CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 17.07.2019 dal tribunale di Vercelli, appellata dal Leone, che lo aveva condannato per il reato omessa dichiarazione (art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000), per avere omesso - quale I.r. della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]- nardo & c., avente ad oggetto il commercio al dettaglio di carni, al fine di evadere le II.DD. e superando la prevista soglia di punibilità -, di presentare la relativa dichiarazione in riferimento all'anno di imposta 2014, con evasione di imposta pari ad C 126.410,00 (termine deposito dichiarazione 31.12.2015), fatti per i quali era stato condannato in primo grado alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge ex art. 12, d. Igs. n. 74 del 2000 ed alla confisca della somma pari al profitto del reato ex art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge quanto all'er- ronea valutazione circa la sussistenza del dolo generico in capo all'imputato, ex art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver i giudici di appello ope- rato una sorta di "copia-incolla" della decisione di primo grado, che aveva fondato il giudizio di condanna richiamando una decisione di questa Corte (n. 37856/2015), secondo cui a concretizzare la violazione della norma è sufficiente il solo dolo generico. Tuttavia, si sostiene in ricorso, non sarebbe stato esaminato né motivato in sentenza se nella specie detto dolo generico potesse dirsi sussi- stente. Diversamente, si aggiunge, ove si fosse operata una valutazione corretta e precisa, si sarebbe dovuti pervenire alla conclusione che il dolo generico non poteva dirsi sussistere, in quanto la presentazione della dichiarazione dei redditi avrebbe comportato un danno all'imputato e non certo un guadagno, essendosi in sede di verifica della GdF accertata la piena correttezza dei dati indicati. [OSCURATO:PERSONA] si era affidato ad un professionista di fiducia, tale Eccetto, per dichiarare i propri redditi, ma la sua situazione patrimoniale si era rivelata assolutamente conforme ai dati indicati, donde l'assenza del dolo generico normativamente richiesto. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di mancanza della motivazione in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.In sintesi, la difesa sostiene che i giudici di appello avrebbero omesso qual- sivoglia motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generi- che. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 8.12.2021, le cui conclusioni sono state reiterate all'udienza odierna, ha chie- sto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e perché manifestamente infon- dato. 2. È anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si con- fronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi moti- vazionali le identiche doglianze difensive svolte nel motivo di appello (che, ven- gono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezza- bile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissi- bile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed in- determinati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'innpugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Lo stesso è inoltre da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge, in quanto non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risolvendosi invero in una critica sterile e non argomentata delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe affetta dai dedotti vizi. Ed invero, dall'esame congiunto delle sentenze di primo grado e di appello (che, com'è noto si integrano reciprocamente: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), risulta palese la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, atteso che la Corte d'appello, con percorso argomentativo immune da vizi logici, indica nell'impugnata sentenza le ragioni per le quali ha ritenuto, da un lato, di dover escludere la fondatezza della tesi difensiva circa l'assenza del dolo generico in capo all'imputato per aver affidato al proprio com- mercialista gli adempimenti dichiarativi, e, dall'altro, di dover escludere la possi- bilità di riconoscere al ricorrente le invocate circostanze attenuanti generiche. 4. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di appello, nel rispondere all'argomentazione difensiva (secondo cui il ricorrente, conferendo l'incarico al proprio commercialista, tale Eccetto, non avrebbe potuto essere chiamato a ri- spondere sotto il profilo soggettivo del reato di omessa dichiarazione), si confor- mano correttamente alla giurisprudenza di questa Corte che ha, infatti, a più ri- prese affermato che in tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di eva- sione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, Rv. 267022 — 01). 4.1. Deve, a tal proposito, essere evidenziato come l'obbligo della presen- tazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sot- toscrivere la dichiarazione a pena di nullità (art. 1, comma 4, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione (art. 3, commi 3 e 3- bis, d.P.R. n. 322 del 1998, cit.) non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmis- sione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione (art. 1, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1998). L'adempimento formale, dunque, fa carico al contribuente il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovarsi, a fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine (artt. 2, comma 7, d.P.R. n. 322 del 1998 e 5, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000). Ne consegue che il solo fatto di aver affidato ad un professionista, già incaricato della tenuta della contabilità, il compito di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi, non è circostanza che giustifichi di per sé la violazione dell'obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del ter- mine. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di rilevare come solo la forza maggiore può giustificare tale omissione (sez. 3 n. 3928 del 25.2.1991, Pasquino, rv. 186784), ma nella valutazione della sua sussistenza non si può prescindere dal \ fatto che il contribuente ha, come detto, 90 giorni di tempo dalla scadenza del 4 ()Itl termine per adempiere all'obbligo. L'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera infatti il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiara- zione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), in quanto, trattandosi di reato omis- sivo proprio, la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il rela- tivo dovere; tuttavia, la prova del dolo specifico di evasione non deriva dalla sem- plice violazione dell'obbligo dichiarativo nè da una "culpa in vigilando" sull'operato del professionista che trasformerebbe il rimprovero per l'atteggiamento antidove- roso da doloso in colposo, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato ha consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'e- vasione dell'imposta per quantità superiori alla soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015 - dep. 18/09/2015, Rv. 265087 - 01). In altra pronuncia, precedente, affermando lo stesso principio, la Corte aveva precisato che una diversa interpretazione, che trasferisca il contenuto dell'obbligo in capo al delegato, finirebbe per modificare l'obbligo originariamente previsto per il delegante in mera attività di controllo sull'adempimento da parte del soggetto delegato (sez. 3, n. 9163 del 29.10.2009 dep. 18.3.2010, Lombardi, rv. 246208). Gli obblighi fiscali, infatti, hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti poiché essi rispondono ad una speciale finalità di diritto tributario, quale quella di colpire il complesso dei redditi tassabili. Pertanto, i predetti obblighi non possono considerarsi adempiuti dal contribuente con il semplice conferimento dell'incarico ad uno studio professionale, dato che ciò comporterebbe una estrema facilità di evasione (sez. 3, n. 116 del 3.11.1983 dep. Il 6.1.1984, Taiano, rv. 162025). 4.2. Nel caso di specie, i giudici di appello, richiamando correttamente quanto già espresso nella sentenza di prime cure, hanno evidenziato come il Leone non fosse stato vittima di un errore professionale da parte del proprio commercia- lista, per una serie di concrete ragioni (il commercialista presentava la denuncia di sinistro all'assicurazione professionale due anni dopo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione e in coincidenza con l'esecuzione del sequestro preventivo disposto dal GIP; il Leone ometteva di presentare anche la propria dichiarazione dei redditi per l'anno 2014; il tentativo di dedurre costi non più inerenti all'attività esercitata, con riferimento ai punti vendita oggetto di cessione di ramo di azienda cui, tuttavia, non seguiva la dichiarazione di cessa- zione di attività; l'omissione della dichiarazione IVA ed IRAP anche per l'anno 2015, successivo a quello in contestazione).In particolare, a rafforzare il convincimento dei giudici di appello circa la responsabilità del ricorrente, nonché della sua volontà di non presentare la dichia- razione al fine di evadere le imposte, milita, come si legge in sentenza, la circo- stanza, desunta dal comportamento successivo del reo, desumibile dal mancato pagamento delle imposte dovute e non dichiarate non solo per l'anno in contesta- zione, ma anche per l'anno 2015. 4.3. Orbene, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente si appalesano manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dis- senso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un presunto vizio di erronea valutazione in punto di elemento soggettivo con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte; deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostru- zione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verifi- care se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). E sotto tale profilo la decisione non merita censura. 5. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto all'ulteriore vizio dedotto, afferente all'asserita mancanza di motivazione in ordine all'invocato riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche. Non risponde alla realtà processuale, infatti, quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, posto che alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, i giudici di appello prendono espressamente posizione sulla questione, in particolare reputando il col- legio di appello che, considerata la complessiva gravità oggettiva e soggettiva del reato ed i precedenti penali dell'imputato la pena inflitta in primo grado appariva del tutto equa e di giustizia ex art. 133, c.p., non essendo la stessa suscettibile, ad avviso della Corte territoriale, di ulteriore riduzione. L'aver i giudici d'appello affrontato espressamente la doglianza afferente il motivo di appello sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, peraltro con motivazione scevra da qualsivoglia vizio motivazionale (atteso che, per giuri- sprudenza costante, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti gene- riche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 6 95 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il rico- noscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risul- tare all'uopo sufficiente: da ultimo, V. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020 - dep. 12/08/2020, Rv. 279549 — 02), rende evidente la manifesta infondatezza del se- condo motivo. Può invero ritenersi sussistere il vizio di mancanza di motivazione in due ipotesi: a) quando il giudice abbia omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento (difetto di motivazione intrinseca); b) ovvero abbia trascurato di prendere in considerazione elementi di decisiva rilevanza, tali, cioè, da far ritenere che, se li avesse esaminati, sarebbe potuto pervenire a diversa conclusione (difetto di motivazione estrinseca). Ed è evidente, nella sentenza im- pugnata, l'assenza di qualsivoglia vizio di assenza motivazionale nei termini indi- cati. 6. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al ver- samento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r