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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:174
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 – Commissione / Polonia (causa C‑143/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/73/CE – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241, pag. 26).

Dispositivo 1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 – Commissione / Polonia (causa C‑143/08) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2006/73/CE – Omessa trasposizione entro il termine impartito» Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 9) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241, pag. 26). Dispositivo 1)         Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2)         La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.