CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 14901/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Cassazione, con sentenza n. 39554 del 21 settembre 2022, annullava l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, per nuovo esame. 2. l'[OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza per la correzione dell'errore materiale in quanto sia la motivazione che il dispositivo indicavano una decisione di annullamento, ma nel corpo della sentenza, nella parte motiva compariva la seguente frase «alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila» frutto di un refuso del quale si chiedeva l'eliminazione con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen. 2.2. Il collegio, rilevata la fondatezza dell'istanza, dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza-documento n.39554/2022 del 21.9.2022, nel senso che deve essere eliminata l'espressione «alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila». P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza-documento n.39554/2022 del 21.9.2022, sul ricorso n.12087/2022 di [OSCURATO:PERSONA] +2 nel senso che deve essere eliminata l'espressione «alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila». Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma, il giorno 8 febbraio 2023