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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2021

Cassazione n. 36630/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso in data 08/02/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 22/02/2019 di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 171 bis della

I. n. 633 del 1941; --che successivamente, in data 11/05/2021, con dichiarazione sottoscritta personalmente ed autenticata dal Difensore, il ricorrente ha rinunciato a detto ricorso, di qui derivando l'inammissibilità dello stesso; --che alla predetta inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 500; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e 'condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] rAatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso in data 08/02/2021 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso in data 22/02/2019 di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 171 bis della I. n. 633 del 1941; --che successivamente, in data 11/05/2021, con dichiarazione sottoscritta personalmente ed autenticata dal Difensore, il ricorrente ha rinunciato a detto ricorso, di qui derivando l'inammissibilità dello stesso; --che alla predetta inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro 500; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e 'condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 25 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] rAatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36630/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris