. 12991/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del iripunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per i re,11: di cui agli artt. 10 e 5 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, alla pena di due anni di ree!' isione.

2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il di'( nsore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente, errata valutazione delle prove in ordine all'affermazione della responsabilità penale.

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglian2a non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che la sentenza non conterebbe la concisa esposizione del fatto e delle ragior i della decisione e che non vi sarebbe indicazione delle prove acquisite.

Si tratta di un assunto smentito dalla mera lettura della se -itenza impugnata che ha ripercorso i fatti, esposto i motivi di impugnazione e re ;o una motivazione puntuale e congrua, sicchè la sentenza contiene tutti gli elementi di cui all'art. 546 cod.proc.pen. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenu:e conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevalo che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pr )posto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della GR sa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consE?nue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimentc nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle arnnende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne it D delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass, delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consig1r tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del iripunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per i re,11: di cui agli artt. 10 e 5 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, alla pena di due anni di ree!' isione. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il di'( nsore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente, errata valutazione delle prove in ordine all'affermazione della responsabilità penale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglian2a non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che la sentenza non conterebbe la concisa esposizione del fatto e delle ragior i della decisione e che non vi sarebbe indicazione delle prove acquisite. Si tratta di un assunto smentito dalla mera lettura della se -itenza impugnata che ha ripercorso i fatti, esposto i motivi di impugnazione e re ;o una motivazione puntuale e congrua, sicchè la sentenza contiene tutti gli elementi di cui all'art. 546 cod.proc.pen. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenu:e conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevalo che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia pr )posto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della GR sa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consE?nue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimentc nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle arnnende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne it D delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass, delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/03/2025 Il Consig1r tensore
Sentenza Cassazione n. 12991/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris