CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12-09-2022 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] Z:unica; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 settembre 2022, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Salerno, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato, ritenuta la continuazione esterna con i fatti giudicati con altra sentenza irrevocabile, alla pena complessiva di 1 anno e 6 mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole di due episodi del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n.309/1990; fatti accertati in Salerno il 1.7 luglio 2018. 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello campana, Pierno, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta il capo della sentenza riferito al trattamento sanzionatorio, in particolare nella parte in cui è stato disatteso il motivo di appello relativo alla corretta applicazione della diminuente del rito, nel caso di continuazione avvenuta tra due sentenze in entrambi i casi riferite a riti premiali. Secondo la prospettazione difensiva, infatti, occorreva riconoscere la riduzione premiale di un terzo sull'intera pena complessiva determinata in regime di continuazione e non solo sulla quota apportata in aumento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. La doglianza difensiva, invero, consiste nella riproposizione di un tema che è stato già adeguatamente esaminato nella sentenza impugnata. Occorre premettere al riguardo che il primo giudice, nella determinazione della pena a seguito del riconoscimento della continuazione esterna con altra sentenza irrevocabile (si trattava di una sentenza di patteggiamento), ha applicato la diminuente di un terzo per il rito abbreviato non sulla pena base inflitta con la precedente pronuncia definitiva, avente ad oggetto il reato ritenuto più grave, ma solo sull'aumento di pena operato in relazione ai fatti di questo giudizio. Orbene, nell'esaminare il motivo di appello riguardante la mancata applicazione della riduzione per il rito sull'intera pena unificata (e non solo sulla porzione di aumento apportata in aumento), la Corte di appello ha condiviso l'impostazione del Tribunale, richiamando, in modo pertinente, l'affermazione di questa Corte (cfr. in termini Sez. 3, n. 20915 del 26/04/2013, Rv. 255778 e Sez. 6, n. 7089 del 19/03/1997, Rv. 208233), secondo cui, nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati "sub iudice" e reati più gravi, già giudicati con sentenza irrevocabile, alla pena inflitta per questi ultimi deve essere aggiunta la frazione di pena in aumento per i reati accertati nel giudizio in corso, senza potersi riconsiderare e rideterminare l'entità della perla già definitivamente irrogata, per cui in tal caso il giudice non può applicare alla condanna già passata in giudicato la diminuzione della pena per un rito di un procedimento diverso, nè può riconsiderare e rideterminare, ai sensi dell'ari:. 133 cod. pen., l'entità di quella pena definitiva, ciò in forza del principio della intangibilità della stessa. 2. Tale condivisibile approdo interpretativo deve essere ribadito senz'altro in questa sede, per cui l'odierno ricorso, rilpropositivo di una questione già correttamente affrontata e superata nelle due conformi sentenze di merito, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de