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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36104/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/AN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (Moncalieri, 09/05/21).

Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e in relazione all'art. 133 cod. pen.) sono reiterativi di profili di censura già compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e corretta in diritto (con riguardo alla c:ausa di non punibilità, pp. 3, 4; in punto di trattamento sanzionatorio, p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/AN; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (Moncalieri, 09/05/21). Considerato che i motivi sollevati (vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e in relazione all'art. 133 cod. pen.) sono reiterativi di profili di censura già compiutamente disattesi dalla sentenza impugnata con motivazione congrua e corretta in diritto (con riguardo alla c:ausa di non punibilità, pp. 3, 4; in punto di trattamento sanzionatorio, p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente/
Sentenza Cassazione n. 36104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris