CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18262/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. s [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 luglio 2022, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato continuato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401, per aver violato, in tre giornate, l'obbligo di comparizione presso gli uffici della Questura in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive per cui operava il DASPO nei suoi confronti emesso. 2. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo. Si lamenta, in particolare, il difetto di specificità della prescrizione imposta con il DASPO, facendo la stessa riferimento alle partite di calcio disputate dalla squadra della Salernitana, come se il calendario del campionato di calcio fosse nozione doverosamente conosciuta da tutti. Allegando di aver sempre adempiuto con puntualità all'obbligo di presentazione impostogli nelle date diverse da quelle oggetto di contestazione, il ricorrente sostiene di non essere stato consapevole che in data 10 maggio 2011 si disputasse l'incontro di calcio Salernitana-Como ed invoca la causa di non punibilità per errore sul fatto prevista dall'art. 47 cod. pen. 3. Con secondo motivo di ricorso si deducono violazione della legge penale e carenza di motivazione per erronea applicazione della pena accessoria del divieto di assistere a manifestazioni sportive, con obbligo di presentazione presso la polizia in occasione delle gare ufficiali della Salernitana, poiché il giudice di primo grado non aveva specificato la durata della pena stessa, che, per legge, dovrebbe essere compresa tra due e otto anni. 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità. 4.1. Secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di "comparire personalmente" presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659), sicché non si è dunque mai dubitato - e dev'essere qui ribadito - che, con riguardo agli incontri di squadre che partecipano a campionati ufficiali, tale obbligo può essere senz'altro legittimamente imposto con riferimento alle partite indicate nel calendario ufficiale. Secondo il più recente, condivisibile, orientamento di questa Corte, ormai consolidato, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, può inoltre legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato (Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788), dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363). Nel rilevare - e il fatto non è contestato - che nelle tre occasioni sub iudice l'inadempimento all'obbligo di presentazione presso gli uffici della polizia si riferiva ad incontri di calcio inseriti nel calendario ufficiale, sicché nessuna generica ignoranza poteva conseguentemente essere dedotta, la sentenza impugnata ha dunque fatto buon governo degli esposti principi. 4.2. La doglianza, inoltre, è anche irrimediabilmente generica. Non v'è dubbio che, pur con riguardo al delittoin esame, l'imputato possa allegare di essere incorso in errore sul fatto che costituisce reato e conseguentemente invocare la causa di non punibilità prevista dall'art. 47, primo comma, cod. pen. Con l'affermazione di non avere avuto la consapevolezza di un elemento costitutivo del reato caratterizzante il fatto tipico, ricadendo su chi invoca l'errore l'onere di provare - o almeno di allegare elementi specifici che consentano una verifica dell'assunto - di aver agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva (Sez. 3, n. 949 del 07/10/2014, dep. 2015, D. e a., Rv. 261782). Nel caso di specie, stando alla non contestata sentenza impugnata, l'imputato non aveva specificato alcuna ragione a sostegno dell'errore o dell'ignoranza e, ancora in ricorso, nulla di specifico al proposito adduce, limitandosi, per contro, ad un'allegazione generica ed irrilevante: affermando di non aver avuto consapevolezza "che in data 1 maggio 2011 si disputasse l'incontro di calcio Salernitana-Como", il ricorrente fa addirittura riferimento ad una manifestazione sportiva diversa da quelle che formano oggetto di contestazione.5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato ed inammissibile sia per difetto d'interesse, sia alla luce del disposto di cui all'art. 609, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen. Ed invero, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza di primo grado non ha omesso di indicare la durata del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio con la squadra della Salernitana, con contestuale obbligo di presentazione presso il locale ufficio di polizia, avendolo fissato in due anni. Detto termine è perfettamente legale ed il ricorrente non ha alcun motivo di dolersene, essendo il medesimo pari al limite minimo edittale previsto dall'art. 6, comma 7, I. 401/1989 quale vigente all'epoca dei fatti, prima che il solo termine massimo fosse aumentato dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 4., d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modiff., in I. 8 agosto 2019, n. 77, con effetto dal 10 agosto 2019. Va in ogni caso osservato che, con riguardo alla durata della misura imposta, nessuna doglianza sarebbe proponibile in questa sede, trattandosi di violazione di legge non dedotta in grado di appello. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di