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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2020

Cassazione n. 08955/2026

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Tributaria Regionale dellaSicilia n. 3497/2020, depositata il 29/6/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A [OSCURATO:PERSONA] veniva notificata una cartella di pagamento atitolo Irpef a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 162, depositata il 31/1/2008, con la richiesta dipagamento di euro 173.133,23.Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 8955/20262.

La CTP di Messina, con la sentenza n. 332/2013, accoglieva ilData pubblicazione 09/04/2026ricorso del contribuente.

Muovendo dal presupposto che fossecontestata l’errata liquidazione, calcolata dall’Agenzia delle entrate,di tributi, interessi e sanzioni, il giudice evidenziava di averinutilmente ordinato l’esibizione di un prospetto di liquidazione,posto che l’Ufficio non aveva ritenuto opportuno integrare ladocumentazione.3.

Con la sentenza n. 3497/2020 la CTR della Sicilia accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettando il ricorso delcontribuente.

Con l’impugnazione della sentenza, l’Amministrazioneaveva anche depositato un prospetto di liquidazione.

Per il giudice diappello:- il direttore dell’Ufficio aveva il potere di sottoscrivere la delega.La pronuncia del giudice del lavoro in materia cautelare, a cui avevafatto riferimento il ricorrente, riguardante un contenzioso tra ildirigente e altro aspirante al medesimo incarico, poteva averefficacia unicamente tra le parti di quel giudizio.

Inoltre, per ilprincipio del funzionario di fatto, gli atti posti in essere dalfunzionario, di cui sia contestata la nomina, si considerano validi finoa quando non sia intervenuto l’annullamento in via definiva dell’attodi nomina;- la cartella riguardava un importo iscritto a ruolo per effetto di unapronuncia giurisdizionale, che aveva confermato un precedenteavviso di accertamento.

La cartella era puntualmente motivataperché precisava l’origine della pretesa e gli importi richiesti, distintiper tributo, interessi e sanzioni.

Tanto l’avviso di accertamentoquanto la sentenza erano noti al contribuente, che aveva impugnatol’atto ed era stato parte del relativo giudizio;- l’eccezione sull’erroneità delle somme iscritte accolta dal primogiudice era generica.

Il ricorrente aveva sostenuto che la sentenzaaveva confermato l’avviso di accertamento solo limitatamenteall’Irpef ma la sentenza aveva confermato integralmente l’avviso di2 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 8955/2026accertamento e in ogni caso, come si evinceva dalla cartella,Data pubblicazione 09/04/2026l’iscrizione a ruolo concerneva unicamente l’Irpef, con relativiinteressi e sanzioni.

Dalla copia della sentenza emergeva anche chel’avviso impugnato concerneva unicamente l’Irpef 1997, sicché nonsi comprendeva rispetto a quale ulteriore tributo l’avviso sarebbestato annullato.4.

Il contribuente ha proposto ricorso con due motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.5.

Il 12/9/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione dellainammissibilità o infondatezza dei motivi ricorso.

Con istanzadepositata in data 20/10/2025 il ricorrente ha chiesto la decisione.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «In relazione all’art. 360 c.p.c.numero 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionesui punti controversi e decisivi del giudizio», il ricorrente deduce a)che il “difetto allegatorio” non poteva essere superato con il depositonel giudizio di appello del prospetto b) che, considerato il lungo lassodi tempo intercorso fra anno d’imposta e l’emissione della cartella,era necessario il prospetto di liquidazione per comprendere l’esattocalcolo degli interessi.2.

Il motivo è inammissibile.2.1 Il ricorrente si limita a reiterare l’argomento già disatteso in seded’appello, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi, néindicare specifici vizi logici o giuridici nella ricostruzione effettuatadal giudice di merito.

Il motivo si risolve in una mera riproposizioneassertiva, priva dei requisiti di specificità e autosufficienza richiestidall’art. 366 c.p.c.

