CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e – avverso la sentenza n. 3123/38/2016 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 19 maggio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Irpef –rimborso – ritenute – previdenza complementare [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ex dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarando dovuto il rimborso delle maggiori ritenute IRPEF operateper l’anno 200 5 sul la liquidazione ottenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] dirigenti [OSCURATO:SOCIETA] rispetto all 'aliquota del 12,50% . Per quanto ancora rileva in questa sede, la CTR, dopo aver richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 13642/2011 in materia, osservava testualmente: « Nel caso di specie, il contribuente ha ampiamente dimostrato la sussistenza di requisiti per la fondatezza del ricorso, con documentazione varia depositata sin da una iniziale richiesta in autotutela». Avverso la sentenza della CTRl’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. Resiste con controricorso il contribuente, il quale ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivol’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR ritenuto esaustiva la documentazione prodotta dal contribuente al fine di provare l’entità dei rendimenti netti percepiti dal fondo previdenziale sui quali applicare l’aliquota del 12,50%. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4,cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata cont errebbe mere enunciazioni che non consentono di comprendere le ragioni della decisione con riferimento alle risultanze processuali.3. In ordine logico-giuridico va esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso. 3.1. Esso è fondato, con assorbimento del primo motivo. 3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014); «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; conf. Cass. n. 13977/2019); «Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., quando il giudice di merito ometta di indicare, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass n. 9097/2017). 3.3. La CTR, dopo aver richiamato la decisione delle Sezioni Unite n. 13642/2011, secondo cui la tassazione nella misura del 12,50% trova applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento sul mercatoda parte del fondo del capitale accantonato, si è limitata ad affermare che «Nel caso di specie, il contribuente ha ampiamente dimostrato la sussistenza di requisiti per la fondatezza del ricorso, con documentazione varia depositata sin da una iniziale richiesta in autotutela». Ciò nonostante l’Agenzia delle entrate, con l’atto di appello – trascritto nel ricorso per cassazione –avesse censurato la sentenza di primo grado deducendo che il contribuente non aveva comprovato in modo idoneo l’entità del rendimento netto imponibile, in quanto la documentazione prodotta era relativa a conteggi effettuati dallo stesso contribuente sulla base dei rendiconti periodici ricevuti dal fondo, essendo per contro necessaria una certificazione formale proveniente dal datore di lavoro; ilprospetto di liquidazione non riportava, inoltre, alcun rendimento per la posizione fino al 12/2000. È di tutta evidenza che lamotivazione della sentenza impugnata non rende intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, né percepibile il fondamento della decisione. La CTR , difatti, non ha in alcun modo esaminato le richiamate specifiche censure formulate dall’Ufficio, affermando – in modo del tutto apodittico - che il contribuente ave va dimostrato « con documentazione varia depositata sin da una iniziale richiesta in autotutela»la fondatezza della richiesta di rimbors o .La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente» e ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale». 4. In conclusione, in accoglimento delsecondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa com posizione, cui demanda di