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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05962/2023

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to la seguente ORDINANZA (M relat0C-12Tc)(2-t sul ricorso 32534/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., Cassa di Risparmio cli [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] cli [OSCURATO:PERSONA] di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.1, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant'[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Boves s.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

I - RG 32534/2019 r\.:}9-3 , „,/)rucamera di consiglio 6.6.2022 1 controricorrenti nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 550/2019 della Corte di appello di Torino depositata il giorno 26 marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE RILEVA1. — L'[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, le banche in epigrafe indicate domandando: accertarsi che la condotta posta in essere dai predetti istituti di credito nei rapporti negoziali con i clienti e, in particolare, l'attuazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell'ambito dei contratti di conto corrente, o comunque l'applicazione di interessi anatocistici successivamente al :1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), risultante dall'art. 1, comma 629,

I. n. 147/2013, doveva considerarsi illegittima e contraria agli interessi collettivi dei consumatori, in particolare alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui all'art. 2,, comma 2, lett„ e), d.lgs. n. 206/205; accertarsi che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente accesi presso i predetti istituti di credito avevano diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori dei propri conti correnti, o il ricalcolo del saldo dei medesimi conti, con eliminazione di ogni addebito di interessi anatocistici; inibirsi, a norma dell'art. 140, lett. a), c. cons. (d.lgs. n. 206/2005), ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell'ambito di tali Sez.

I- RG 32534/2019 camera di consiglio 6.6.2022 2 contratti di conto corrente o, comunque, l'applicazione di interessi anatocistici, nonché la diffusione, l'utilizzo e l'applicazione delle clausole contrattuali ed economiche che prevedevano l'applicazione di interessi anatocistici; ordinarsi agli istituti di credito convenuti ex art. 140, lett. b), c. cons. di pubblicare sulla home page del proprio sito internet, oltre che di inviare a ciascun correntista, un avviso con il quale informare tutti i consumatori che, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, per tutti i contratti di conto corrente era vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista aveva diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti e ad ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1 gennaio 2014; ordinarsi la pubblicazione del dispositivo della sentenza su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale; fissarsi un termine alle società convenute ex art. 140 c. cons., per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Tribunale determinando, altresì, in misura non inferiore a euro 1.000,00, la somma da corrispondersi per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo.

Gli istituti di credito si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice.

Hanno dedotto il difetto di legittimazione dell'associazione attrice e la non immediata applicabilità della norma novellata nel 2014, in mancanza di provvedimenl:i attuativi del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio); in subordine hanno richiesto che il Tribunale rimettesse alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 629,

I. n. 147/2013 e 1, cornma 749, della medesima legge, per non essere previste norme transitorie, o per violazione del principio di necessaria ragionevolezza della legge; in via di ulteriore subordine, hanno chiesto di rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché la stessa si pronunciasse, in via pregiudiziale, sulla compatibilità con l'ordinamento unionale dell'art.

Sez.

I - RG 32534/201 9 camera di consiglio 6.6.2022 120, comma 2, t.u.b., se interpretato nel senso di prevedere un divieto di anatocismo nel settore bancario.

Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell'ulteriore modifica dell'art. 120, comma 2, t.u.b., ad opera dell'art. 17 bis, comma 1, d.lgs. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in I. n. 49/2016, le banche hanno eccepito la c:essazione dalla materia del contendere.

Con sentenza del 14 luglio 2017 il Tribunale di Como ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'[OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che l'applicabilità della nuova disciplina fosse differita all'emanazione di nuova disciplina attuativa da parte del CICR; ha affermato, in particolare, che la nuova norma introduceva un divieto di capitalizzazione da attuarsi nei termini che fossero stati definiti dal predetto Comitato; ha osservato che l'art. 161, comma 5, t.u.b. era norma transitoria di carattere generale e che essa non consentiva alle banche di conteggiare gli interessi escludendo la capitalizzazione degli stessi; ha escluso la cessazione della materia del contendere per effetto della nuova formulazione dell'art. 120 t.u.b., rilevando come nei contratti di durata, in caso di successione delle diverse discipline normative, gli effetti delle pregresse disposizioni possono continuare a produrre effetti negativi per il consumatore ove non siano rimossi dalle norme successive.

2. — Avverso detta sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

Si sono costituite le banche vittoriose in primo grado, chiedendo dichiararsi inammissibile, e comunque rigettarsi, il gravame; la Cassa di Risparmio di Saluzzo ha spiegato appello incidentale.

Con sentenza del 26 marzo 2019 la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame principale e il quinto motivo di impugnazione incidentale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, dichiarando assorbiti gli altri.

3. Contro tale pronuncia l'[OSCURATO:PERSONA].

I- RG 32534/2019 camera di consiglio 6.6.2022 4 Consumatori ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Coraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant'[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Boves s.c., nonché [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha spiegato una impugnazione incidentale su di un motivo.

A seguito di accettazione e rinuncia, con decreto dell'Il gennaio 2022 è stato dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'associazione attrice e [OSCURATO:SOCIETA].

3. — Il primo motivo di ricorso oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 t.u.b., come novellato dall'art. 1, comma 628,

I. n. 147 del 2013, e dell'art. 12 delle preleggi.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 t.u.b., novellato dall'art. 1, comma 628,

I. n. 147 del 2013, e dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi, in quanto la sentenza di appello ha condizionato l'applicabilità del divieto di anatocismo all'emanazione della delibera del CICR, mancando di affermarne l'immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della

I. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014.

Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 e 161, comma 5, t.u.b., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi, oltre che 73 Cost..

4. — Reputa il Collegio che il ricorso prospetti questioni di carattere nomofilattico: questioni che presentano, oltretutto, un particolare rilievo avendo riguardo alle ricadute della soluzione da adottare nella generalità dei rapporti di conto corrente cui è applicabile la nuova disciplina.

Si impone, pertanto, la trattazione del ricorso in Sez.

I - RG 32534/2019 camera di consiglio 6.6.2022 5 pubblica udienza, secondo quanto prescritto dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dispone rimettersi la trattazione del ricorso alla pubblica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA (M relat0C-12Tc)(2-t sul ricorso 32534/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., Cassa di Risparmio cli [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] cli [OSCURATO:PERSONA] di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.1, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant'[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Boves s.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I - RG 32534/2019 r\.:}9-3 , „,/)rucamera di consiglio 6.6.2022 1 controricorrenti nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 550/2019 della Corte di appello di Torino depositata il giorno 26 marzo 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. — L'[OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Como, le banche in epigrafe indicate domandando: accertarsi che la condotta posta in essere dai predetti istituti di credito nei rapporti negoziali con i clienti e, in particolare, l'attuazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati nell'ambito dei contratti di conto corrente, o comunque l'applicazione di interessi anatocistici successivamente al :1 gennaio 2014, data di entrata in vigore della nuova versione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), risultante dall'art. 1, comma 629, I. n. 147/2013, doveva considerarsi illegittima e contraria agli interessi collettivi dei consumatori, in particolare alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali di cui all'art. 2,, comma 2, lett„ e), d.lgs. n. 206/205; accertarsi che i consumatori titolari dei contratti di conto corrente accesi presso i predetti istituti di credito avevano diritto ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori dei propri conti correnti, o il ricalcolo del saldo dei medesimi conti, con eliminazione di ogni addebito di interessi anatocistici; inibirsi, a norma dell'art. 140, lett. a), c. cons. (d.lgs. n. 206/2005), ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi maturati nell'ambito di tali Sez. I- RG 32534/2019 camera di consiglio 6.6.2022 2 contratti di conto corrente o, comunque, l'applicazione di interessi anatocistici, nonché la diffusione, l'utilizzo e l'applicazione delle clausole contrattuali ed economiche che prevedevano l'applicazione di interessi anatocistici; ordinarsi agli istituti di credito convenuti ex art. 140, lett. b), c. cons. di pubblicare sulla home page del proprio sito internet, oltre che di inviare a ciascun correntista, un avviso con il quale informare tutti i consumatori che, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, per tutti i contratti di conto corrente era vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista aveva diritto a ripetere gli interessi anatocistici corrisposti e ad ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1 gennaio 2014; ordinarsi la pubblicazione del dispositivo della sentenza su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale; fissarsi un termine alle società convenute ex art. 140 c. cons., per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Tribunale determinando, altresì, in misura non inferiore a euro 1.000,00, la somma da corrispondersi per ogni inadempimento ovvero per ogni giorno di ritardo. Gli istituti di credito si sono costituiti chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Hanno dedotto il difetto di legittimazione dell'associazione attrice e la non immediata applicabilità della norma novellata nel 2014, in mancanza di provvedimenl:i attuativi del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio); in subordine hanno richiesto che il Tribunale rimettesse alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 629, I. n. 147/2013 e 1, cornma 749, della medesima legge, per non essere previste norme transitorie, o per violazione del principio di necessaria ragionevolezza della legge; in via di ulteriore subordine, hanno chiesto di rimettere gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché la stessa si pronunciasse, in via pregiudiziale, sulla compatibilità con l'ordinamento unionale dell'art. Sez. I - RG 32534/201 9 camera di consiglio 6.6.2022 120, comma 2, t.u.b., se interpretato nel senso di prevedere un divieto di anatocismo nel settore bancario. Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito dell'ulteriore modifica dell'art. 120, comma 2, t.u.b., ad opera dell'art. 17 bis, comma 1, d.lgs. n. 18/2016, convertito, con modificazioni, in I. n. 49/2016, le banche hanno eccepito la c:essazione dalla materia del contendere. Con sentenza del 14 luglio 2017 il Tribunale di Como ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'[OSCURATO:PERSONA]; ha ritenuto che l'applicabilità della nuova disciplina fosse differita all'emanazione di nuova disciplina attuativa da parte del CICR; ha affermato, in particolare, che la nuova norma introduceva un divieto di capitalizzazione da attuarsi nei termini che fossero stati definiti dal predetto Comitato; ha osservato che l'art. 161, comma 5, t.u.b. era norma transitoria di carattere generale e che essa non consentiva alle banche di conteggiare gli interessi escludendo la capitalizzazione degli stessi; ha escluso la cessazione della materia del contendere per effetto della nuova formulazione dell'art. 120 t.u.b., rilevando come nei contratti di durata, in caso di successione delle diverse discipline normative, gli effetti delle pregresse disposizioni possono continuare a produrre effetti negativi per il consumatore ove non siano rimossi dalle norme successive. 2. — Avverso detta sentenza l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Si sono costituite le banche vittoriose in primo grado, chiedendo dichiararsi inammissibile, e comunque rigettarsi, il gravame; la Cassa di Risparmio di Saluzzo ha spiegato appello incidentale. Con sentenza del 26 marzo 2019 la Corte di appello di Torino ha respinto il gravame principale e il quinto motivo di impugnazione incidentale della Cassa di Risparmio di Saluzzo, dichiarando assorbiti gli altri. 3. Contro tale pronuncia l'[OSCURATO:PERSONA]. I- RG 32534/2019 camera di consiglio 6.6.2022 4 Consumatori ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Coraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori s.c.r.I., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Casalgrasso e Sant'[OSCURATO:PERSONA] s.c., [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Pianfei e Rocca de Baldi s.c., [OSCURATO:PERSONA] e Artigiana di Boves s.c., nonché [OSCURATO:SOCIETA]., quale incorporante Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha spiegato una impugnazione incidentale su di un motivo. A seguito di accettazione e rinuncia, con decreto dell'Il gennaio 2022 è stato dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra l'associazione attrice e [OSCURATO:SOCIETA]. 3. — Il primo motivo di ricorso oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 t.u.b., come novellato dall'art. 1, comma 628, I. n. 147 del 2013, e dell'art. 12 delle preleggi. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 120 t.u.b., novellato dall'art. 1, comma 628, I. n. 147 del 2013, e dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi, in quanto la sentenza di appello ha condizionato l'applicabilità del divieto di anatocismo all'emanazione della delibera del CICR, mancando di affermarne l'immediata applicabilità a decorrere dalla data di entrata in vigore della I. n. 147/2013, ovvero dal 1 gennaio 2014. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 e 161, comma 5, t.u.b., anche con riferimento agli artt. 4, 12 e 15 preleggi, oltre che 73 Cost.. 4. — Reputa il Collegio che il ricorso prospetti questioni di carattere nomofilattico: questioni che presentano, oltretutto, un particolare rilievo avendo riguardo alle ricadute della soluzione da adottare nella generalità dei rapporti di conto corrente cui è applicabile la nuova disciplina. Si impone, pertanto, la trattazione del ricorso in Sez. I - RG 32534/2019 camera di consiglio 6.6.2022 5 pubblica udienza, secondo quanto prescritto dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dispone rimettersi la trattazione del ricorso alla pubblica
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