Il diritto d'impugnazione è esercitato in modoidoneo solo qualora i motivi attraverso cui si esplica si traducanonell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione3 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 8955/2026impugnata sarebbe erronea; in caso contrario, il motivo deveData pubblicazione 09/04/2026ritenersi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e lanullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», èespressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 21296/2016).2.2 Il giudice di appello ha espressamente affrontato e respinto lacensura relativa alla presunta parziale conferma dell’atto impositivo.La precedente sentenza n. 162/2/07 aveva confermatointegralmente l’avviso di accertamento, avente a oggettoesclusivamente l’Irpef per l’anno 1997 e la cartella esattoriale eralimitata a tale imposta, con relativi interessi e sanzioni.

Le allegazioninon erano carenti e non si era cercato di porre rimedio a una loropresunta carenza nel giudizio di secondo grado.

Di conseguenza, laCommissione regionale aveva condivisibilmente sostenuto che“…non si comprende con riferimento a quale altro tributo tale attoavrebbe dovuto essere annullato”.2.3 La censura relativa al calcolo degli interessi costituisceinammissibile questione nuova non dedotta nei precedenti gradi digiudizio.

I motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum delgiudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti: non possono riguardare nuove questioni didiritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali delgiudizio di legittimità.

Pertanto, secondo il costante insegnamento diquesta Corte, qualora una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia4 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità diNumero di raccolta generale 8955/2026tale asserzione prima di esaminare nel merito la questionDeat a sptubebslicsaazio ne 09/04/2026(Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass. 20581/2019).3.

Con il secondo motivo, rubricato «In relazione all’art. 360 c.p.c.numero 3) per violazione e falsa applicazione di legge, art. 21 septiesL. 241/1990», il ricorrente deduce che gli atti sottoscritti dafunzionari illegittimi sono radicalmente nulli alla luce della sentenzadella Corte costituzionale n. 37 del 2015 che aveva rilevato la nullitàdegli atti firmati da soggetti il cui l’incarico dirigenziale era statoconferito senza regolare concorso.4.

Il secondo motivo non è fondato.Il ricorrente fa riferimento alla carenza di potere del direttoredell’Ufficio di sottoscrivere l’ “atto impositivo”.

La contestazionedella sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativonei soli casi in cui sia prevista dalla legge.

A norma dell'art. 25 deld.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per lariscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predispostasecondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, chenon prevede la sottoscrizione del funzionario, ma solo la suaintestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numerodi codice.

La giurisprudenza di legittimità afferma che l'omessasottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionariocompetente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza, comequella di ogni altro atto amministrativo, non dipende tantodall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizioneleggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali,esso è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativotitolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25del d.P.R. 602 del 1973, la cartella, quale documento per lariscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predispostasecondo un modello che non prevede la sottoscrizione dell'esattore,5 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramiteNumero di raccolta generale 8955/2026apposito numero di codice (Cass. 19237/2024, Cass. 3160Da5ta/ p2ub0b1lic9az,io ne 09/04/2026Cass. 21290/2018 e Cass. 25773/2014).5.

La motivazione della proposta di definizione comunicata alle partiè conforme all’esito del giudizio.

Le spese processuali, liquidate nelrispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 5.600,00 per compensi,seguono la soccombenza.

Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo.

Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez.

U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora siaconsentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaequitativamente determinata a favore della controparte e, in ognicaso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.6.

Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento delcd. doppio contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 2.800,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.6 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,Numero di raccolta generale 8955/2026inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012D,a tda àpu babltictaozio ne 09/04/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18/3/2026Il PresidenteValentino Lenoci7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tributaria Regionale dellaSicilia n. 3497/2020, depositata il 29/6/2020Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A [OSCURATO:PERSONA] veniva notificata una cartella di pagamento atitolo Irpef a seguito della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 162, depositata il 31/1/2008, con la richiesta dipagamento di euro 173.133,23.Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 8955/20262. La CTP di Messina, con la sentenza n. 332/2013, accoglieva ilData pubblicazione 09/04/2026ricorso del contribuente. Muovendo dal presupposto che fossecontestata l’errata liquidazione, calcolata dall’Agenzia delle entrate,di tributi, interessi e sanzioni, il giudice evidenziava di averinutilmente ordinato l’esibizione di un prospetto di liquidazione,posto che l’Ufficio non aveva ritenuto opportuno integrare ladocumentazione.3. Con la sentenza n. 3497/2020 la CTR della Sicilia accoglieval’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettando il ricorso delcontribuente. Con l’impugnazione della sentenza, l’Amministrazioneaveva anche depositato un prospetto di liquidazione. Per il giudice diappello:- il direttore dell’Ufficio aveva il potere di sottoscrivere la delega.La pronuncia del giudice del lavoro in materia cautelare, a cui avevafatto riferimento il ricorrente, riguardante un contenzioso tra ildirigente e altro aspirante al medesimo incarico, poteva averefficacia unicamente tra le parti di quel giudizio. Inoltre, per ilprincipio del funzionario di fatto, gli atti posti in essere dalfunzionario, di cui sia contestata la nomina, si considerano validi finoa quando non sia intervenuto l’annullamento in via definiva dell’attodi nomina;- la cartella riguardava un importo iscritto a ruolo per effetto di unapronuncia giurisdizionale, che aveva confermato un precedenteavviso di accertamento. La cartella era puntualmente motivataperché precisava l’origine della pretesa e gli importi richiesti, distintiper tributo, interessi e sanzioni. Tanto l’avviso di accertamentoquanto la sentenza erano noti al contribuente, che aveva impugnatol’atto ed era stato parte del relativo giudizio;- l’eccezione sull’erroneità delle somme iscritte accolta dal primogiudice era generica. Il ricorrente aveva sostenuto che la sentenzaaveva confermato l’avviso di accertamento solo limitatamenteall’Irpef ma la sentenza aveva confermato integralmente l’avviso di2 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 8955/2026accertamento e in ogni caso, come si evinceva dalla cartella,Data pubblicazione 09/04/2026l’iscrizione a ruolo concerneva unicamente l’Irpef, con relativiinteressi e sanzioni. Dalla copia della sentenza emergeva anche chel’avviso impugnato concerneva unicamente l’Irpef 1997, sicché nonsi comprendeva rispetto a quale ulteriore tributo l’avviso sarebbestato annullato.4. Il contribuente ha proposto ricorso con due motivi mentrel’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.5. Il 12/9/2025 è stata comunicata proposta di definizione delgiudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. in considerazione dellainammissibilità o infondatezza dei motivi ricorso. Con istanzadepositata in data 20/10/2025 il ricorrente ha chiesto la decisione.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «In relazione all’art. 360 c.p.c.numero 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazionesui punti controversi e decisivi del giudizio», il ricorrente deduce a)che il “difetto allegatorio” non poteva essere superato con il depositonel giudizio di appello del prospetto b) che, considerato il lungo lassodi tempo intercorso fra anno d’imposta e l’emissione della cartella,era necessario il prospetto di liquidazione per comprendere l’esattocalcolo degli interessi.2. Il motivo è inammissibile.2.1 Il ricorrente si limita a reiterare l’argomento già disatteso in seded’appello, senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi, néindicare specifici vizi logici o giuridici nella ricostruzione effettuatadal giudice di merito. Il motivo si risolve in una mera riproposizioneassertiva, priva dei requisiti di specificità e autosufficienza richiestidall’art. 366 c.p.c. Il diritto d'impugnazione è esercitato in modoidoneo solo qualora i motivi attraverso cui si esplica si traducanonell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione3 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Numero di raccolta generale 8955/2026impugnata sarebbe erronea; in caso contrario, il motivo deveData pubblicazione 09/04/2026ritenersi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo e lanullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», èespressamente sanzionata con l'inammissibilità (Cass. 21296/2016).2.2 Il giudice di appello ha espressamente affrontato e respinto lacensura relativa alla presunta parziale conferma dell’atto impositivo.La precedente sentenza n. 162/2/07 aveva