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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19435/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Im) il 31 marzo 1959; avverso la ordinanza n. 75S, 76S e 77S/21 del Tribunale di Genova del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 11 ottobre 2021 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto, pronunziato in data 13 settembre 2021 dal Tribunale di Genova in funzione di giudice del dibattimento penale, della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 9 luglio 2018 dal Gip del Tribunale di Genova dei beni di [OSCURATO:PERSONA], imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, sino alla concorrenza del valore di euro 891.592,00.

Il Tribunale, avendo dato atto che i germani Borea si erano qualificati terzi titolari di parte dei beni attinti dal sequestro, in particolare del saldo di conto corrente bancario n. 63638 intrattenuto presso la filiale di Sanremo dell'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare che il danaro di cui al predetto saldo, confiscabile nella forma per equivalente, fosse riferibile a movimentazioni bancarie agli stessi ascrivibili.

Ha pertanto rigettato la richiesta di revoca del sequestro, avendo ritenuto che la presenza delle somme di danaro nel predetto conto corrente a lui intestata fosse indice della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei danari in discorso.

Avverso la detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di regolare procura speciale, lamentando il fatto che il Tribunale di Genova aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, in assenza dei presupposti di legge che avrebbero legittimato la adozione di esso.

In sostanza la difesa del ricorrente ha osservato che il Tribunale di Genova avrebbe seguito, nella adozione del provvedimento impugnato un orientamento giurisprudenziale oramai superato, non avendo tenuto conto del fatto che i più recenti approdi giurisprudenziali hanno portato questa Corte ad affermare che non vi è una presunzione generale che consenta di affermare la riferibilità ad un determinato soggetto di tutte le somme giacenti su di un conto corrente bancario a lui intestato.

Ha aggiunto la ricorrente difesa che provvedendo nel senso lamentato il tribunale avrebbe anche violato la regola sancita dall'art. 125 cod. proc. pen.i 0.1: che impone la adeguata motivazione ai provvedimenti giurisdizionali in quanto non avrebbe assolutamente indicato le ragioni a dimostrazione della sussistenza del periculum in mora che deve giustificare la adozione del provvedimento limitativo della proprietà privata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tali va dichiarato.

Premesso, infatti, che la presente vicenda ha ad oggetto l'avvenuto rigetto dell'appello presentato dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento reso in data 13 settembre 2021 con il quale il Tribunale di Genova ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, delle somme depositate su di un conto corrente bancario intrattenuto - oltre cha da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attinto direttamente dal provvedimento cautelare, in quanto indagato in ordine alla ritenuta violazione dell'art. 10-ter del dIgs n. 74 del 2000 per avere, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] omesso di versare entro il termine di legge l'Iva risultante dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2013, per un importo ampiamente superiore alla soglia legale di punibilità - anche dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e che la linea difensiva sviluppata con l'attuale ricorso per cassazione attiene alla ritenuta mancanza dei presupposti di legge per il mantenimento del sequestro in questione in quanto non sussisterebbero gli elementi per affermare che la provvista finanziaria versata sul conto corrente bancario in questione sia di spettanza dell'indagato, osserva il Collegio che un siffatta ordito argomentativo non è condivisibile.

E', infatti, ben vero che questa Corte ha rilevato che, in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su di un conto corrente cointestato ad un indagato ed ad un soggetto terzo rispetto alle indagini penali è necessario accertare la derivazione del danaro staggito e la sua provenienza dall'indagato, dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto corrente in questione sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato, ma, occorre aggiungere, un tale principio ha validità in quanto si tratti di sequestro diretto del profitto o del prezzo del reato (cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 2020, n. 19766); laddove, viceversa, il sequestro sia, invece, funzionale ad una confisca per equivalente, in relazione al quale non è operante il vincolo di derivazione pertinenziale fra i beni staggiti ed il reato, deve, invece, ritenersi che nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita su somme allocate su di un conto corrente cointestato, la misura in questione possa essere estesa all'intero importo in giacenza, essendo questo nella disponibilità di ciascuno dei contestatari, senza che operino o comunque rilevino le presunzioni previste dal diritto civile (le quali, peraltro, operano esclusivamente per quanto attiene ai regolamento dei rapporti interni esistenti fra i vari cointestatari debitori e creditori solidali), pur essendo fatta salva la possibilità per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme in questione e, pertanto, la illegittimità del vincolo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 31 maggio 2019, n. 24432).

Dimostrazione che, tuttavia, nella presente fattispecie non è stata data dal ricorrente.

Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata dimostrazione della sussistenza del pericolo nel ritardo, quale fattore legittimante il ricorso alla misura cautelare reale, si rileva che tale tema, in base alla non contestata ricostruzione dei motivi dell'appello cautelare proposto avverso la primigenia ordinanza pronunziata dal Tribunale di Genova quale giudice del dibattimento, i cui termini sono compendiati nel provvedimento adesso impugnato, non aveva formato oggetto di gravame.

Esso, pertanto, stante l'effetto solo parzialmente devolutivo dell'appello cautelare, non può ora essere oggetto di ricorso per cassazione.

Per mero scrupolo argomentativo si rileva che, in ogni caso, trattandosi di sequestro connesso alla ipotizzata confiscabilità di una somma di danaro costituente, sia pure nella forma per equivalente, il controvalore del possibile profitto conseguito attraverso la commissione di un reato in relazione al quale già si è di fronte alla fase dibattimentale, il pericolo che non possa essere data concreta piena esecuzione alla eventuale sentenza di condanna, cui ai sensi dell'art. 12 -bis del dlgs n. 74 del 2000, conseguirebbe necessariamente la confisca, diretta o per equivalente, del profitto conseguito tramite il reato commesso, è connesso alla naturale volatilità dei valori monetari, facilmente occultabili e, pertanto, suscettibili di essere sottratti, ove lasciati nella libera disponibilità dell'imputato, alla esecuzione della misura di sicurezza di carattere patrimoniale.

In definitiva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Im) il 31 marzo 1959; avverso la ordinanza n. 75S, 76S e 77S/21 del Tribunale di Genova del 11 ottobre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 11 ottobre 2021 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso il rigetto, pronunziato in data 13 settembre 2021 dal Tribunale di Genova in funzione di giudice del dibattimento penale, della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 9 luglio 2018 dal Gip del Tribunale di Genova dei beni di [OSCURATO:PERSONA], imputato, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, sino alla concorrenza del valore di euro 891.592,00. Il Tribunale, avendo dato atto che i germani Borea si erano qualificati terzi titolari di parte dei beni attinti dal sequestro, in particolare del saldo di conto corrente bancario n. 63638 intrattenuto presso la filiale di Sanremo dell'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato che sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare che il danaro di cui al predetto saldo, confiscabile nella forma per equivalente, fosse riferibile a movimentazioni bancarie agli stessi ascrivibili. Ha pertanto rigettato la richiesta di revoca del sequestro, avendo ritenuto che la presenza delle somme di danaro nel predetto conto corrente a lui intestata fosse indice della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei danari in discorso. Avverso la detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di regolare procura speciale, lamentando il fatto che il Tribunale di Genova aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo, in assenza dei presupposti di legge che avrebbero legittimato la adozione di esso. In sostanza la difesa del ricorrente ha osservato che il Tribunale di Genova avrebbe seguito, nella adozione del provvedimento impugnato un orientamento giurisprudenziale oramai superato, non avendo tenuto conto del fatto che i più recenti approdi giurisprudenziali hanno portato questa Corte ad affermare che non vi è una presunzione generale che consenta di affermare la riferibilità ad un determinato soggetto di tutte le somme giacenti su di un conto corrente bancario a lui intestato. Ha aggiunto la ricorrente difesa che provvedendo nel senso lamentato il tribunale avrebbe anche violato la regola sancita dall'art. 125 cod. proc. pen.i 0.1: che impone la adeguata motivazione ai provvedimenti giurisdizionali in quanto non avrebbe assolutamente indicato le ragioni a dimostrazione della sussistenza del periculum in mora che deve giustificare la adozione del provvedimento limitativo della proprietà privata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tali va dichiarato. Premesso, infatti, che la presente vicenda ha ad oggetto l'avvenuto rigetto dell'appello presentato dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento reso in data 13 settembre 2021 con il quale il Tribunale di Genova ha respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, delle somme depositate su di un conto corrente bancario intrattenuto - oltre cha da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attinto direttamente dal provvedimento cautelare, in quanto indagato in ordine alla ritenuta violazione dell'art. 10-ter del dIgs n. 74 del 2000 per avere, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] omesso di versare entro il termine di legge l'Iva risultante dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2013, per un importo ampiamente superiore alla soglia legale di punibilità - anche dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e che la linea difensiva sviluppata con l'attuale ricorso per cassazione attiene alla ritenuta mancanza dei presupposti di legge per il mantenimento del sequestro in questione in quanto non sussisterebbero gli elementi per affermare che la provvista finanziaria versata sul conto corrente bancario in questione sia di spettanza dell'indagato, osserva il Collegio che un siffatta ordito argomentativo non è condivisibile. E', infatti, ben vero che questa Corte ha rilevato che, in caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su di un conto corrente cointestato ad un indagato ed ad un soggetto terzo rispetto alle indagini penali è necessario accertare la derivazione del danaro staggito e la sua provenienza dall'indagato, dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto corrente in questione sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato, ma, occorre aggiungere, un tale principio ha validità in quanto si tratti di sequestro diretto del profitto o del prezzo del reato (cfr.: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 2020, n. 19766); laddove, viceversa, il sequestro sia, invece, funzionale ad una confisca per equivalente, in relazione al quale non è operante il vincolo di derivazione pertinenziale fra i beni staggiti ed il reato, deve, invece, ritenersi che nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita su somme allocate su di un conto corrente cointestato, la misura in questione possa essere estesa all'intero importo in giacenza, essendo questo nella disponibilità di ciascuno dei contestatari, senza che operino o comunque rilevino le presunzioni previste dal diritto civile (le quali, peraltro, operano esclusivamente per quanto attiene ai regolamento dei rapporti interni esistenti fra i vari cointestatari debitori e creditori solidali), pur essendo fatta salva la possibilità per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità delle somme in questione e, pertanto, la illegittimità del vincolo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 31 maggio 2019, n. 24432). Dimostrazione che, tuttavia, nella presente fattispecie non è stata data dal ricorrente. Quanto al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la mancata dimostrazione della sussistenza del pericolo nel ritardo, quale fattore legittimante il ricorso alla misura cautelare reale, si rileva che tale tema, in base alla non contestata ricostruzione dei motivi dell'appello cautelare proposto avverso la primigenia ordinanza pronunziata dal Tribunale di Genova quale giudice del dibattimento, i cui termini sono compendiati nel provvedimento adesso impugnato, non aveva formato oggetto di gravame. Esso, pertanto, stante l'effetto solo parzialmente devolutivo dell'appello cautelare, non può ora essere oggetto di ricorso per cassazione. Per mero scrupolo argomentativo si rileva che, in ogni caso, trattandosi di sequestro connesso alla ipotizzata confiscabilità di una somma di danaro costituente, sia pure nella forma per equivalente, il controvalore del possibile profitto conseguito attraverso la commissione di un reato in relazione al quale già si è di fronte alla fase dibattimentale, il pericolo che non possa essere data concreta piena esecuzione alla eventuale sentenza di condanna, cui ai sensi dell'art. 12 -bis del dlgs n. 74 del 2000, conseguirebbe necessariamente la confisca, diretta o per equivalente, del profitto conseguito tramite il reato commesso, è connesso alla naturale volatilità dei valori monetari, facilmente occultabili e, pertanto, suscettibili di essere sottratti, ove lasciati nella libera disponibilità dell'imputato, alla esecuzione della misura di sicurezza di carattere patrimoniale. In definitiva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a
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