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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21061/2026

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itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3777/2022depositata il 29/11/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],adducendo di essersi avvalsa, nell’esercizio della propria attività diNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026notaio, della consulenza fiscale del convenuto nel periodo 1999–2015.Esponeva che a decorrere dal 2004 tali attività erano state affidate asoggetti esterni, da cui riceveva prestazioni documentate con fattureassoggettate ad IVA, e che aveva continuato a indicare i relativi costi infattura quali spese anticipate, escluse da imposizione ai sensi dell’art.15 d.p.r. n. 633/1972.

All’esito di una verifica fiscale, la Guardia disuddetti costi dovessero essere assoggettati ad IVA, con conseguenteincidenza sulla base imponibile e sul reddito; al processo verbale diconstatazione era seguito avviso di accertamento, cui aveva fattoseguito, per le ulteriori annualità, il ricorso al ravvedimento operoso,per un importo complessivo di euro 56.524,35.

Assumendo chel’erroneo trattamento fiscale fosse imputabile al commercialistaincaricato – lo [OSCURATO:PERSONA] -, chiedeva la condanna del convenuto alrisarcimento del danno, pari alle somme versate all’Amministrazionefinanziaria.2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, sosteneva l’insussistenza dei profilidi responsabilità professionale sul rilievo che le violazioni accertateerano riconducibili esclusivamente alla condotta dell’attrice, la qualeprovvedeva autonomamente alla redazione delle fatture.3.

Per quanto ancora interessa, il Tribunale di Sondrio, con sentenza n.6/2022, rigettava la domanda attorea.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che la Corte di appello diMilano con sentenza n. 3777/2022 rigettava.5.

Ricorre con sette motivi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sidifende con controricorso.

Entrambe le parti hanno poi depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamenta “violazione dell’art. 22 del Regio Decreto 18 dicembre 1941, n.136 (nel testo in vigore fino al 28.02.2023)”.Numero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026Il giudice dell’appello nel capo della sentenza impugnata che ha rigettato ilprimo motivo del gravame avrebbe implicitamente confermato l’erroneainterpretazione dell’art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c. (nel testo vigentefino al 28 febbraio 2023) adottata dal Tribunale di Sondrio, secondo cuiper la nomina quale CTU di un professionista non iscritto all’albo deiconsulenti del circondario è necessaria l’autorizzazione del Presidente delTribunale anziché la semplice acquisizione del suo parere non vincolante.2.

Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denuncia “violazione/falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 198 comma2 c.p.c. e 183 comma 6 c.p.c. (nel testo in vigore fino al 28.02.2023)”.La Corte d’appello, nel capo della sentenza che ha rigettato il primomotivo del gravame, avrebbe erroneamente ritenuto che, alla luce dellepreclusioni poste dal combinato disposto degli articoli 2697 c.c. e 183,comma 6, c.p.c. (nel testo vigente fino al 28 febbraio 2023), nel corso diuna consulenza tecnica contabile sia preclusa al CTU l’acquisizione ocomunque l’esame di documentazione ex art. 198, comma 2, c.p.c. nonprodotta dalle parti concernente fatti e situazioni poste direttamente afondamento della domanda o delle eccezioni di merito.3.

Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., denunciaviolazione/falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 198, comma 2, 183,comma 6, c.p.c. e 22, comma 2 disp. att. c.p.c. (gli ultimi due nel testo invigore antecedentemente al 28 febbraio 2023) “e conseguente nullità delprocedimento e della sentenza di Appello”.In particolare, la Corte territoriale, nel capo della sentenza che harigettato il primo motivo di appello confermando implicitamente l’erroneainterpretazione degli artt. 22, comma 2, disp. att. c.p.c., 2697 c.c., 198,comma 2, c.p.c., 183, comma 6, c.p.c., tutti nel senso già indicato neiprimi due motivi, avrebbe dato ingresso ad una CTU viziata, poiché privadelle necessarie garanzie di imparzialità oltre a essere inidonea allo scopo:Numero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026e alle sue contraddittorie risultanze il giudice avrebbe aderito con efficaciadeterminante per il rigetto dei motivi di appello.4.

Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia“nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art. 342comma 1 n. 2 c.p.c. (nel testo vigente fino al 28.02.2023)”.[OSCURATO:PERSONA] dell’appello (nel capo della sentenza impugnata che ha rigettatoil primo motivo di appello) avrebbe errato nel ritenere che l’appellante nonavesse specificato la documentazione di cui lamentava la mancataacquisizione da parte del CTU e la rilevanza della medesima, nonavvedendosi che le indicazioni asseritamente mancanti erano invececontenute nell’atto di appello mediante riferimento e trascrizione in nota distralci della relazione peritale svolta in primo grado.5.

Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce“violazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1176 c.c., comma 2”.Il giudice dell’appello, nel capo della sentenza impugnata che con esamecongiunto ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di appello, avrebbeerroneamente ritenuto che l’obbligo di perizia e diligenza qualificata postoin capo al libero professionista non prevedesse anche un generale obbligodi controllo e di verifica, sia preventiva che successiva, dell’operato delcliente e della documentazione fornitagli per escludere errori e chel’inadempimento del professionista non dovesse essere ravvisato inragione della circostanza che la fatturazione attiva fosse curatadirettamente dalla cliente.6.

Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia“nullità della sentenza impugnata per motivazione manifestamente illogicae contraddittoria”.Il giudice dell’appello, ancora nel capo della sentenza impugnata che harigettato il secondo ed il terzo motivo di appello, nell’escludere laresponsabilità professionale del convenuto si contraddirebbe, dapprimaaffermando che le contestazioni della Guardia di Finanza non riguardavanoNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026la fase di dichiarazione, per poi invece affermare che le contestazioniriguardavano “i maggiori ricavi” (che è proprio questione attinente allafase della dichiarazione).

Ulteriormente contraddicendosi la sentenzaafferma pure che il commercialista avrebbe correttamente imputato acosto in sede dichiarativa i soli compensi addebitati al notaio escludendoneerrori in fase di dichiarazione e negligenze per mancate verifiche ocontrolli, senza considerare che proprio la corretta imputazione dei costiavrebbe dovuto determinare la rilevazione degli errori di fatturazione el’inserimento dei corrispondenti importi a ricavo.7.

Il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciaomesso esame di un fatto decisivo e discusso.Il giudice d’appello, sempre nel capo della sentenza impugnata che harigettato congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, avrebbeomesso di dare rilevanza al fatto che proprio il commercialista convenutoaveva consigliato, dall’anno 2004, alla notaia Milvio di passare all’utilizzodel servizio “Notartel” fornendo alla otaia ed al suo studio le istruzioni e lanecessaria assistenza informatica per l’utilizzo della piattaformamedesima, ma non la consulenza fiscale necessaria a variare la modalitàdi fatturazione attiva.8.

I motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo sono fondati perquanto di ragione e vanno trattati con priorità rispetto ai rimanenti primoe terzo motivo, da ritenersi infondati.Sussiste, invero, la dedotta contraddittorietà e apparenza dellamotivazione, che non si presenta internamente coerente e logicamentestrutturata, nel senso indicato da S.U. 8053/2014.

Sotto il profilodell’addotta responsabilità del professionista, incaricato di curare ladichiarazione dei redditi del notaio, la Corte territoriale ha tratto il suoconvincimento da una visione parziale della vicenda, considerando soloquelli che sono gli oneri del notaio nel momento della fatturazione dellesue prestazioni, ma non considerando i corrispondenti obblighi delNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026professionista fiscalista incaricato a ricevere e supervisionare quantooperato dal cliente che confida nella sua prestazione professionale.

Leviolazioni contestate traggono origine dalle modalità di fatturazioneadottate dal notaio, consistite nell’inserimento di costi imponibili tra leanticipazioni escluse dalla base imponibile, con conseguente alterazionedella rappresentazione contabile dei ricavi, rilevata da accertamentisuccessivi svolti dalla Guardia di Finanza.

Il riferimento ai “maggiori ricavi”si inserisce, dunque, in tale ricostruzione e costituisce il naturale riflessodichiarativo della condotta assunta dal notaio nell’esercizio della suaIn tale quadro, tuttavia, non altrettanto correttamente è stata esclusa laresponsabilità del commercialista, suo consulente fiscale, all’esito dellaconsulenza tecnica d’ufficio.

Il consulente dell’ufficio ha infatti chiaramenteindicato di avere operato sulla base dei dati forniti dal cliente delprofessionista, senza che emergessero elementi idonei a far dubitare dellaloro correttezza, accertando che il professionista incaricato avevacontabilizzato correttamente i dati ricevuti e che le fatture nonpresentavano profili tali da rendere percepibile l’erronea imputazione deicosti, dovendosi altresì considerare la qualificazione professionale delnotaio, tale da escludere l’esigibilità di ulteriori verifiche da parte delcommercialista.

L’esito della CTU è tuttavia il precipitato del mancatoesame della documentazione attinente all’accertamento fiscale che laparte attrice aveva chiesto che fosse esaminata funditus dal consulente.

Eche l’acquisizione della documentazione di cui si discute fosse necessariaal fine di rispondere ai quesiti posti al consulente è espressamente ribaditoda quest’ultimo in più punti della propria relazione.9.

In merito, contraddicendosi, sulla base dell’esito della CTU in tal modopregiudicata, la sentenza è giunta ad affermare, del tutto astrattamente,che il commercialista aveva correttamente imputato a costo in sededichiarativa i soli compensi addebitati al notaio, escludendo errori in faseNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026di dichiarazione e negligenze per mancate verifiche o controlli, senzaconsiderare che proprio la corretta imputazione dei costi avrebbe dovutodeterminare la rilevazione degli errori di fatturazione e l’inserimento deicorrispondenti importi a ricavo.La Corte di merito non ha, più specificamente, considerato che, sotto ilprofilo del corretto adempimento della prestazione professionale, in atti èpacifico che il notaio si fosse avvalso del sistema “Notartel” susuggerimento del medesimo consulente fiscalista che da anni lo assistevanel redigere la dichiarazione dei redditi, e ciò in virtù di un mandatoprofessionale di consulenza e assistenza fiscale continuativa, e che lostesso CTU ha riferito di non aver potuto esaminare la documentazioneafferente all’accertamento fiscale perché a tale esame si era opposta laparte convenuta e il Tribunale aveva considerato inammissibile dettoesame, ritenendolo non inerente a documentazione tempestivamenteprodotta da parte dell’attrice.10.

Al proposito, non è condivisibile quanto indicato dalla Corte d’appellonell’attribuire la negligenza in capo al notaio, tenuto alla fatturazione dellesue competenze, escludendo ogni profilo di responsabilità del suoconsulente fiscale, cui il notaio trasmetteva le fatture emesse perapprontare la dichiarazione annuale dei redditi.

Le competenze tecnicoprofessionali richieste alla notaia in materia tributaria, poste a fondamentodella decisione, attengono infatti a quelle necessarie per lo svolgimentodella professione notarile e in particolare alle responsabilità di sostitutod’imposta (il notaio è chiamato ad applicare ed a riscuotere l’imposta diregistro dai propri clienti per conto dell’Erario e poi a versarla in proprioquale obbligato al pagamento).

Mentre le competenze tributarie riferite aifatti di causa attengono, piuttosto, alla determinazione del reddito dellepersone fisiche e – nel caso di specie – alla categoria di reddito di tipoprofessionale che è una delle sei categorie di reddito che concorrono aformare il reddito complessivo del contribuente, e altresì all’IVA: materie,Numero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026quindi, decisamente al di fuori della competenza professionale richiesta alNotaio per l’esercizio della propria professione, ma riferite a quella delconsulente fiscale, tenuto a un comportamento conformealla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale, edunque a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo alraggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto deidoveri imposti dalla normativa fiscale (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 13828del 22/5/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14387 del 27/5/2019)11.

La Corte d’appello, respingendo il motivo di impugnazione sul punto, èperciò partita da questo erroneo assunto e, perdipiù, ha fatto erroneaapplicazione sia dell’art. 183, comma 6, c.p.c. - che, alla luce del generaleprincipio di onere della prova posto dall’art. 2697 c.c., regola le preclusioniprocessuali - sia dell’art. 198, comma 2, c.p.c. che individua i poteri delCTU, ed in particolare in materia contabile.Il giudice d’appello ha infatti omesso di considerare come in materiacontabile il rigido regime delle preclusioni principali sia fortementesituazioni posti direttamente a fondamento della domanda.

Le SezioniUnite, con un intervento chiarificatore non considerato dalla Corte dimerito, hanno sancito che in materia di esame contabile ai sensi dell'art.198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginiaffidategli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle partiivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazionedelle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine dirispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare ifatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delleeccezioni.

In tema di interpretazione dell’art. 198 c.p.c. è quindiconcettualmente errato, come ha invece fatto la Corte di appello,richiamare il regime delle preclusioni processuali poste in capo alle parti,dato che il CTU usufruisce dei poteri officiosi del Giudice, cui non siNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026applicano detti limiti preclusivi, a meno che le parti non si oppongano conriguardo all’ingresso dei fatti principali; rimane, all’uopo, comunquesempre ammissibile l’esame dei fatti secondari o accessori, ossia di queglielementi di prova da cui sia possibile inferire la prova dei fatti principalioggetto della controversia, cioè utili a consentire una risposta piùesauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3-,Ordinanza n. 16012 del 7/6/2024; Sez.