confermatointegralmente l’avviso di accertamento, avente a oggettoesclusivamente l’Irpef per l’anno 1997 e la cartella esattoriale eralimitata a tale imposta, con relativi interessi e sanzioni. Le allegazioninon erano carenti e non si era cercato di porre rimedio a una loropresunta carenza nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, laCommissione regionale aveva condivisibilmente sostenuto che“…non si comprende con riferimento a quale altro tributo tale attoavrebbe dovuto essere annullato”.2.3 La censura relativa al calcolo degli interessi costituisceinammissibile questione nuova non dedotta nei precedenti gradi digiudizio. I motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum delgiudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti: non possono riguardare nuove questioni didiritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali delgiudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento diquesta Corte, qualora una determinata questione giuridica - cheimplichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modonella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddettaquestione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione diinammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo diallegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, d’indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia4 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità diNumero di raccolta generale 8955/2026tale asserzione prima di esaminare nel merito la questionDeat a sptubebslicsaazio ne 09/04/2026(Cass. 2038/2019, Cass. 15430/2018 e Cass. 20581/2019).3. Con il secondo motivo, rubricato «In relazione all’art. 360 c.p.c.numero 3) per violazione e falsa applicazione di legge, art. 21 septiesL. 241/1990», il ricorrente deduce che gli atti sottoscritti dafunzionari illegittimi sono radicalmente nulli alla luce della sentenzadella Corte costituzionale n. 37 del 2015 che aveva rilevato la nullitàdegli atti firmati da soggetti il cui l’incarico dirigenziale era statoconferito senza regolare concorso.4. Il secondo motivo non è fondato.Il ricorrente fa riferimento alla carenza di potere del direttoredell’Ufficio di sottoscrivere l’ “atto impositivo”. La contestazionedella sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativonei soli casi in cui sia prevista dalla legge. A norma dell'art. 25 deld.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per lariscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predispostasecondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, chenon prevede la sottoscrizione del funzionario, ma solo la suaintestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numerodi codice. La giurisprudenza di legittimità afferma che l'omessasottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionariocompetente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza, comequella di ogni altro atto amministrativo, non dipende tantodall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizioneleggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali,esso è inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativotitolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25del d.P.R. 602 del 1973, la cartella, quale documento per lariscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predispostasecondo un modello che non prevede la sottoscrizione dell'esattore,5 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramiteNumero di raccolta generale 8955/2026apposito numero di codice (Cass. 19237/2024, Cass. 3160Da5ta/ p2ub0b1lic9az,io ne 09/04/2026Cass. 21290/2018 e Cass. 25773/2014).5. La motivazione della proposta di definizione comunicata alle partiè conforme all’esito del giudizio. Le spese processuali, liquidate nelrispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto delvalore della causa, nella somma di euro 5.600,00 per compensi,seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandoviimpedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo. Per i casidi conformità tra proposta e definizione è stata codificata un’ipotesidi abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto deldivieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez. U.,27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora siaconsentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una sommaequitativamente determinata a favore della controparte e, in ognicaso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un’ulteriore sommadi denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro5.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.6. Sussistono i presupposti processuali per imporre il pagamento delcd. doppio contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento infavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.600,00 percompensi, oltre alle spese prenotate a debito.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 2.800,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ex art.96, quarto comma, c.p.c., della somma di euro 1.000,00.6 di 7Numero registro generale 4333/2021Numero sezionale 2520/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,Numero di raccolta generale 8955/2026inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012D,a tda àpu babltictaozio ne 09/04/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18/3/2026Il PresidenteValentino Lenoci7 di 7