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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07659/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha correttamente osservato come la volontà dell'imputata di evadere le imposte sia desumibile non solo dall'omessa presentazione delle dichiarazioni, relative a cifre rilevanti (in particolare, con riferimento all'anno in contestazione, il 2012, il volume d'affari è stato pari a 1.378.791,00 euro, VIVA evasa pari a 204.436,00 euro e l'IRES evasa pari a 60.217,00 euro), ma anche dal comportamento successivo, caratterizzato dalla totale assenza di dichiarazioni tardive, di comportamenti restitutivi o pure solo simbolicamente riparativi, e, più in generale, di qualunque contatto con l'Amministrazione finanziaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, articolando un motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico richiesto dall'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha correttamente osservato come la volontà dell'imputata di evadere le imposte sia desumibile non solo dall'omessa presentazione delle dichiarazioni, relative a cifre rilevanti (in particolare, con riferimento all'anno in contestazione, il 2012, il volume d'affari è stato pari a 1.378.791,00 euro, VIVA evasa pari a 204.436,00 euro e l'IRES evasa pari a 60.217,00 euro), ma anche dal comportamento successivo, caratterizzato dalla totale assenza di dichiarazioni tardive, di comportamenti restitutivi o pure solo simbolicamente riparativi, e, più in generale, di qualunque contatto con l'Amministrazione finanziaria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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