CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1550-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 1189/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] MONDINl; [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 01550 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia ha dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento per Irpef 2004, emesso da essa ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere stata detta notifica eseguita secondo le forme dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 60C) del 1973, invece che secondo le forme che avrebbero dovuto essere adottata per la solo relativa irreperibilità della destinataria, dell'art. 140 c.p.c. ed ha dichiarato di conseguenza nulla la cartella cui l'avviso era sotteso. La CTR ha aggiunto che "tra l'altro" era anche nulla la notifica della cartella medesima; 3. l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la contribuente sono rimaste intimate; 4. l'Agenzia ha depositato memoria; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92 e 132 c.p.c. Deduce la ricorrente che la CTR non avrebbe motivato sul "perché la procedura di notifica ... doveva essere quella dell'art. 140 c.p.c.", che, avrebbe, "senza alcuna cognizione del luogo di residenza della contribuente, disatteso le risultanze della relazione di notifica prodotta in giudizio senza avere fornito alcuna ragionevole indicazione in merito alla ragioni da cui tale convincimento era stato tratto"; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 140 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che, nella specie, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, non sussisteva l'irreperibilità relativa bensì quella assoluta della destinataria. Riproduce la relazione di notifica in cui si legge: "Io sottoscritto ... messo speciale dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di ... attesto che per constata irreperibilità della sig. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo segnato sull'avviso, in Via dei Pompelmi 10, [Taranto] perché sconosciuta giusta dichiarazione del sig. - Irreperibilità confermata per la stessa ragione anche dopo aver consultato l'ufficio Anagrafe del Comune di Taranto dove alla data del 11.12.08 risulta ancora domiciliata in via del Pompelmi 10 perché non risulta che abbia nell'ambito di questo Comune la sua abitazione, ufficio o azienda ... 4.10.2010"; 3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR dichiarato altresì nulla la notifica della cartella di pagamento malgrado che mai la questione della (in)validità di tale notifica fosse stata sollevata; 4. i primi due motivi di ricorso possono essere esaminati assieme data la loro stretta correlazione posto che le ragioni per cui la CTR ha ritenuto che la notifica dell'avviso non era stata effettuata secondo la dovuta forma di cui all'art. 140 c.p.c. sono evidenziate ed evidentemente sono state dalla CTR desunte, dalla relazione di notifica di cui al superiore punto 2.; 5. devono ricordarsi i consolidati principi giurisprudenziali in tema di notifica degli avvisi e degli atti impositivi ai sensi degli art. 140 c.p.c. e art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. «La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art.140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale» (tra molte, Cass. n.40869/2021; n. 678872017; n. 7523/2016; n.19152/20116) La c.d. "irreperibilità assoluta del destinatario, che consente il compimento della notificazione degli atti tributari ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento" (Cass. n.40869/2021; n. 19958 del 2018; 2877/2018; 12646/2018); 6. ciò precisato in diritto, in punto di fatto, deve osservarsi che dalla relata di notifica dell'avviso risulta che il messo notificatore si è limitato ad annotare che presso l'indirizzo indicato dall'Agenzia -la quale, va aggiunto, dice trattarsi dell'indirizzo di residenza della contribuente- la destinataria era "sconosciuta", senza attestare le ricerche in concreto effettuate per stabilire che si trattasse di una fattispecie di irreperibilità assoluta, e con la sola ulteriore aggiunta di avere verificato la corrispondenza dell'indirizzo di residenza con le risultanze anagrafiche. Né si può ritenere che la semplice dichiarazione assertiva per cui la destinatario della notifica sarebbe priva di abitazione, ufficio azienda nel Comune sia coperta da fede privilegiata contrastabile con la querela di falso. In questo senso si è affermato che la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario (Cass. n.40869/2021;Cass.2021 n.36766). L'esito positivo di questa verifica avrebbe dovuto indurre il messo ad effettuare un'ulteriore e più accurata attività di ricerca volta a verificare che la contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'avesse di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; 7. in conclusione, sul punto, la CTR, dato che l'attestazione del messo notificatore era insufficiente a giustificare il ricorso alla procedura di notifica in concreto adottata (non risultando da detta attestazione che il messo avesse svolto ricerche finalizzate a verificare l'irreperibilità assoluta della destinataria), ha ben ritenuto che il procedimento notificatorio, consistito, ai sensi del d.P.R. 600, art.36, comma 1, lett.e), nel deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione doveva essere eseguita e nell'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione della destinataria, non seguiti dalla comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito nella casa comunale, così come stabilito dall'art. 140 cod. proc. civ., fosse incompleto ossia che la notifica dell'avviso fosse "nulla"; 8. il primo e il secondo motivo di ricorso e sono infondati; 9. il terzo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.). 9.1. La CTR ha dichiarato illegittimità la cartella di pagamento come conseguenza della mancata notifica dell'avviso ad essa sotteso ("... la notificazione dell'avviso è nulla come nullo è l'avviso di accertamento. Ne consegue l'illegittimità della cartella di pagamento ..."). La CTR ha aggiunto che "tra l'altro" era anche nulla la notifica della cartella medesima. 9.2. La censura veicolata con il motivo in esame si incentra sulla dichiarazione di nullità della notifica della cartella. Tale dichiarazione è, nella sentenza impugnata, solo un inciso ("tra l'altro") privo di portata pratica dato che la illegittimità della cartella notificata è stata fatta discendere dalla CTR dalla nullità del procedimento di notifica dell'avviso. Dacché l'inammissibilità del motivo: la cassazione della pronuncia impugnata nella parte relativa a siffatto inciso non darebbe alla ricorrente alcuna utilità; 10. in conclusione il ricorso deve essere rigettato; 11. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che la contribuente e l?Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate; 12. non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenol:azione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;