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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 agosto 1997

Cassazione n. 38825/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 26/02/2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14/07/2023 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 660,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina e per la mancata derubricazione in furto con strappo; all'esclusione della recidiva o alla prevalenza delle attenuanti generiche; all'omessa applicazione della diminuzione della pena per la lieve entità del fatto, in applicazione di quanto statuito con sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale.

3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. oltre che manifestamente infondati. 3.1 Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici di merito, con argomentazioni esenti da vizi logici e coerenti con le prove acquisite, hanno ricostruito la dinamica della condotta delittuosa, escludendo l'ipotesi del tentativo di furto con strappo (in tal senso le dichiarazioni dei testimoni e della persona offesa) e ritenendo inconferente la tesi difensiva sull'insussistenza della violenza sulla persona, individuata nella spinta della vittima, precedente di qualche secondo lo strappo della collanina, quale elemento integrante il reato di rapina.

Ricorre, infatti, il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia - come nel caso di specie - particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01)

3.2. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono reiterativi e generici avendo la corte di merito evidenziato la progressione criminosa e l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, confermando l'applicazione della recidiva contestata; il giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, con esclusione della prevalenza delle attenuanti, è stato giustificato con riferimento alla gravità della condotta ed alle precedenti condanne, prive di effetto dissuasivo dalla commissione di ulteriori delitti.

3.3. Con terzo motivo, infine, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi della rapina di live entità, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024.

Tale pronuncia, sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Ebbene, pur essendo l'anzidetto principio in astratto applicabile al caso concreto per la retroattività della pronuncia, tuttavia in concreto il giudice d'appello ha già escluso l'ipotesi della lieve entità nel corpo della motivazione, definendo la condotta del ricorrente "di rilevante allarme sociale, commessa in pieno giorno e in luogo affollato, incurante delle conseguenze lesive per l'integrità fisica della vittima..." (pag. 5 della sentenza).

Tale giudizio, formulato per fondare l'applicazione della recidiva, esprime in generale una valutazione di gravità della condotta, che si pone in antitesi con la contrapposta ipotesi della lieve entità, affermata peraltro dal ricorrente in termini del tutto generici e assertivi.

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia dichiarare l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26/02/2024 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 14/07/2023 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 660,00 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina e per la mancata derubricazione in furto con strappo; all'esclusione della recidiva o alla prevalenza delle attenuanti generiche; all'omessa applicazione della diminuzione della pena per la lieve entità del fatto, in applicazione di quanto statuito con sentenza n. 86 del 2024 della Corte Costituzionale. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. oltre che manifestamente infondati. 3.1 Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici di merito, con argomentazioni esenti da vizi logici e coerenti con le prove acquisite, hanno ricostruito la dinamica della condotta delittuosa, escludendo l'ipotesi del tentativo di furto con strappo (in tal senso le dichiarazioni dei testimoni e della persona offesa) e ritenendo inconferente la tesi difensiva sull'insussistenza della violenza sulla persona, individuata nella spinta della vittima, precedente di qualche secondo lo strappo della collanina, quale elemento integrante il reato di rapina. Ricorre, infatti, il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia - come nel caso di specie - particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa - e non lo strappo - a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01) 3.2. Anche i rilievi sul trattamento sanzionatorio sono reiterativi e generici avendo la corte di merito evidenziato la progressione criminosa e l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, confermando l'applicazione della recidiva contestata; il giudizio di bilanciamento fra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, con esclusione della prevalenza delle attenuanti, è stato giustificato con riferimento alla gravità della condotta ed alle precedenti condanne, prive di effetto dissuasivo dalla commissione di ulteriori delitti. 3.3. Con terzo motivo, infine, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'ipotesi della rapina di live entità, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024. Tale pronuncia, sopravvenuta rispetto alla sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Ebbene, pur essendo l'anzidetto principio in astratto applicabile al caso concreto per la retroattività della pronuncia, tuttavia in concreto il giudice d'appello ha già escluso l'ipotesi della lieve entità nel corpo della motivazione, definendo la condotta del ricorrente "di rilevante allarme sociale, commessa in pieno giorno e in luogo affollato, incurante delle conseguenze lesive per l'integrità fisica della vittima..." (pag. 5 della sentenza). Tale giudizio, formulato per fondare l'applicazione della recidiva, esprime in generale una valutazione di gravità della condotta, che si pone in antitesi con la contrapposta ipotesi della lieve entità, affermata peraltro dal ricorrente in termini del tutto generici e assertivi. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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