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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19040/2026

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ricorso;-ricorrente-nei confronti diVirna Cecchini;-intimata-avverso la sentenza n.9619/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 24ottobre 2025, notificata il 27 ottobre 2025;udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est.

Spazianilette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in via principale, ladeclaratoria di inammissibilità e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose in via monitoria dinanzi al Giudice di pace diNapoli domanda di adempimento di un credito professionale contro [OSCURATO:PERSONA]Cecchini, ottenendo nei suoi confronti un decreto ingiuntivo per l’importo di3.650,00 Euro, oltre accessori e spese;[OSCURATO:PERSONA] oppose il provvedimento, sollevando preliminarmentel’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Napoli in favoredi quella del Giudice di pace di Roma;con sentenza n.43538/2023, emessa, nella contumacia della creditriceopposta, all’esito dell’udienza dell’11 ottobre 2023, il Giudice di pacepartenopeo, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalladebitrice opponente, declinò la propria competenza territoriale in favore diquella del Giudice di pace di Roma, disponendo altresì la revoca del decretoingiuntivo;2. avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello, che ilTribunale di Napoli, con sentenza n.9619/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025– dopo aver rilevato la nullità della decisione di primo grado, in quantopronunciata a seguito di anticipazione dell’udienza di prima comparizione noncomunicata all’opposta, contumace involontaria –, ha rigettato nel merito, sulprevio rilievo della fondatezza e, prima ancora, dell’ammissibilitàdell’eccezione di incompetenza territoriale, per essere stata sollevata con ladebita contestazione di tutti i possibili fori alternativi;3. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in grado d’appello,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto «ricorso in cassazione ex art.360 n. 2 cod. proc. civ.,con contestuale subordinata istanza di conversione in regolamento dicompetenza necessario», sulla base di un unico, articolato motivo;Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est.

SpazianiVirna Cecchini non ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47, ultimocomma, cod. proc. civ.;il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo, in via principale, ladeclaratoria di inammissibilità e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso;la ricorrente ha depositato memoria.Considerato che:1. preliminarmente va rammentato, conformemente a quantoesattamente osservato dal Procuratore Generale, che la sentenza del Tribunaleche decida, in sede d’appello, unicamente sulla competenza del Giudice dipace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario dicompetenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevil’improponibilità, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., di tale mezzo diimpugnazione avverso le decisioni del Giudice di pace, sicché è inammissibileil ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità diconversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservatoil termine perentorio – prescritto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.– di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dallacomunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato (exaliis, Cass. 22/09/2015, n. 18734; Cass.9/10/2015, n. 20301;Cass.4/07/2023, n. 18898);nella fattispecie, la conversione del ricorso ordinario in istanza diregolamento necessario di competenza (tra l’altro, invocata dalla stessaricorrente, come sopra evidenziato) opera in ragione della circostanza che lasentenza impugnata, pubblicata il 24 ottobre 2025 e notificata il 27 ottobresuccessivo, è stata impugnata per cassazione con ricorso notificato il 30ottobre 2025, dunque dopo soli sei giorni dalla pubblicazione e, quindi,evidentemente, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione (necessariamente successive) stabilito dall’art.47, secondocomma, cod. proc. civ.;Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est.

Spaziani2. ciò posto, il ricorso in esame, convertitosi in istanza di regolamentonecessario di competenza, diversamente da quanto reputato dal ProcuratoreGenerale, è ammissibile, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., in quantocontiene tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si censura lasentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della loro fondatezza,oltre l’indicazione del giudice cui spetterebbe la potestas decidendi (Cass.13/11/2000, n. 14699);3. nel merito, l’istanza è fondata;3.1. con l’articolato motivo di censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione degli artt. 18, 19, 20 e 112 cod. proc. civ.;la statuizione del Tribunale è censurata per aver ritenuto completa (e,quindi, ammissibile) l’eccezione di incompetenza territoriale formulata daVirna Cecchini in sede di opposizione al provvedimento monitorio, in quantoritualmente sollevata con la specifica contestazione di tutti i criteri dicompetenza territoriale facoltativamente previsti dalla legge, con indicazionedel giudice che sarebbe stato competente in base ad essi;la ricorrente dubita, invece, che sia stata puntualmente svolta lacontestazione di tutti i fori alternativi stabiliti nell’art. 18 cod. proc. civ.(residenza, domicilio e, eventualmente, dimora della convenuta) e nell’art.20(forum contracti e forum destinatae solutionis), precisando che, ai sensi e pergli effetti di quest’ultima disposizione, avrebbe dovuto aversi riguardo, ingenerale, al luogo di conclusione del negozio giuridico, da individuarsi ai sensidell’art.1326 cod. civ., nonché tenersi conto, in particolare, della circostanzache ella, negli scritti difensivi, aveva indicato un proprio domicilio a Napoli;3.2. la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato lacompletezza (e la conseguente ammissibilità) dell’eccezione di incompetenzaterritoriale sollevata da [OSCURATO:PERSONA] è effettivamente censurabile, sia pureper ragioni in parte diverse da quelle indicate dalla ricorrente;al riguardo, giova rammentare, in premessa, che, in temadi regolamento di competenza, l’oggetto dell’accertamento non è limitato daiNumero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est.

Spazianimotivi del ricorso, in quanto tale peculiare mezzo d’impugnazione costituiscestrumento attraverso il quale si prospetta la non correttezza della statuizionesulla competenza resa dal giudice del merito alla Corte di cassazione, che laregola in via definitiva, al di fuori di alcun vincolo, titolo, ragione oprospettazione delle parti (Cass.14/01/2005, n. 687; Cass. 12/01/2006, n.399; Cass. 9/03/2022, n. 7710);3.3. ciò rammentato, nella fattispecie, come esattamente osservato dalProcuratore Generale, l’eccezione di incompetenza territoriale era stataproposta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, esclusivamente conriferimento al luogo in cui l’opponente aveva la residenza, senza contestarespecificamente altresì il criterio di collegamento relativo al domicilio (cfr.l’“atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza disospensione” -part. pagg.2/3- proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato il 21settembre 2022, copia del quale è stata versata in atti, unitamente al depositodel ricorso, in data 13 novembre 2025);l’eccipiente, infatti, dopo aver richiamato, in generale, gli artt.18 e 19cod. proc. civ., rispettivamente sul foro generale delle persone fisiche(concernente la residenza e il domicilio nonché, ove sconosciuti, la dimora delconvenuto) e sul foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione– e dopo aver evocato, sempre in linea generale, l’art.637 cod. proc. civ. (sulforo facoltativo per i crediti degli avvocati e dei notai), ha aggiunto che «nelcaso di specie, qualora si volesse prendere in considerazione il foro generaledelle persone fisiche, alla luce della residenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA],sarebbe competente a decidere il Giudice di pace di Roma» (pag.2 dell’atto dicitazione in opposizione, cit.), mentre, con riguardo ai fori facoltativi, «sarebbecompetente il giudice del luogo ove l’obbligazione è sorta, ovvero il Giudice diPace di Roma, o il giudice del luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita,ovvero sempre il Giudice di pace di Roma, considerato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] èresidente in Roma (…) ed è iscritta quale avvocato presso l’Albo degli [OSCURATO:PERSONA]» (pag.3);Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est.

Spazianiè stata dunque evidentemente omessa, con riguardo al foro generaledelle persone fisiche, la contestazione del criterio di collegamento fondato sul“domicilio”, nozione che è stata presa in considerazione solo per tacciare di«erroneità e/o pretestuosità» l’ «elezione di domicilio in Napoli da parte dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. ancora la pag.3 della citazione in opposizione a decretoingiuntivo), ma non per affermare l’insussistenza, in tale luogo, del domiciliodella convenuta ingiunta, così come si era fatto per la residenza;questa Corte ha statuito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivoin controversia in materia di obbligazioni, ove l’eccezione di incompetenzaterritoriale sia sollevata dall’opponente persona fisica (il quale riveste laposizione sostanziale di convenuto), la contestazione della sussistenza del forodel giudice adìto rende necessaria l’indicazione di quello competente conriferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 cod. proc.civ., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi,sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo è criterio dicollegamento autonomo rispetto a quello della residenza (Cass.7/07/2020,n.14096);[OSCURATO:PERSONA], convenuta eccipiente, avrebbe quindi dovuto indicare ilgiudice competente, contestando e menzionando tutti i fori possibilmenteconcorrenti con riguardo ad ognuno dei criteri di collegamento previstidall’art.18 cod. proc. civ., ivi compreso quello relativo al “domicilio”,precisando in negativo di non avere (nonché la residenza, neppure il) domicilionel luogo di competenza del giudice adìto dall’attrice in monitorio, coincidentecon la circoscrizione del Tribunale di Napoli;la mancata assoluzione del detto specifico onere rendeva inammissibilel’eccezione di incompetenza territoriale, che avrebbe dovuto essere reputatatamquam non esset dal giudice a quo;l’omessa indicazione di tutti i fori concorrenti in sede di formulazionedell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile comporta, infatti,l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come nonNumero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres.

FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est.

Spazianiproposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto(Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass. 07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014,n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass.26/07/2019, n. 20387, Cass.4/12/2024, n.31121);4. deve, in definitiva, dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli,con fissazione alle parti del termine di tre mesi dalla comunicazione deldeposito della presente ordinanza per la riassunzione;5. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e fissa alle partiil termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza per la riassunzione;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese delregolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro200,00, spese generali ed accessori, da distrarsi in favore del difensore dellaricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;-ricorrente-nei confronti diVirna Cecchini;-intimata-avverso la sentenza n.9619/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 24ottobre 2025, notificata il 27 ottobre 2025;udìta la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianilette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in via principale, ladeclaratoria di inammissibilità e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose in via monitoria dinanzi al Giudice di pace diNapoli domanda di adempimento di un credito professionale contro [OSCURATO:PERSONA]Cecchini, ottenendo nei suoi confronti un decreto ingiuntivo per l’importo di3.650,00 Euro, oltre accessori e spese;[OSCURATO:PERSONA] oppose il provvedimento, sollevando preliminarmentel’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace di Napoli in favoredi quella del Giudice di pace di Roma;con sentenza n.43538/2023, emessa, nella contumacia della creditriceopposta, all’esito dell’udienza dell’11 ottobre 2023, il Giudice di pacepartenopeo, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalladebitrice opponente, declinò la propria competenza territoriale in favore diquella del Giudice di pace di Roma, disponendo altresì la revoca del decretoingiuntivo;2. avverso questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello, che ilTribunale di Napoli, con sentenza n.9619/2025, pubblicata il 24 ottobre 2025– dopo aver rilevato la nullità della decisione di primo grado, in quantopronunciata a seguito di anticipazione dell’udienza di prima comparizione noncomunicata all’opposta, contumace involontaria –, ha rigettato nel merito, sulprevio rilievo della fondatezza e, prima ancora, dell’ammissibilitàdell’eccezione di incompetenza territoriale, per essere stata sollevata con ladebita contestazione di tutti i possibili fori alternativi;3. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in grado d’appello,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto «ricorso in cassazione ex art.360 n. 2 cod. proc. civ.,con contestuale subordinata istanza di conversione in regolamento dicompetenza necessario», sulla base di un unico, articolato motivo;Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. SpazianiVirna Cecchini non ha resistito con scrittura difensiva ex art. 47, ultimocomma, cod. proc. civ.;il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo, in via principale, ladeclaratoria di inammissibilità e, in via subordinata, l’accoglimento del ricorso;la ricorrente ha depositato memoria.Considerato che:1. preliminarmente va rammentato, conformemente a quantoesattamente osservato dal Procuratore Generale, che la sentenza del Tribunaleche decida, in sede d’appello, unicamente sulla competenza del Giudice dipace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario dicompetenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., senza che rilevil’improponibilità, ai sensi dell’art. 46 cod. proc. civ., di tale mezzo diimpugnazione avverso le decisioni del Giudice di pace, sicché è inammissibileil ricorso per cassazione eventualmente proposto, salva la possibilità diconversione in istanza di regolamento di competenza, qualora risulti osservatoil termine perentorio – prescritto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ.– di trenta giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dallacomunicazione ad opera della cancelleria del provvedimento impugnato (exaliis, Cass. 22/09/2015, n. 18734; Cass.9/10/2015, n. 20301;Cass.4/07/2023, n. 18898);nella fattispecie, la conversione del ricorso ordinario in istanza diregolamento necessario di competenza (tra l’altro, invocata dalla stessaricorrente, come sopra evidenziato) opera in ragione della circostanza che lasentenza impugnata, pubblicata il 24 ottobre 2025 e notificata il 27 ottobresuccessivo, è stata impugnata per cassazione con ricorso notificato il 30ottobre 2025, dunque dopo soli sei giorni dalla pubblicazione e, quindi,evidentemente, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione (necessariamente successive) stabilito dall’art.47, secondocomma, cod. proc. civ.;Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spaziani2. ciò posto, il ricorso in esame, convertitosi in istanza di regolamentonecessario di competenza, diversamente da quanto reputato dal ProcuratoreGenerale, è ammissibile, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., in quantocontiene tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si censura lasentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della loro fondatezza,oltre l’indicazione del giudice cui spetterebbe la potestas decidendi (Cass.13/11/2000, n. 14699);3. nel merito, l’istanza è fondata;3.1. con l’articolato motivo di censura, [OSCURATO:PERSONA] denuncia laviolazione degli artt. 18, 19, 20 e 112 cod. proc. civ.;la statuizione del Tribunale è censurata per aver ritenuto completa (e,quindi, ammissibile) l’eccezione di incompetenza territoriale formulata daVirna Cecchini in sede di opposizione al provvedimento monitorio, in quantoritualmente sollevata con la specifica contestazione di tutti i criteri dicompetenza territoriale facoltativamente previsti dalla legge, con indicazionedel giudice che sarebbe stato competente in base ad essi;la ricorrente dubita, invece, che sia stata puntualmente svolta lacontestazione di tutti i fori alternativi stabiliti nell’art. 18 cod. proc. civ.(residenza, domicilio e, eventualmente, dimora della convenuta) e nell’art.20(forum contracti e forum destinatae solutionis), precisando che, ai sensi e pergli effetti di quest’ultima disposizione, avrebbe dovuto aversi riguardo, ingenerale, al luogo di conclusione del negozio giuridico, da individuarsi ai sensidell’art.1326 cod. civ., nonché tenersi conto, in particolare, della circostanzache ella, negli scritti difensivi, aveva indicato un proprio domicilio a Napoli;3.2. la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato lacompletezza (e la conseguente ammissibilità) dell’eccezione di incompetenzaterritoriale sollevata da [OSCURATO:PERSONA] è effettivamente censurabile, sia pureper ragioni in parte diverse da quelle indicate dalla ricorrente;al riguardo, giova rammentare, in premessa, che, in temadi regolamento di competenza, l’oggetto dell’accertamento non è limitato daiNumero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianimotivi del ricorso, in quanto tale peculiare mezzo d’impugnazione costituiscestrumento attraverso il quale si prospetta la non correttezza della statuizionesulla competenza resa dal giudice del merito alla Corte di cassazione, che laregola in via definitiva, al di fuori di alcun vincolo, titolo, ragione oprospettazione delle parti (Cass.14/01/2005, n. 687; Cass. 12/01/2006, n.399; Cass. 9/03/2022, n. 7710);3.3. ciò rammentato, nella fattispecie, come esattamente osservato dalProcuratore Generale, l’eccezione di incompetenza territoriale era stataproposta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, esclusivamente conriferimento al luogo in cui l’opponente aveva la residenza, senza contestarespecificamente altresì il criterio di collegamento relativo al domicilio (cfr.l’“atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza disospensione” -part. pagg.2/3- proposto da [OSCURATO:PERSONA], notificato il 21settembre 2022, copia del quale è stata versata in atti, unitamente al depositodel ricorso, in data 13 novembre 2025);l’eccipiente, infatti, dopo aver richiamato, in generale, gli artt.18 e 19cod. proc. civ., rispettivamente sul foro generale delle persone fisiche(concernente la residenza e il domicilio nonché, ove sconosciuti, la dimora delconvenuto) e sul foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione– e dopo aver evocato, sempre in linea generale, l’art.637 cod. proc. civ. (sulforo facoltativo per i crediti degli avvocati e dei notai), ha aggiunto che «nelcaso di specie, qualora si volesse prendere in considerazione il foro generaledelle persone fisiche, alla luce della residenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA],sarebbe competente a decidere il Giudice di pace di Roma» (pag.2 dell’atto dicitazione in opposizione, cit.), mentre, con riguardo ai fori facoltativi, «sarebbecompetente il giudice del luogo ove l’obbligazione è sorta, ovvero il Giudice diPace di Roma, o il giudice del luogo ove l’obbligazione deve essere eseguita,ovvero sempre il Giudice di pace di Roma, considerato che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] èresidente in Roma (…) ed è iscritta quale avvocato presso l’Albo degli [OSCURATO:PERSONA]» (pag.3);Numero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianiè stata dunque evidentemente omessa, con riguardo al foro generaledelle persone fisiche, la contestazione del criterio di collegamento fondato sul“domicilio”, nozione che è stata presa in considerazione solo per tacciare di«erroneità e/o pretestuosità» l’ «elezione di domicilio in Napoli da parte dellasig.ra [OSCURATO:PERSONA]» (cfr. ancora la pag.3 della citazione in opposizione a decretoingiuntivo), ma non per affermare l’insussistenza, in tale luogo, del domiciliodella convenuta ingiunta, così come si era fatto per la residenza;questa Corte ha statuito che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivoin controversia in materia di obbligazioni, ove l’eccezione di incompetenzaterritoriale sia sollevata dall’opponente persona fisica (il quale riveste laposizione sostanziale di convenuto), la contestazione della sussistenza del forodel giudice adìto rende necessaria l’indicazione di quello competente conriferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti di cui all’art. 20 cod. proc.civ., anche ai fori generali previsti dal precedente art. 18, con riguardo, quindi,sia alla residenza sia al domicilio, poiché quest’ultimo è criterio dicollegamento autonomo rispetto a quello della residenza (Cass.7/07/2020,n.14096);[OSCURATO:PERSONA], convenuta eccipiente, avrebbe quindi dovuto indicare ilgiudice competente, contestando e menzionando tutti i fori possibilmenteconcorrenti con riguardo ad ognuno dei criteri di collegamento previstidall’art.18 cod. proc. civ., ivi compreso quello relativo al “domicilio”,precisando in negativo di non avere (nonché la residenza, neppure il) domicilionel luogo di competenza del giudice adìto dall’attrice in monitorio, coincidentecon la circoscrizione del Tribunale di Napoli;la mancata assoluzione del detto specifico onere rendeva inammissibilel’eccezione di incompetenza territoriale, che avrebbe dovuto essere reputatatamquam non esset dal giudice a quo;l’omessa indicazione di tutti i fori concorrenti in sede di formulazionedell’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile comporta, infatti,l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi come nonNumero registro generale 22762/2025C.C. 05/05/2026 Numero sezionale 1594/2026r.g.n. 22762/2025 Numero di raccolta generale 19040/2026Pres. FrascaData pubblicazione 11/06/2026Est. Spazianiproposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto(Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass. 07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014,n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018, n.20597; Cass.26/07/2019, n. 20387, Cass.4/12/2024, n.31121);4. deve, in definitiva, dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli,con fissazione alle parti del termine di tre mesi dalla comunicazione deldeposito della presente ordinanza per la riassunzione;5. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] MotiviLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e fissa alle partiil termine di tre mesi dalla comunicazione del deposito della presenteordinanza per la riassunzione;condanna [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese delregolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro200,00, spese generali ed accessori, da distrarsi in favore del difensore dellaricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile dellaCorte di cassazione, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19040/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris