CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 33504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22248/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Servizi - [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 34-b presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 116/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., quale gestore del servizio di igiene ambientale del Comune di Venezia, per ottenere la restituzione degli importi corrisposti a titolo d'IVA sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, c.d. TIA 1, da considerare non corrispettivo di servizi ma tributo e, come tale, non assoggettabile alla suddetta imposta indiretta; il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte di appello disattendeva il gravame, richiamando la nomofilachia di questa Corte in punto di mancanza di base legale dell'IVA per assenza dell'imposta, e di autonomia dei rapporti tra cedente, cessionario ed erario; avverso questa decisione ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], s.p.a., sulla base di due motivi; resiste con controricorso la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], che ha interposto, altresì, ricorso incidentale, fondato su motivo unico, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, cod. civ., 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 m. 633, poiché il giudice di appello avrebbe erroneamente negato che la pacifica detrazione delle somme in discussione, non esclusa dall'amministrazione fiscale e non più rettificabile, inibisse il diritto al correlativo rimborso, essendo venuta meno l'effettività del pagamento presupposta dalla domanda di ripetizione; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112, cod. proc. civ., poiché il giudice di appello avrebbe errato RG n 2248 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] negando l'esercizio del diritto alla prova in punto di effettuata detrazione dell'IVA; con l'unico motivo di ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel compensare le spese di lite in assenza dei relativi presupposti, essendo la giurisprudenza sul punto consolidata, oltre che inerente a uno specifico contenzioso decennale; Rilevato che: il primo motivo di ricorso è infondato; in tema di IVA, questa Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre-2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa stessa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA, nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario (Cass., 13/06/2018, n. 15536, in cui si richiama la pregressa giurisprudenza conforme del 2014 cui adde Cass., 15/05/2015 n. 9946; cfr., nella numerosa giurisprudenza successiva conforme, solo ad esempio, Cass., 17/02/2019, n. 4874, Cass., 24/01/2020, n. 1642, Cass., 22/09/2021, n. 25741);RG n 2248 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] stante quanto sopra, non rileva che l'amministrazione non abbia previamente proceduto a rettifica negando la detrazione, posto che: a) il pagamento indebito dev'essere come visto "neutralizzato" in modo circolare, coerentemente al regime dell'imposta in questione; b) nessuna rettifica potrebbe farsi a fronte di un pagamento del tributo effettuato in ragione della rivalsa, mentre è a séguito della pronuncia qui in scrutinio che dovrà viceversa procedersi alla richiamata neutralizzazione; VIVA sulla c.d. TIA 1 non è dovuta trattandosi di tributo (v., da ultimo, Cass., Sez. U., 10/04/2018, n. 8822; cfr. anche, in motivazione, Cass., Sez. U., 07/05/2020, n. 8631 e n. 8632), come non più in discussione neppure tra le parti dell'odierno giudizio, sicché la pretesa restitutoria è stata correttamente ritenuta fondata; è stato argomentato che il rapporto qui in questione è quello tra cedente e cessionario, non quello tra fisco e contribuente; l'osservazione non sposta l'anticipata conclusione, poiché, come appena visto, l'erroneo assoggettamento a IVA esclude la sussistenza di base legale per il relativo pagamento, per la rivalsa e per la detrazione, proprio in applicazione della circolarità correlata alla neutralità dell'imposta indiretta in parola, sicché non vi è all'evidenza alcun dubbio anche sulla conformità della ricostruzione alla sopra richiamata normativa comunitaria, così come sul rispetto dei principi di ragionevolezza e pari trattamento; il Collegio ritiene quindi di riaffermare l'orientamento esposto, e fatto proprio da molteplici precedenti specifici, senza che possa ostare il precedente rimasto isolato di Cass., 11/02/2020, n. 12927, secondo cui la neutralità dell'imposta verrebbe meno in ipotesi di perdita del gettito fiscale, che, per converso, non può incidere sulla complessiva disciplina, posto che all'esclusione della sussistenza del tributo, giudizialmente accertata, non può che seguire il ripristino delle corrette posizioni; il secondo motivo è logicamente assorbito;RG n 2248 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso incidentale è infondato; come si può evincere dai precedenti sopra citati, la giurisprudenza di legittimità si può dire essersi specificatamente, propriamente e progresivamente consolidata dal 2018 in poi - sia pure con riferimenti pregressi nel 2014-2015 - e anzi del tutto stabilmente dopo il 2020 stante il diverso arresto menzionato in senso difforme sia pure isolato, mentre il ricorso di prime cure è del 2016 e l'iscrizione a ruolo dell'appello del 2017; spese compensate stante la reciproca soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 13 settembre 2022 Il Presidente (dott. G