Un., Sentenza n. 3086 del1/2/2022).12.

Nello scrutinare tale profilo, oltretutto, la Corte di merito ha ritenutonon specificamente indicati, nel motivo di appello, i documenti di cuil’appellante lamentava il mancato esame da parte del CTU e la rilevanzadei medesimi, non avvedendosi che dette indicazioni erano invececontenute nell’atto di appello mediante riferimento e trascrizione in nota distralci della relazione peritale svolta in primo grado, in cui lo stesso CTUchiedeva la possibilità di acquisirli ed esaminarli, in quanto rilevanti.Pertanto, anche laddove si volesse inquadrare la consulenza dispostad’ufficio al di fuori di quella di natura contabile specificamente ediversamente regolata nell’art. 198, comma 2, c.p.c., rileva osservare cheil giudice dell’appello non ha neppure considerato, in ragione della ritenutainammissibilità del motivo per genericità, se i documenti allegati di cui erastata chiesta, ma non ottenuta, l’acquisizione o l’esame da parte del CTUrientrassero, in ipotesi, nella categoria di fatti inerenti all'oggetto della liteliberamente esaminabili come fatti accessori o secondari, sulla base diquanto indicato nei precedenti di questa Corte con riguardo alla c.d.

CTUpercipiente, non tenuti altrettanto in considerazione dal giudice d’appelloladdove ha richiamato in astratto principi sull’inammissibilità dellaproduzione tardiva (non in linea con quanto sancito dal sopracitatointervento delle Sezioni Unite in tema di CTU contabile), senza rivolgerealcuna attenzione alla fattispecie oggetto di analisi e alla natura deidocumenti che il CTU avrebbe voluto acquisire, per lo più riguardanti gliNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026allegati degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza per gli anni2011-2014 e i partitari del registro cronologico (cfr. atto di appello, p.14).La sentenza impugnata, pertanto, va cassata per quanto di ragione, lamotivazione che offre risultando del tutto scarna sulle ragioni per cui nonsono state considerate le prove documentali di cui il CTU chiedeva l’esamee sul contenuto del mandato conferito al commercialista dal notaio e deicorrelati obblighi di diligenza qualificata.13.

Infondati risultano, di contro, i motivi afferenti al primo e terzo motivoinerenti alla scelta del CTU operata dal giudice di primo grado tra quelliinseriti nell’albo dei consulenti del foro adito (Sondrio).

La censura siappunta sulla mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficioappartenente ad altro circondario e sulla mancata rinnovazione dellaconsulenza, assumendo che ciò fosse imposto dall’art. 22 disp. att. c.p.c.ratione temporis applicabile.Tuttavia, tale disposizione non introduce un vincolo cogente in tal senso,né prevede la nullità della nomina effettuata in difformità dai criteri iviindicati.

La scelta del consulente tecnico è rimessa, ai sensi dell’art. 61c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sottratta alsindacato di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. 1, n. 11221/2024; Cass.,Sez. 1, n. 12499/2023).

Questa discrezionalità investe anchel’individuazione del soggetto da nominare, il quale deve essere sceltonormalmente tra gli iscritti negli albi istituiti presso ciascun tribunale, mapuò essere individuato anche al di fuori di essi, senza che ne deriviinvalidità della nomina (Cass., Sez. 2, n. 14906/2011).Né assume rilievo la circostanza che il giudice istruttore sia stato“impedito” nell’esercizio del suo potere discrezionale da una nota delPresidente del Tribunale, trattandosi di un profilo che non incide sullavalidità della nomina, né configura una violazione processuale rilevante inquesta sede.

Difatti, nel sistema processuale, la mancanza di imparzialitàNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamentemediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192c.p.c., oltre il quale è preclusa definitivamente la possibilità di far valere inseguito la situazione di incompatibilità, onde la consulenza rimaneritualmente acquisita al processo (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 28103 del5/11/2018; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 12822 del 6/6/2014).14.

In conclusione, la sentenza va cassata per quanto di ragione, ritenutifondati i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, mentre infondatiil primo e il terzo, e rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.MAccoglie i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, disattesi glialtri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diMilano.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3777/2022depositata il 29/11/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA],adducendo di essersi avvalsa, nell’esercizio della propria attività diNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026notaio, della consulenza fiscale del convenuto nel periodo 1999–2015.Esponeva che a decorrere dal 2004 tali attività erano state affidate asoggetti esterni, da cui riceveva prestazioni documentate con fattureassoggettate ad IVA, e che aveva continuato a indicare i relativi costi infattura quali spese anticipate, escluse da imposizione ai sensi dell’art.15 d.p.r. n. 633/1972. All’esito di una verifica fiscale, la Guardia disuddetti costi dovessero essere assoggettati ad IVA, con conseguenteincidenza sulla base imponibile e sul reddito; al processo verbale diconstatazione era seguito avviso di accertamento, cui aveva fattoseguito, per le ulteriori annualità, il ricorso al ravvedimento operoso,per un importo complessivo di euro 56.524,35. Assumendo chel’erroneo trattamento fiscale fosse imputabile al commercialistaincaricato – lo [OSCURATO:PERSONA] -, chiedeva la condanna del convenuto alrisarcimento del danno, pari alle somme versate all’Amministrazionefinanziaria.2. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, sosteneva l’insussistenza dei profilidi responsabilità professionale sul rilievo che le violazioni accertateerano riconducibili esclusivamente alla condotta dell’attrice, la qualeprovvedeva autonomamente alla redazione delle fatture.3. Per quanto ancora interessa, il Tribunale di Sondrio, con sentenza n.6/2022, rigettava la domanda attorea.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, che la Corte di appello diMilano con sentenza n. 3777/2022 rigettava.5. Ricorre con sette motivi [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] sidifende con controricorso. Entrambe le parti hanno poi depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamenta “violazione dell’art. 22 del Regio Decreto 18 dicembre 1941, n.136 (nel testo in vigore fino al 28.02.2023)”.Numero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026Il giudice dell’appello nel capo della sentenza impugnata che ha rigettato ilprimo motivo del gravame avrebbe implicitamente confermato l’erroneainterpretazione dell’art. 22, comma 2, disp. att. c.p.c. (nel testo vigentefino al 28 febbraio 2023) adottata dal Tribunale di Sondrio, secondo cuiper la nomina quale CTU di un professionista non iscritto all’albo deiconsulenti del circondario è necessaria l’autorizzazione del Presidente delTribunale anziché la semplice acquisizione del suo parere non vincolante.2. Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,denuncia “violazione/falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 198 comma2 c.p.c. e 183 comma 6 c.p.c. (nel testo in vigore fino al 28.02.2023)”.La Corte d’appello, nel capo della sentenza che ha rigettato il primomotivo del gravame, avrebbe erroneamente ritenuto che, alla luce dellepreclusioni poste dal combinato disposto degli articoli 2697 c.c. e 183,comma 6, c.p.c. (nel testo vigente fino al 28 febbraio 2023), nel corso diuna consulenza tecnica contabile sia preclusa al CTU l’acquisizione ocomunque l’esame di documentazione ex art. 198, comma 2, c.p.c. nonprodotta dalle parti concernente fatti e situazioni poste direttamente afondamento della domanda o delle eccezioni di merito.3. Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., denunciaviolazione/falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 198, comma 2, 183,comma 6, c.p.c. e 22, comma 2 disp. att. c.p.c. (gli ultimi due nel testo invigore antecedentemente al 28 febbraio 2023) “e conseguente nullità delprocedimento e della sentenza di Appello”.In particolare, la Corte territoriale, nel capo della sentenza che harigettato il primo motivo di appello confermando implicitamente l’erroneainterpretazione degli artt. 22, comma 2, disp. att. c.p.c., 2697 c.c., 198,comma 2, c.p.c., 183, comma 6, c.p.c., tutti nel senso già indicato neiprimi due motivi, avrebbe dato ingresso ad una CTU viziata, poiché privadelle necessarie garanzie di imparzialità oltre a essere inidonea allo scopo:Numero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026e alle sue contraddittorie risultanze il giudice avrebbe aderito con efficaciadeterminante per il rigetto dei motivi di appello.4. Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia“nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione dell’art. 342comma 1 n. 2 c.p.c. (nel testo vigente fino al 28.02.2023)”.[OSCURATO:PERSONA] dell’appello (nel capo della sentenza impugnata che ha rigettatoil primo motivo di appello) avrebbe errato nel ritenere che l’appellante nonavesse specificato la documentazione di cui lamentava la mancataacquisizione da parte del CTU e la rilevanza della medesima, nonavvedendosi che le indicazioni asseritamente mancanti erano invececontenute nell’atto di appello mediante riferimento e trascrizione in nota distralci della relazione peritale svolta in primo grado.5. Il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deduce“violazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1176 c.c., comma 2”.Il giudice dell’appello, nel capo della sentenza impugnata che con esamecongiunto ha rigettato il secondo ed il terzo motivo di appello, avrebbeerroneamente ritenuto che l’obbligo di perizia e diligenza qualificata postoin capo al libero professionista non prevedesse anche un generale obbligodi controllo e di verifica, sia preventiva che successiva, dell’operato delcliente e della documentazione fornitagli per escludere errori e chel’inadempimento del professionista non dovesse essere ravvisato inragione della circostanza che la fatturazione attiva fosse curatadirettamente dalla cliente.6. Il sesto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia“nullità della sentenza impugnata per motivazione manifestamente illogicae contraddittoria”.Il giudice dell’appello, ancora nel capo della sentenza impugnata che harigettato il secondo ed il terzo motivo di appello, nell’escludere laresponsabilità professionale del convenuto si contraddirebbe, dapprimaaffermando che le contestazioni della Guardia di Finanza non riguardavanoNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026la fase di dichiarazione, per poi invece affermare che le contestazioniriguardavano “i maggiori ricavi” (che è proprio questione attinente allafase della dichiarazione). Ulteriormente contraddicendosi la sentenzaafferma pure che il commercialista avrebbe correttamente imputato acosto in sede dichiarativa i soli compensi addebitati al notaio escludendoneerrori in fase di dichiarazione e negligenze per mancate verifiche ocontrolli, senza considerare che proprio la corretta imputazione dei costiavrebbe dovuto determinare la rilevazione degli errori di fatturazione el’inserimento dei corrispondenti importi a ricavo.7. Il settimo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciaomesso esame di un fatto decisivo e discusso.Il giudice d’appello, sempre nel capo della sentenza impugnata che harigettato congiuntamente il secondo ed il terzo motivo di appello, avrebbeomesso di dare rilevanza al fatto che proprio il commercialista convenutoaveva consigliato, dall’anno 2004, alla notaia Milvio di passare all’utilizzodel servizio “Notartel” fornendo alla otaia ed al suo studio le istruzioni e lanecessaria assistenza informatica per l’utilizzo della piattaformamedesima, ma non la consulenza fiscale necessaria a variare la modalitàdi fatturazione attiva.8. I motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo sono fondati perquanto di ragione e vanno trattati con priorità rispetto ai rimanenti primoe terzo motivo, da ritenersi infondati.Sussiste, invero, la dedotta contraddittorietà e apparenza dellamotivazione, che non si presenta internamente coerente e logicamentestrutturata, nel senso indicato da S.U. 8053/2014. Sotto il profilodell’addotta responsabilità del professionista, incaricato di curare ladichiarazione dei redditi del notaio, la Corte territoriale ha tratto il suoconvincimento da una visione parziale della vicenda, considerando soloquelli che sono gli oneri del notaio nel momento della fatturazione dellesue prestazioni, ma non considerando i corrispondenti obblighi delNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026professionista fiscalista incaricato a ricevere e supervisionare quantooperato dal cliente che confida nella sua prestazione professionale. Leviolazioni contestate traggono origine dalle modalità di fatturazioneadottate dal notaio, consistite nell’inserimento di costi imponibili tra leanticipazioni escluse dalla base imponibile, con conseguente alterazionedella rappresentazione contabile dei ricavi, rilevata da accertamentisuccessivi svolti dalla Guardia di Finanza. Il riferimento ai “maggiori ricavi”si inserisce, dunque, in tale ricostruzione e costituisce il naturale riflessodichiarativo della condotta assunta dal notaio nell’esercizio della suaIn tale quadro, tuttavia, non altrettanto correttamente è stata esclusa laresponsabilità del commercialista, suo consulente fiscale, all’esito dellaconsulenza tecnica d’ufficio. Il consulente dell’ufficio ha infatti chiaramenteindicato di avere operato sulla base dei dati forniti dal cliente delprofessionista, senza che emergessero elementi idonei a far dubitare dellaloro correttezza, accertando che il professionista incaricato avevacontabilizzato correttamente i dati ricevuti e che le fatture nonpresentavano profili tali da rendere percepibile l’erronea imputazione deicosti, dovendosi altresì considerare la qualificazione professionale delnotaio, tale da escludere l’esigibilità di ulteriori verifiche da parte delcommercialista. L’esito della CTU è tuttavia il precipitato del