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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 33624/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/02/2026 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal del Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026 il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di legalerappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", affittuaria della struttura turistico-recettiva denominata "[OSCURATO:PERSONA]" fino al 21 dicembre 2015, nonché committente dei lavori) avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, del 12 dicembre 2025, di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione dell'area sita in agro di Otranto, già oggetto di sequestro del 12 dicembre 2017, ex art 253 cod.proc.pen. (dell'intera area oggetto di intervento edificatorio da parte della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s nonché di tutti i manufatti realizzati e/o in corso di realizzazione) e poi preventivo (in sostituzione di quello probatorio) dell'area interessata dalle strutture del complesso turistico "[OSCURATO:PERSONA]", sito in località "[OSCURATO:PERSONA]" in territorio di Otranto, disposto ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce in data 1 agosto 2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 e 734 cod.pen., 44, comma 1 lett e) d.P.R. 380/2001, 181 d.lvo 42/2004, 54 e 1161 Cod.

Nav. in data successiva al 28 aprile 2017, data di presentazione della Cila, e permanente all'agosto 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi.

2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge ex artt. 321, commi 1 e 3 cod.proc.epn., e 157 cod.pen., e nullità dell'ordinanza, per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen..

Con l'istanza di dissequestro la difesa aveva dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati urbanistici ed edilizi per i quali il vincolo era stato disposto.

Il Tribunale del Riesame, adito con atto di appello avverso l'ordinanza della Corte di merito, pur riconosciuto che il termine massimo di prescrizione sarebbe spirato, in astratto, al 12 giugno 2024, avrebbe, poi, rilevato che la difesa non aveva dimostrato l'assenza di cause di sospensione della prescrizione in ragione delle quali i reati non risultassero, in concreto, ancora estinti.

Secondo la difesa avrebbe, invece, dovuto ritenere non dimostrati, e quindi inesistenti, i periodi di sospensione non espressamente dedotti nè evidenziati dal Giudice procedente (la Corte di appello di Lecce); in più, a fronte delle specifiche deduzioni del gravame ex art. 322-bis con il quale la difesa aveva censurato la predetta conclusione, non aveva colmato la lacuna del provvedimento della Corte di appello che, peraltro, neppure aveva trasmesso, come dovuto, l'ordinanza appellata insieme con gli atti sulla cui base la stessa era stata pronunciata, e dai quali si sarebbe potuto effettivamente verificare la maturazione o meno del termine. 2La difesa, invero, anche facendosi carico di un obbligo che non le competeva, aveva indicato i periodi di sospensione sì come desumibili dalla sentenza di primo grado, in mesi cinque.

2.2. Col secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 321 commi 1 e 2 cod.proc.pen..

La condanna in primo grado è stata pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 44 (e non 30) d.P.R. 380/2001, in ordine al quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod.proc.pen.; la confisca è stata dispsosta in relazione agli artt. 240 e 335 bis cod.pen., dunque in relazione al delitto di cui all'art. 323 cod.pen..

In disparte l'eccentricità, ai presenti fini, della motivazione in ordine alla diversa qualificazione in diritto del fatto in contestazione, la relativa questione sarebbe, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del sequestro, che nulla ha a che vedere con la permanenza del vincolo in caso di prescrizione del reato; se il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e non ai sensi del comma 2 di tale disposizione, il Tribunale cautelare non può modificare la natura del sequestro dal primo al secondo comma o viceversa, con la conseguenza che, anche a voler ritenere che la Corte di appello possa, nel futuro giudizio di secondo grado, disporre la confisca in relazione al reato di lottizzazione abusiva, la questione non avrebbe alcun rilievo nell'ottica del mantenimento del sequestro impeditivo in essere, disposto per evitare che il reato, ormai prescritto, possa essere portato a ulteriori conseguenze (cita la difesa a sostegno delle proprie argomentazioni i dicta di Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023 Cc. (dep. 14/04/2023 ) Rv. 284598 - 01; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016 Cc. (dep. 20/12/2016 ) Rv. 268748 - 01).

2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., e nullità dell'ordinanza per mancanza di relativa motivazione ex art. 125, comma 3, cod,proc.pen..

Il sequestro è stato disposto solo in relazione alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche.

Denuncia, dunque, la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del Riesame per aver fatto riferimento, e valutato, la permanenza del vincolo anche in relazione a ulteriore e diverso reato (il falso, per il quale pure comunque è spirato il termine di prescrizione), laddove erroneo sarebbe il riferimento alla intervenuta condanna in ordine ad ulteriori reati legittimanti la confisca ex art. 240, comma 2, n. 2, cod.pen., invece disposta, in primo grado, ex art. 335-bis cod.pen. in relazione all'art. 240, comma 1, cod.pen. (con riferimento al delitto di abuso di ufficio travolto da abrogazione normativa). 3Costituisce violazione di legge la trasformazione del titolo del sequestro da impeditivo (art. 321 comma 1 cod.proc.pen.) in sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, proc.pen.) .

Censurabile sarebbe il mantenimento del vincolo disposto in relazione ad un reato prescritto a beneficio di future, autonome ed eventuali iniziative della pubblica amministrazione (il riferimento è a quanto argomentato dal Tribunale a proposito dei «poteri (/doveri) di attivazione della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 30 d.p.r. n. 380/01 (in tema di lottizzazione abusiva) o dell'art. 31 TU (in tema di interventi in assenza o difformità al permesso di costruire)» che prevedono «l'acquisizione e il trasferimento degli immobili al patrimonio pubblico», mentre la prescrizione dei reati comporterà la revoca dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino.

3. E' pervenuta memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni della Procura generale, si ribadisce che la causa di sospensione della prescrizione, quale fatto ostativo alla prescrizione dedotta dalla difesa, rientra negli oneri dimostrativi dell'accusa, poiché, argomentando diversamente, significherebbe onerare la difesa della produzione dell'intero fascicolo, onde dimostrare che non siano intervenute cause sospensive del decorso prescrizionale nelle varie fasi del procedimento.

Del resto, osserva la difesa, avendo la difesa stessa chiesto alla Corte di appello di rilevare la prescrizione dei reati, quest'ultima avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale cautelare gli atti sui quali aveva fondato la sua affermazione di non intervenuto decorso dei termini di prescrizione.

Infine, la difesa mette in evidenza di non essersi sottratta alla individuazione ed alla indicazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, avendo richiamato il calcolo effettuato dal Tribunale nella sentenza di primo grado.

4. Il ricorso è manifestamente infondato.

5. Si richiama la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 425932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Im iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

6. Ciò premesso i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

6.1. Il Tribunale del riesame di Lecce (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata), preliminarmente rilevata l'applicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 159 cod.pen. nella formulazione risultante dalla novella introdotta con legge n. 103/2017, con sospensione dei termini di prescrizione dallo scadere del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 544 cod.proc.pen., ha sviluppato un adeguato apparato argomentativo, evidenziando gli elementi sulla scorta dei quali, così come ritenuto dalla Corte di appello (con motivazione «forse laconica, ma efficace»), non ha ritenuto possibile «addivenire [...] ad alcuna declaratoria di (certa) estinzione dei reati contestati (implicante piuttosto una ben più approfondita ed attenta analisi e verifica degli atti e delle sequenze temporali dell'intero corso processuale)» in ragione del mancato ottemperamento da parte della difesa della ricorrente del relativo onere di allegazione di dati documentali (relativi all'esistenza o meno di eventuali ulteriori periodi di sospensione del decorso della prescrizione ulteriori rispetto a quelli della cd. legge Orlando ed al periodo di sospensione a causa della pandemia da Covid-19) a sostegno delle proprie deduzioni, a fronte dell'attestata ricognizione di «ulteriori (e non brevi) periodi (plurimi) di sospensione della prescrizione».

La decisione si pone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, sicché il rilievo contenuto in ricorso è inammissibile quando il ricorrente - come nella fattispecie in esame - non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della 5medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951).

6.2. Ora, è vero che, in materia, sia stato a più riprese affermato il principio secondo cui «Mn tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca» (v., tra le massimate, Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903; Sez. 2, n. 27889 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aloe, Rv. 283634).

Ed è vero anche che la confisca è stata disposta dalla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 335-bis, e dunque in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen., che è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b),

I. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "periculum in mora", dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione (Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Cerruti, Rv. 259322).

La pronuncia di una decisione di merito (anche se non ancora definitiva), preclude, infatti, al giudice della cautela di fornire una difforme ricostruzione della vicenda operata in sede di giudizio (per effetto di una diversa valutazione in fatto e/o in diritto) e ciò per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema, nonché tenuto conto della funzione servente che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto (Sez. 1, n. 38882 del 14/07/2023, B., non mass.).

Per cui, alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, nell'affermare la mancanza di specificità della sollevata questione di prescrizione e nel sottolineare la persistenza del periculum in mora connesso alla finalità di evitare che la libera disponibilità delle strutture possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi e nel rammentare i rischi di distacco e crollo di porzioni di costa rocciosa e l'incidenza negativa dell'afflusso di un numero indeterminato di persona in un tratto di area natura così delicata, non risulta affatto apparente, riproponendo il 6ricorso per cassazione gli stessi argomenti devoluti al Tribunale del riesame, già da quest'ultimo affrontati adeguatamente e senza vizi logici.

6.3. L'impostazione che precede assorbe ogni ulteriore questione.

7. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro '3.000 in favore della Cassa delle ammende esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MMI* 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 03/02/2026 del Tribunale di Lecce udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal del Procuratore generale che ha invocato il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026 il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di legalerappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", affittuaria della struttura turistico-recettiva denominata "[OSCURATO:PERSONA]" fino al 21 dicembre 2015, nonché committente dei lavori) avverso l'ordinanza della Corte di appello di Lecce, del 12 dicembre 2025, di rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione dell'area sita in agro di Otranto, già oggetto di sequestro del 12 dicembre 2017, ex art 253 cod.proc.pen. (dell'intera area oggetto di intervento edificatorio da parte della ditta "[OSCURATO:PERSONA]" s.a.s nonché di tutti i manufatti realizzati e/o in corso di realizzazione) e poi preventivo (in sostituzione di quello probatorio) dell'area interessata dalle strutture del complesso turistico "[OSCURATO:PERSONA]", sito in località "[OSCURATO:PERSONA]" in territorio di Otranto, disposto ex art. 321, comma 1, cod.proc.pen., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce in data 1 agosto 2018, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 e 734 cod.pen., 44, comma 1 lett e) d.P.R. 380/2001, 181 d.lvo 42/2004, 54 e 1161 Cod. Nav. in data successiva al 28 aprile 2017, data di presentazione della Cila, e permanente all'agosto 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia violazione di legge ex artt. 321, commi 1 e 3 cod.proc.epn., e 157 cod.pen., e nullità dell'ordinanza, per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.. Con l'istanza di dissequestro la difesa aveva dedotto l'intervenuta prescrizione dei reati urbanistici ed edilizi per i quali il vincolo era stato disposto. Il Tribunale del Riesame, adito con atto di appello avverso l'ordinanza della Corte di merito, pur riconosciuto che il termine massimo di prescrizione sarebbe spirato, in astratto, al 12 giugno 2024, avrebbe, poi, rilevato che la difesa non aveva dimostrato l'assenza di cause di sospensione della prescrizione in ragione delle quali i reati non risultassero, in concreto, ancora estinti. Secondo la difesa avrebbe, invece, dovuto ritenere non dimostrati, e quindi inesistenti, i periodi di sospensione non espressamente dedotti nè evidenziati dal Giudice procedente (la Corte di appello di Lecce); in più, a fronte delle specifiche deduzioni del gravame ex art. 322-bis con il quale la difesa aveva censurato la predetta conclusione, non aveva colmato la lacuna del provvedimento della Corte di appello che, peraltro, neppure aveva trasmesso, come dovuto, l'ordinanza appellata insieme con gli atti sulla cui base la stessa era stata pronunciata, e dai quali si sarebbe potuto effettivamente verificare la maturazione o meno del termine. 2La difesa, invero, anche facendosi carico di un obbligo che non le competeva, aveva indicato i periodi di sospensione sì come desumibili dalla sentenza di primo grado, in mesi cinque. 2.2. Col secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 321 commi 1 e 2 cod.proc.pen.. La condanna in primo grado è stata pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 44 (e non 30) d.P.R. 380/2001, in ordine al quale era stato disposto il sequestro ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod.proc.pen.; la confisca è stata dispsosta in relazione agli artt. 240 e 335 bis cod.pen., dunque in relazione al delitto di cui all'art. 323 cod.pen.. In disparte l'eccentricità, ai presenti fini, della motivazione in ordine alla diversa qualificazione in diritto del fatto in contestazione, la relativa questione sarebbe, comunque, irrilevante ai fini del mantenimento del sequestro, che nulla ha a che vedere con la permanenza del vincolo in caso di prescrizione del reato; se il sequestro preventivo è stato disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e non ai sensi del comma 2 di tale disposizione, il Tribunale cautelare non può modificare la natura del sequestro dal primo al secondo comma o viceversa, con la conseguenza che, anche a voler ritenere che la Corte di appello possa, nel futuro giudizio di secondo grado, disporre la confisca in relazione al reato di lottizzazione abusiva, la questione non avrebbe alcun rilievo nell'ottica del mantenimento del sequestro impeditivo in essere, disposto per evitare che il reato, ormai prescritto, possa essere portato a ulteriori conseguenze (cita la difesa a sostegno delle proprie argomentazioni i dicta di Sez. 6, n. 15852 del 28/02/2023 Cc. (dep. 14/04/2023 ) Rv. 284598 - 01; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016 Cc. (dep. 20/12/2016 ) Rv. 268748 - 01). 2.3. Col terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 321, commi 1 e 2, cod.proc.pen., e nullità dell'ordinanza per mancanza di relativa motivazione ex art. 125, comma 3, cod,proc.pen.. Il sequestro è stato disposto solo in relazione alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche. Denuncia, dunque, la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale del Riesame per aver fatto riferimento, e valutato, la permanenza del vincolo anche in relazione a ulteriore e diverso reato (il falso, per il quale pure comunque è spirato il termine di prescrizione), laddove erroneo sarebbe il riferimento alla intervenuta condanna in ordine ad ulteriori reati legittimanti la confisca ex art. 240, comma 2, n. 2, cod.pen., invece disposta, in primo grado, ex art. 335-bis cod.pen. in relazione all'art. 240, comma 1, cod.pen. (con riferimento al delitto di abuso di ufficio travolto da abrogazione normativa). 3Costituisce violazione di legge la trasformazione del titolo del sequestro da impeditivo (art. 321 comma 1 cod.proc.pen.) in sequestro finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2, proc.pen.) . Censurabile sarebbe il mantenimento del vincolo disposto in relazione ad un reato prescritto a beneficio di future, autonome ed eventuali iniziative della pubblica amministrazione (il riferimento è a quanto argomentato dal Tribunale a proposito dei «poteri (/doveri) di attivazione della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 30 d.p.r. n. 380/01 (in tema di lottizzazione abusiva) o dell'art. 31 TU (in tema di interventi in assenza o difformità al permesso di costruire)» che prevedono «l'acquisizione e il trasferimento degli immobili al patrimonio pubblico», mentre la prescrizione dei reati comporterà la revoca dell'ordine di demolizione e dell'ordine di rimessione in pristino. 3. E' pervenuta memoria degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia del ricorrente, con la quale, in replica alle conclusioni della Procura generale, si ribadisce che la causa di sospensione della prescrizione, quale fatto ostativo alla prescrizione dedotta dalla difesa, rientra negli oneri dimostrativi dell'accusa, poiché, argomentando diversamente, significherebbe onerare la difesa della produzione dell'intero fascicolo, onde dimostrare che non siano intervenute cause sospensive del decorso prescrizionale nelle varie fasi del procedimento. Del resto, osserva la difesa, avendo la difesa stessa chiesto alla Corte di appello di rilevare la prescrizione dei reati, quest'ultima avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale cautelare gli atti sui quali aveva fondato la sua affermazione di non intervenuto decorso dei termini di prescrizione. Infine, la difesa mette in evidenza di non essersi sottratta alla individuazione ed alla indicazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione, avendo richiamato il calcolo effettuato dal Tribunale nella sentenza di primo grado. 4. Il ricorso è manifestamente infondato. 5. Si richiama la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 425932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e Im iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 6. Ciò premesso i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati. 6.1. Il Tribunale del riesame di Lecce (cfr. pag. 6 dell'ordinanza impugnata), preliminarmente rilevata l'applicabilità nel caso di specie della disciplina di cui all'art. 159 cod.pen. nella formulazione risultante dalla novella introdotta con legge n. 103/2017, con sospensione dei termini di prescrizione dallo scadere del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 544 cod.proc.pen., ha sviluppato un adeguato apparato argomentativo, evidenziando gli elementi sulla scorta dei quali, così come ritenuto dalla Corte di appello (con motivazione «forse laconica, ma efficace»), non ha ritenuto possibile «addivenire [...] ad alcuna declaratoria di (certa) estinzione dei reati contestati (implicante piuttosto una ben più approfondita ed attenta analisi e verifica degli atti e delle sequenze temporali dell'intero corso processuale)» in ragione del mancato ottemperamento da parte della difesa della ricorrente del relativo onere di allegazione di dati documentali (relativi all'esistenza o meno di eventuali ulteriori periodi di sospensione del decorso della prescrizione ulteriori rispetto a quelli della cd. legge Orlando ed al periodo di sospensione a causa della pandemia da Covid-19) a sostegno delle proprie deduzioni, a fronte dell'attestata ricognizione di «ulteriori (e non brevi) periodi (plurimi) di sospensione della prescrizione». La decisione si pone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento della prescrizione non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di fatto e di diritto, sicché il rilievo contenuto in ricorso è inammissibile quando il ricorrente - come nella fattispecie in esame - non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della 5medesima, l'intervenuta maturazione del termine di legge (Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Casillo, Rv. 287951). 6.2. Ora, è vero che, in materia, sia stato a più riprese affermato il principio secondo cui «Mn tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca» (v., tra le massimate, Sez. 6, n. 4003 del 25/10/2023, dep. 2024, Costanzo, Rv. 285903; Sez. 2, n. 27889 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Aloe, Rv. 283634). Ed è vero anche che la confisca è stata disposta dalla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 335-bis, e dunque in relazione al reato di cui all'art. 323 cod. pen., che è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b), I. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di misure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "periculum in mora", dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione (Sez. 4, n. 8016 del 17/01/2014, Cerruti, Rv. 259322). La pronuncia di una decisione di merito (anche se non ancora definitiva), preclude, infatti, al giudice della cautela di fornire una difforme ricostruzione della vicenda operata in sede di giudizio (per effetto di una diversa valutazione in fatto e/o in diritto) e ciò per evidenti ragioni di certezza e razionalità del sistema, nonché tenuto conto della funzione servente che il procedimento cautelare ha riguardo a quello di merito, rispetto al quale non può porsi come sede decisoria alternativa e potenzialmente in conflitto (Sez. 1, n. 38882 del 14/07/2023, B., non mass.). Per cui, alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, nell'affermare la mancanza di specificità della sollevata questione di prescrizione e nel sottolineare la persistenza del periculum in mora connesso alla finalità di evitare che la libera disponibilità delle strutture possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati commessi e nel rammentare i rischi di distacco e crollo di porzioni di costa rocciosa e l'incidenza negativa dell'afflusso di un numero indeterminato di persona in un tratto di area natura così delicata, non risulta affatto apparente, riproponendo il 6ricorso per cassazione gli stessi argomenti devoluti al Tribunale del riesame, già da quest'ultimo affrontati adeguatamente e senza vizi logici. 6.3. L'impostazione che precede assorbe ogni ulteriore questione. 7. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro '3.000 in favore della Cassa delle ammende esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MMI* 7
Sentenza Cassazione n. 33624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris