CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2025
Cassazione n. 31984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino il 15 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, che veniva articolato in due doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali, che imponevano la conferma del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare emesso dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria il 22 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di sorveglianza di Torino, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816 - 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna, Rv. 248192 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si incentra su una prospettazione in palese contrasto con le emergenze processuali, corroborate dalle informazioni trasmesse dalle Forze dell'ordine, dalle quali erano emersi «comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione, in quanto gravi e reiterati e posti in essere a breve distanza dall'avvio della misura alternativa con ordinanza in data 21.05.2024 d notificata in data 22.10.2024 Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11