CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 ottobre 2023
Cassazione n. 24142/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel ricorso R.G.N. 22019/2023 promossoda Amidou DJAKARIDJA ([OSCURATO:PERSONA]Avorio), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso , in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Campobasso, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); intimaticon atto di costituzione avverso il decreto del Giudice di Pace di Campobasso, reso nel procedimento n. 3938/2023 R.G. l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato in pari data, con cui ilGiudice di Pace ha convalidato il provvedimento del Questore della Provincia di Campobasso, prot. 59/2023, emesso in data 11/10/2023 e notificato in pari data, che ha disposto l’accompagnamento del cittadino straniero alla frontiera di Roma - Fiumicino a mezzo della f orza p ubblica, in esecuzione del provvedimento del Prefetto della Provincia di Campobasso, prot. 58/2023, emesso in data 11 / 10 / 2023, con il quale veniva decretata l’espulsione dal territorio nazionale e dispostol’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Campobasso rigettava la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata dal ricorrente il 24/02/2023 , a seguito di conforme parere della Commissione territoriale, adottando il provvedimento di diniego i l 25/05/2023, che veniva notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella medesima data, veniva adottato e notificato al ricorrente il provvedimento prefettizio prot.58/2023, con il quale veniva decretata l’espulsione del ricorrente e disposto il suo accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Nello stesso giorno, inoltre, il Questore di Campobasso , con provvedimento prot. 59/2023, disponeva e notificava l’accompagnamento coattivo del ricorrente alla frontiera di [OSCURATO:PERSONA], che veniva convalidato dal Giudice di P ace sempre l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e notificato in pari data. Nell decreto di convalida si legge quanto segue: «RITENUTO che alla suddetta udienza ha partecipato il difensore, il quale ha depositato ordinanza del 6/10/23 n. 28162 e di luglio 2023 n. 28146, dalle quali si evince che in concreto ci sia una violazione della vita privata dello straniero. Ha chiesto la non convalida del provvedimento o in via subordinata una misura alternativa ai sensi dell’art. 14 comma 1 TUI di trattenimento nel territorio con gli obblighi previsti dalla legge. SENTITO all’udienza stessa l’interessato, il quale ha dichiarato di lavorare in Montenero di Bisaccia presso il villaggio Meridiana fino al 20/09/2023. RITENUTO che dagli atti emerge la legittimità del provvedimento adottato; CONSIDERATO, quindi che il cittadino AMIDOU Djakaridja n. in Costa d'Avorio il 21.11.1989 è illegalmente presente nel [OSCURATO:PERSONA] per effetto del decreto prefettizio n. 58/2023 emesso in data 11 ottobre 2023.VISTO l'art. 13 commi 4 e 5 bis [OSCURATO:PERSONA] 286/1998 e s.m.;CONVALIDA …» Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato atre motivi di impugnazione . Gli intimati non si sono difesi con controricorso, ma hanno depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussionedella causa. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha riportato le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e /o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., de gli ar t t. 13,comma 4, e 5 bis d.lgs. n. 286 del 199 8 , in relazione alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera in assenza dei requisiti necessari a disporla, con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 13, comma 5, d.lgs. cit., il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per richiedere la concessione di un periodo per la partenza volontaria e, inoltre, per la proroga del termine standard (7 –30 giorni). Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell’art. 19 comma 1.1 d.lgs. n. 286 del 199 8 e dell’art. 8 CEDU , in relazione al mancato rilievo delle condizioni di divieto espulsione,poiché il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare la situazione socio - lavorativa del ricorrente,che costituisce una dimensione tutelata dal diritto al rispetto alla vita privata e familiare, così come sancito all’art. 8 CEDU , come prospettato dalla difesa del richiedente asilo, tenuto conto che lo stesso era regolarmente impiegato presso la ditta KATI di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. nella stagione estiva (giugno 2022 - settembre 2022; aprile 2023 fino al 30.09.2023) e alle dipendenze delSig. [OSCURATO:PERSONA] per la stagione invernale (novembre 2022 -febbraio 2023), come attestato nelparere della [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 4 della direttiva 2011/95/UE in relazione all’obbligo di cooperazione istruttoria, per avere il Giudice di Pace omesso di valutare gli elementi forniti dall’interessato, nonché le risultanze del parere della Commissione t erritoriale in ordine alla sua integrazione socio lavorativa. 2.Il primo motivo di ricorso è fondato. Com’è noto, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile ratione temporis: «4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica: a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5; e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.» Al successivo comma 4-bisdello stesso articolo è precisato che «Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilitàdi un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14; e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.» Ove non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera, il Questor e deve dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue(anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter d.lgs. cit.), e solo se il cittadino straniero non formula tale richiesta, l’Autorità pro cede ad eseguire l’espulsione mediante accompagnamento coattivo (cfr. commi 5, 5.1. e 5.2 dell’art. 13 d.lgs. cit.). Com’è noto, ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. cit., «Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso.» Compito primario del Giudice di Pace è, dunque,verificare che nella singola fattispecie sia integrata una delle ipotesi sopra elencate, che consentano di procedere direttamente all ’accompagnamento alla frontiera, dandone conto nel provvedimento impugnato, il quale, infatti, deve essere motivato. Nel caso di specie, il Giudice ha semplicemente ritenuto la legittimità del provvedimento adottato («RITENUTO che dagli atti emerge la legittimità del provvedimento adottato»), senza che risulti avere riscontrato, come avrebbe dovuto, la ricorrenza di alc una delle ipotesi, previste dalla legge, che consentono di procedere all’accompagnamento coattivo alla frontiera. 3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri,che devono ritenersi assorbiti. 4. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, deve essere cassato senza rinvio il provvedimento impugnato , essendo ormai trascorso il termine perentorio per procedere alla convalida. 5.Per quanto riguarda le spese di giudizio, occorre tenere conto che il richiedente è ammesso ex legeal patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 5 bis, d.lgs. n. 286 del 1998.Il compenso e le spese spettanti al difensore vanno, pertanto, liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010). L’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass.22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, dunque, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ric