mancatoesame della documentazione attinente all’accertamento fiscale che laparte attrice aveva chiesto che fosse esaminata funditus dal consulente. Eche l’acquisizione della documentazione di cui si discute fosse necessariaal fine di rispondere ai quesiti posti al consulente è espressamente ribaditoda quest’ultimo in più punti della propria relazione.9. In merito, contraddicendosi, sulla base dell’esito della CTU in tal modopregiudicata, la sentenza è giunta ad affermare, del tutto astrattamente,che il commercialista aveva correttamente imputato a costo in sededichiarativa i soli compensi addebitati al notaio, escludendo errori in faseNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026di dichiarazione e negligenze per mancate verifiche o controlli, senzaconsiderare che proprio la corretta imputazione dei costi avrebbe dovutodeterminare la rilevazione degli errori di fatturazione e l’inserimento deicorrispondenti importi a ricavo.La Corte di merito non ha, più specificamente, considerato che, sotto ilprofilo del corretto adempimento della prestazione professionale, in atti èpacifico che il notaio si fosse avvalso del sistema “Notartel” susuggerimento del medesimo consulente fiscalista che da anni lo assistevanel redigere la dichiarazione dei redditi, e ciò in virtù di un mandatoprofessionale di consulenza e assistenza fiscale continuativa, e che lostesso CTU ha riferito di non aver potuto esaminare la documentazioneafferente all’accertamento fiscale perché a tale esame si era opposta laparte convenuta e il Tribunale aveva considerato inammissibile dettoesame, ritenendolo non inerente a documentazione tempestivamenteprodotta da parte dell’attrice.10. Al proposito, non è condivisibile quanto indicato dalla Corte d’appellonell’attribuire la negligenza in capo al notaio, tenuto alla fatturazione dellesue competenze, escludendo ogni profilo di responsabilità del suoconsulente fiscale, cui il notaio trasmetteva le fatture emesse perapprontare la dichiarazione annuale dei redditi. Le competenze tecnicoprofessionali richieste alla notaia in materia tributaria, poste a fondamentodella decisione, attengono infatti a quelle necessarie per lo svolgimentodella professione notarile e in particolare alle responsabilità di sostitutod’imposta (il notaio è chiamato ad applicare ed a riscuotere l’imposta diregistro dai propri clienti per conto dell’Erario e poi a versarla in proprioquale obbligato al pagamento). Mentre le competenze tributarie riferite aifatti di causa attengono, piuttosto, alla determinazione del reddito dellepersone fisiche e – nel caso di specie – alla categoria di reddito di tipoprofessionale che è una delle sei categorie di reddito che concorrono aformare il reddito complessivo del contribuente, e altresì all’IVA: materie,Numero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026quindi, decisamente al di fuori della competenza professionale richiesta alNotaio per l’esercizio della propria professione, ma riferite a quella delconsulente fiscale, tenuto a un comportamento conformealla diligenza qualificata cui è vincolato per l'incarico professionale, edunque a fornire alle parti una consulenza funzionale non solo alraggiungimento dello scopo dell'operazione, ma anche al rispetto deidoveri imposti dalla normativa fiscale (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 13828del 22/5/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 14387 del 27/5/2019)11. La Corte d’appello, respingendo il motivo di impugnazione sul punto, èperciò partita da questo erroneo assunto e, perdipiù, ha fatto erroneaapplicazione sia dell’art. 183, comma 6, c.p.c. - che, alla luce del generaleprincipio di onere della prova posto dall’art. 2697 c.c., regola le preclusioniprocessuali - sia dell’art. 198, comma 2, c.p.c. che individua i poteri delCTU, ed in particolare in materia contabile.Il giudice d’appello ha infatti omesso di considerare come in materiacontabile il rigido regime delle preclusioni principali sia fortementesituazioni posti direttamente a fondamento della domanda. Le SezioniUnite, con un intervento chiarificatore non considerato dalla Corte dimerito, hanno sancito che in materia di esame contabile ai sensi dell'art.198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indaginiaffidategli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle partiivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazionedelle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine dirispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare ifatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delleeccezioni. In tema di interpretazione dell’art. 198 c.p.c. è quindiconcettualmente errato, come ha invece fatto la Corte di appello,richiamare il regime delle preclusioni processuali poste in capo alle parti,dato che il CTU usufruisce dei poteri officiosi del Giudice, cui non siNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026applicano detti limiti preclusivi, a meno che le parti non si oppongano conriguardo all’ingresso dei fatti principali; rimane, all’uopo, comunquesempre ammissibile l’esame dei fatti secondari o accessori, ossia di queglielementi di prova da cui sia possibile inferire la prova dei fatti principalioggetto della controversia, cioè utili a consentire una risposta piùesauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3-,Ordinanza n. 16012 del 7/6/2024; Sez. Un., Sentenza n. 3086 del1/2/2022).12. Nello scrutinare tale profilo, oltretutto, la Corte di merito ha ritenutonon specificamente indicati, nel motivo di appello, i documenti di cuil’appellante lamentava il mancato esame da parte del CTU e la rilevanzadei medesimi, non avvedendosi che dette indicazioni erano invececontenute nell’atto di appello mediante riferimento e trascrizione in nota distralci della relazione peritale svolta in primo grado, in cui lo stesso CTUchiedeva la possibilità di acquisirli ed esaminarli, in quanto rilevanti.Pertanto, anche laddove si volesse inquadrare la consulenza dispostad’ufficio al di fuori di quella di natura contabile specificamente ediversamente regolata nell’art. 198, comma 2, c.p.c., rileva osservare cheil giudice dell’appello non ha neppure considerato, in ragione della ritenutainammissibilità del motivo per genericità, se i documenti allegati di cui erastata chiesta, ma non ottenuta, l’acquisizione o l’esame da parte del CTUrientrassero, in ipotesi, nella categoria di fatti inerenti all'oggetto della liteliberamente esaminabili come fatti accessori o secondari, sulla base diquanto indicato nei precedenti di questa Corte con riguardo alla c.d. CTUpercipiente, non tenuti altrettanto in considerazione dal giudice d’appelloladdove ha richiamato in astratto principi sull’inammissibilità dellaproduzione tardiva (non in linea con quanto sancito dal sopracitatointervento delle Sezioni Unite in tema di CTU contabile), senza rivolgerealcuna attenzione alla fattispecie oggetto di analisi e alla natura deidocumenti che il CTU avrebbe voluto acquisire, per lo più riguardanti gliNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026allegati degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza per gli anni2011-2014 e i partitari del registro cronologico (cfr. atto di appello, p.14).La sentenza impugnata, pertanto, va cassata per quanto di ragione, lamotivazione che offre risultando del tutto scarna sulle ragioni per cui nonsono state considerate le prove documentali di cui il CTU chiedeva l’esamee sul contenuto del mandato conferito al commercialista dal notaio e deicorrelati obblighi di diligenza qualificata.13. Infondati risultano, di contro, i motivi afferenti al primo e terzo motivoinerenti alla scelta del CTU operata dal giudice di primo grado tra quelliinseriti nell’albo dei consulenti del foro adito (Sondrio). La censura siappunta sulla mancata nomina di un consulente tecnico d’ufficioappartenente ad altro circondario e sulla mancata rinnovazione dellaconsulenza, assumendo che ciò fosse imposto dall’art. 22 disp. att. c.p.c.ratione temporis applicabile.Tuttavia, tale disposizione non introduce un vincolo cogente in tal senso,né prevede la nullità della nomina effettuata in difformità dai criteri iviindicati. La scelta del consulente tecnico è rimessa, ai sensi dell’art. 61c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sottratta alsindacato di legittimità (tra le altre, Cass., Sez. 1, n. 11221/2024; Cass.,Sez. 1, n. 12499/2023). Questa discrezionalità investe anchel’individuazione del soggetto da nominare, il quale deve essere sceltonormalmente tra gli iscritti negli albi istituiti presso ciascun tribunale, mapuò essere individuato anche al di fuori di essi, senza che ne deriviinvalidità della nomina (Cass., Sez. 2, n. 14906/2011).Né assume rilievo la circostanza che il giudice istruttore sia stato“impedito” nell’esercizio del suo potere discrezionale da una nota delPresidente del Tribunale, trattandosi di un profilo che non incide sullavalidità della nomina, né configura una violazione processuale rilevante inquesta sede. Difatti, nel sistema processuale, la mancanza di imparzialitàNumero registro generale 5696/2023Numero sezionale 1653/2026Numero di raccolta generale 21061/2026Data pubblicazione 21/06/2026del consulente tecnico d'ufficio può essere fatta valere esclusivamentemediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192c.p.c., oltre il quale è preclusa definitivamente la possibilità di far valere inseguito la situazione di incompatibilità, onde la consulenza rimaneritualmente acquisita al processo (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 28103 del5/11/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12822 del 6/6/2014).14. In conclusione, la sentenza va cassata per quanto di ragione, ritenutifondati i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, mentre infondatiil primo e il terzo, e rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.MAccoglie i motivi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, disattesi glialtri, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello diMilano.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 21061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris