CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01061/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 19 marzo 2021, la Corte d'appello di L'Aquila ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pescara del 9 luglio 2020, con la quale - per quanto di rilievo in questa sede - [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], alla pena ritenuta di giustizia per i reati al medesimo ascritti di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, concesso le attenuanti generiche prevalenti e rideterminato la pena. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce nullità della citazione a giudizio dell'imputato, eseguita nelle forme di cui all'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. mediante consegna al difensore, sebbene il medesimo avesse previamente esplicitamente negato il consenso alla ricezione degli atti per conto dell'imputato, che aveva, invece, dichiarato il proprio domicilio. 2.2. Con il secondo motivo, deduce omessa notifica all'imputato della citazione, eseguita irritualmente presso il difensore non domiciliatario. 2.3. Il terzo motivo denuncia analoga censura in riferimento al verbale d'udienza del 5 giugno 2019, contenente modifica della data dell'imputazione, mai notificato all'imputato. 2.4. Il quarto motivo reitera la stessa deduzione in riferimento alla notifica all'imputato del decreto di fissazione del giudizio davanti al Tribunale di Pescara per l'udienza del 22 settembre 2017, eseguita non già nel domicilio, bensì ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore. 2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 23 settembre 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi quattro motivi sono generici ed intempestivi. 1.1. Dalla stessa formulazione delle prime due censure non è dato comprendere alla notifica di quale decreto di citazione a giudizio il ricorrente si riferisca, tanto più che - come risulta dalla consultazione del fascicolo - una sentenza di primo grado è stata già annullata ed il giudizio è stato rinnovato. A tanto aggiungasi - con implicazioni inerenti anche il quarto motivo - che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101). Infine, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (In motivazione la Corte ha affermato che il giudice può impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo, come la proposizione personale dell'atto di impugnazione da parte dell'imputato o la nomina del difensore al fine precipuo di presentare l'atto di introduzione alla fase di giudizio in riferimento al quale si deduce l'omessa citazione al domicilio dichiarato o eletto)" (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771). In motivazione la sentenza citata richiama altro precedente (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539), nella quale si legge che, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, la nullità conseguente alla notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia è di ordine generale a regime intermedio, ed è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, in quanto soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, cod. proc. pen., alle sanatorie generali di cui all'art. 183 cod. proc. pen., alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. Nessuna delle nullità dedotte è stata prospettata nel giudizio di appello e tutte attengono alla fase procedimentale del giudizio di primo grado, per cui devono ritenersi comunque sanate. 1.2. E', per gli stessi motivi, preclusa la deduzione di nullità svolta nel terzo motivo. La modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto - qual è la data del commesso reato - non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina, qualora non investa, come nella specie, il nucleo sostanziale dell'addebito e non rechi pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva (Sez. 2, n. 46342 del 26/10/2016, Furfaro, Rv. 268320). 2. Il quinto motivo è del tutto aspecifico. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); ed il ricorrente, nel dedurre la preterizione di censure decisive formulate con l'appello, si limita a rilievi meramente astratti, senza neppure specificare quale elemento, potenzialmente decisivo ed invece ingiustificatamente ignorato, avrebbe determinato un diverso epilogo decisorio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2