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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 12740/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), limitatamente al capo C), relativo al reato di fittizia intestazione di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. e confermava la misura della custodia cautelare in carcere per la residua imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. con il ruolo direttivo.

Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto della fittizia intestazione a nome di [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al contrario ha invece ritenuto che gli elementi acquisiti attorno alla figura dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca Ficarra-Latella e a quella di [OSCURATO:PERSONA] assumono rilievo per delineare l'attualità del ruolo direttivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] in epoca recente, dopo che il predetto è stato rimesso in libertà a seguito dell'espiazione della condanna all'ergastolo per i reati di omicidio e associazione mafiosa.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A) per la valutazione illogica oltre che viziata da travisamento probatorio delle vicende che hanno riguardato il coindagato [OSCURATO:PERSONA], del tutto inidonee a supportare la gravità indiziaria della prosecuzione di un ruolo effettivo ed attuale da parte del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca Latella-Ficarra.

Si adducono, poi, elementi a favore dell'estraneità del Chlià dalle numerose ordinanze cautelari che sono state emesse negli ultimi anni senza che siano mai emersi elementi di un suo coinvolgimento, tenuto conto anche del carattere dubitativo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sull'attualità del ruolo svoto nella cosca Latella-Ficara ("...penso almeno se non ha cambiato...") e dell'ambiguità della vicenda in cui [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto in aiuto dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a seguito del contrasto con il mafioso [OSCURATO:PERSONA], prima del suo pentimento.

Si censura, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], per la loro genericità oltre che dubbia attendibilità, avendo questi interrotto la propria collaborazione e non avendo saputo spiegare il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'incontro con il suocero [OSCURATO:PERSONA] per la spartizione dei proventi di una estorsione.

Ugualmente generiche per il ricorrente sono le dichiarazioni di Liuzzo sul [OSCURATO:PERSONA] perché appaiono riferite al periodo passato e non a quello successivo alla sua scarcerazione.

Infine, si rappresenta che il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato ridimensionato dal Tribunale in sede di riesame che ha derubricato la sua posizione da partecipe a semplice concorrente esterno e dallo stesso Giudice delle indagini preliminari che ha revocato la misura cautelare relativa al capo di accusa che vedeva coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato di intestazione fittizia di una società facente capo al primo, per carenza dei gravi indizi circa la provenienza dei capitali investiti dai proventi dell'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito precisati ed il suo accoglimento comporta . che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame.

La motivazione del provvedimento impugnato presenta profili di incompletezza e carenza argomentativa con riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare.

Le obiezioni difensive circa il carattere congetturale delle valutazioni espresse con riferimento alla natura e contenuto dei rapporti intercorsi con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che ha visto il predetto imprenditore entrare in contrasto con un esponente della cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], appaiono condivisibili sotto il profilo della necessità di un vaglio più attento e meno superficiale dell'appartenenza all'associazione del ricorrente, imponendosi la ricerca di riscontri del ruolo concretamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto.

Effettivamente deve rilevarsi che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Liuzzo, Custodero e [OSCURATO:PERSONA] che descrivono [OSCURATO:PERSONA] come un imprenditore che gode della protezione mafiosa sono generiche perché non forniscono alcuna indicazione concreta su come tale protezione debba intendersi, fatta eccezione per il riferimento alla vicenda del cantiere per la costruzione del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce per notizie apprese de relato da [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, ne parla in termini non collimanti con quelli riferiti dal primo.

In particolare, mentre il [OSCURATO:PERSONA] sembra escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di estorsione e attribuisce al predetto imprenditore la posizione di imprenditore favorito dallo stesso capocosca [OSCURATO:PERSONA] ("so per certo che i cugini [OSCURATO:PERSONA] erano intrinscechi alla 'nadragheta di Saracinello" ma poi specifica anche "ma non sono in grado di spiegare in che modo""davano conto a loro ma non so in che termini"), al contrario [OSCURATO:PERSONA], che in quanto fonte diretta sulla specifica vicenda risulta più attendibile di [OSCURATO:PERSONA], fornisce una descrizione della vicenda del cantiere di [OSCURATO:PERSONA] che presenta delle fortissime ambiguità.All'opposto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha descritto come una estorsione quella subita da [OSCURATO:PERSONA] da parte della cosca [OSCURATO:PERSONA] ("...[OSCURATO:PERSONA] ha preso soldi in questa costruzione...erano vittime, hanno beneficiato perché alla fine sempre in modo educato gli hanno dovuto dare un appartamento..."), di cui si assume anche la propria personale responsabilità, essendo esso stesso autodefinitosi come l'imprenditore che il boss [OSCURATO:PERSONA] ha imposto al [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione dei lavori edili nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo intraneo alla cosca di [OSCURATO:PERSONA], sembra supporre di non essere stato messo al corrente del rapporto che avrebbe legato [OSCURATO:PERSONA] alla cosca, e ritenendolo un imprenditore vittima di estorsione lo avrebbe minacciato nel corso di un contrasto insorto sulla cattiva qualità di esecuzione dei lavori, venendo per questo motivo poi però rimproverato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], su intercessione di [OSCURATO:PERSONA].

Le ambiguità insite nella vicenda dell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA] non risultano sufficientemente chiarite.

L'evoluzione del rapporto di [OSCURATO:PERSONA] da estorto a complice di [OSCURATO:PERSONA] non è suffragata da una lettura coerente delle risultanze probatorie, che non sono univoche ma restano ambigue.

In sostanza, il Tribunale ha valorizzato una circostanza obiettiva descritta dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (ovvero quella dell'intervento del capocosca [OSCURATO:PERSONA], sollecitato da [OSCURATO:PERSONA], a sostegno di [OSCURATO:PERSONA] contro lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per il contrasto insorto a causa della cattiva esecuzione dei lavori nel predetto cantiere), filtrandola attraverso la valutazione personale da parte del predetto collaboratore che non muta, tuttavia, il carattere congetturale del dato probatorio utilizzato, che si risolve in una mera supposizione del predetto collaboratore ("...quindi io desumo da questo dottore che loro avevano rapporti... come mai tutto questo interessamento ?...".; cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata in cui si riportano le dichiarazioni del predetto collaboratore).

Anche la valorizzazione del rapporto di conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] impone conseguentemente un maggiore approfondimento che ne evidenzi la comune condivisione delle logiche e dinamiche mafiose, al fine di escludere possibili erronei riferimenti al ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] sembra avere svolto a difesa degli interessi personali del predetto imprenditore più che degli interessi criminali dell'associazione mafiosa, in assenza di concreti riferimenti ad un ruolo operativo svolto dal predetto ricorrente dopo la sua scarcerazione intervenuta dopo la lunga detenzione per oltre venti anni in espiazione di una condanna all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio.L'ambiguità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne legittima la lettura in termini di un aiuto fornito al solo [OSCURATO:PERSONA] più che agli interessi dell'associazione mafiosa, rappresentata dal capo [OSCURATO:PERSONA], in risposta all'aggressione subita dal predetto imprenditore per essersi ribellato alla prepotenza di [OSCURATO:PERSONA], che si è peraltro autoaccusato di essere imprenditore affiliato alla stessa cosca di [OSCURATO:PERSONA].

La valenza indiziaria di detta vicenda, dai contorni tutt'altro che definiti, perciò si manifesta in tutta la propria intima debolezza.

Deve innanzitutto considerarsi che non è qui in discussione la mafiosità di [OSCURATO:PERSONA], quale habitus mentale, o il suo carisma criminale, avendo questi scontato la pena dell'ergastolo per un precedente giudicato di condanna per associazione mafiosa, ma l'attualità della sua partecipazione all'associazione che passa necessariamente attraverso la dimostrazione di condotte poste in essere a sostegno degli interessi dell'associazione mafiosa.

Fondate appaiono anche le obiezioni del ricorrente sulla genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Liuzzo sull'attualità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, perché costoro sembrano esprimere solo delle personali convinzioni circa la prosecuzione del ruolo che in passato il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto in seno al sodalizio mafioso, essenzialmente basate sulla presunzione del carattere permanente e non più revocabile dell'appartenenza mafiosa.

Estremamente significativa è in tal senso la frase di [OSCURATO:PERSONA]: "almeno penso se non ha cambiato...".

Nonché quelle di Liuzzo: "[OSCURATO:PERSONA] è uno dei pilastri della cosca LATELLA... ha fatto l'ergastolo... più di venti anni... forse adesso è uscito... ...non sta bene in salute... ma è una persona molto seria".

D'altra parte, deve ribadirsi che «in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione» (Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013, Floccari, rv. 257427).

Ma se è certamente corretto valorizzare l'attribuzione al ricorrente, in base al precedente giudicato, di un determinato ruolo, idoneo a consentire una più lineare interpretazione dell'ulteriore compendio indiziario, è necessario che vi siano elementi concreti che diano tuttavia conto della prosecuzione del ruolo svolto in seno al sodalizio in termini privi di ambiguità.

Non è cioè corretto desumere la continuità del ruolo in seno al sodalizio per la vicinanza ad un altro soggetto, nella specie un imprenditore la cui posizione di (9/7 partecipe o di estorto non è stata adeguatamente chiarita, tanto da risultare essa stessa priva di un adeguato supporto indiziario.

Altro discorso è se si valorizza il suo intervento nella vicenda in un'ottica differente, di tutela degli interessi dell'associazione mafiosa e non anche come salvaguardia di interessi personali di carattere economico che restano però fuori dal contesto associativo.

A tale riguardo deve rilevarsi che la debolezza del quadro indiziario emerge chiaramente dalla intervenuta revoca della misura cautelare per i capi di imputazione riferiti agli investimenti finanziari nelle imprese facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dagli atti riferimenti univoci alla provenienza e natura di detti investimenti.

Restano certamente di rilievo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per il riferimento ad un episodio relativo ad una questione di spartizione del profitto di una estorsione dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], che devono però essere riesaminate sotto il profilo della loro autonoma forza persuasiva alla stregua della rilevata debolezza del quadro indiziario incentrato su un dato obiettivamente ambiguo circa le ragioni del suo intervento in aiuto dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che ha costituito la principale base argomentativa della motivazione dell'ordinanza impugnata.

L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione al giudizio espresso sul requisito della gravità degli indizi, che il Tribunale del riesame dovrà rivalutare tenendo conto dei criteri di valutazione delle prove e dei principi di diritto sopra delineati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe annullava il provvedimento emesso in data 6 luglio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, applicativo della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), limitatamente al capo C), relativo al reato di fittizia intestazione di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. e confermava la misura della custodia cautelare in carcere per la residua imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. con il ruolo direttivo. Il Tribunale ha ritenuto che gli elementi acquisiti non consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario qualificato a supporto della fittizia intestazione a nome di [OSCURATO:PERSONA] della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al contrario ha invece ritenuto che gli elementi acquisiti attorno alla figura dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca Ficarra-Latella e a quella di [OSCURATO:PERSONA] assumono rilievo per delineare l'attualità del ruolo direttivo svolto da [OSCURATO:PERSONA] in epoca recente, dopo che il predetto è stato rimesso in libertà a seguito dell'espiazione della condanna all'ergastolo per i reati di omicidio e associazione mafiosa. 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato per i seguenti motivi, così di seguito sintetizzati. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente al capo A) per la valutazione illogica oltre che viziata da travisamento probatorio delle vicende che hanno riguardato il coindagato [OSCURATO:PERSONA], del tutto inidonee a supportare la gravità indiziaria della prosecuzione di un ruolo effettivo ed attuale da parte del [OSCURATO:PERSONA] in seno alla cosca Latella-Ficarra. Si adducono, poi, elementi a favore dell'estraneità del Chlià dalle numerose ordinanze cautelari che sono state emesse negli ultimi anni senza che siano mai emersi elementi di un suo coinvolgimento, tenuto conto anche del carattere dubitativo delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sull'attualità del ruolo svoto nella cosca Latella-Ficara ("...penso almeno se non ha cambiato...") e dell'ambiguità della vicenda in cui [OSCURATO:PERSONA] è intervenuto in aiuto dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] a seguito del contrasto con il mafioso [OSCURATO:PERSONA], prima del suo pentimento. Si censura, inoltre, la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], per la loro genericità oltre che dubbia attendibilità, avendo questi interrotto la propria collaborazione e non avendo saputo spiegare il ruolo avuto da [OSCURATO:PERSONA] nell'incontro con il suocero [OSCURATO:PERSONA] per la spartizione dei proventi di una estorsione. Ugualmente generiche per il ricorrente sono le dichiarazioni di Liuzzo sul [OSCURATO:PERSONA] perché appaiono riferite al periodo passato e non a quello successivo alla sua scarcerazione. Infine, si rappresenta che il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato ridimensionato dal Tribunale in sede di riesame che ha derubricato la sua posizione da partecipe a semplice concorrente esterno e dallo stesso Giudice delle indagini preliminari che ha revocato la misura cautelare relativa al capo di accusa che vedeva coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel reato di intestazione fittizia di una società facente capo al primo, per carenza dei gravi indizi circa la provenienza dei capitali investiti dai proventi dell'associazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito precisati ed il suo accoglimento comporta . che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo esame. La motivazione del provvedimento impugnato presenta profili di incompletezza e carenza argomentativa con riferimento alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare. Le obiezioni difensive circa il carattere congetturale delle valutazioni espresse con riferimento alla natura e contenuto dei rapporti intercorsi con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda che ha visto il predetto imprenditore entrare in contrasto con un esponente della cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], appaiono condivisibili sotto il profilo della necessità di un vaglio più attento e meno superficiale dell'appartenenza all'associazione del ricorrente, imponendosi la ricerca di riscontri del ruolo concretamente svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto. Effettivamente deve rilevarsi che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Liuzzo, Custodero e [OSCURATO:PERSONA] che descrivono [OSCURATO:PERSONA] come un imprenditore che gode della protezione mafiosa sono generiche perché non forniscono alcuna indicazione concreta su come tale protezione debba intendersi, fatta eccezione per il riferimento alla vicenda del cantiere per la costruzione del fabbricato di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce per notizie apprese de relato da [OSCURATO:PERSONA] che, tuttavia, ne parla in termini non collimanti con quelli riferiti dal primo. In particolare, mentre il [OSCURATO:PERSONA] sembra escludere che [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di estorsione e attribuisce al predetto imprenditore la posizione di imprenditore favorito dallo stesso capocosca [OSCURATO:PERSONA] ("so per certo che i cugini [OSCURATO:PERSONA] erano intrinscechi alla 'nadragheta di Saracinello" ma poi specifica anche "ma non sono in grado di spiegare in che modo""davano conto a loro ma non so in che termini"), al contrario [OSCURATO:PERSONA], che in quanto fonte diretta sulla specifica vicenda risulta più attendibile di [OSCURATO:PERSONA], fornisce una descrizione della vicenda del cantiere di [OSCURATO:PERSONA] che presenta delle fortissime ambiguità.All'opposto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha descritto come una estorsione quella subita da [OSCURATO:PERSONA] da parte della cosca [OSCURATO:PERSONA] ("...[OSCURATO:PERSONA] ha preso soldi in questa costruzione...erano vittime, hanno beneficiato perché alla fine sempre in modo educato gli hanno dovuto dare un appartamento..."), di cui si assume anche la propria personale responsabilità, essendo esso stesso autodefinitosi come l'imprenditore che il boss [OSCURATO:PERSONA] ha imposto al [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione dei lavori edili nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza il [OSCURATO:PERSONA], pur essendo intraneo alla cosca di [OSCURATO:PERSONA], sembra supporre di non essere stato messo al corrente del rapporto che avrebbe legato [OSCURATO:PERSONA] alla cosca, e ritenendolo un imprenditore vittima di estorsione lo avrebbe minacciato nel corso di un contrasto insorto sulla cattiva qualità di esecuzione dei lavori, venendo per questo motivo poi però rimproverato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], su intercessione di [OSCURATO:PERSONA]. Le ambiguità insite nella vicenda dell'aggressione subita da [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA] non risultano sufficientemente chiarite. L'evoluzione del rapporto di [OSCURATO:PERSONA] da estorto a complice di [OSCURATO:PERSONA] non è suffragata da una lettura coerente delle risultanze probatorie, che non sono univoche ma restano ambigue. In sostanza, il Tribunale ha valorizzato una circostanza obiettiva descritta dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (ovvero quella dell'intervento del capocosca [OSCURATO:PERSONA], sollecitato da [OSCURATO:PERSONA], a sostegno di [OSCURATO:PERSONA] contro lo stesso [OSCURATO:PERSONA], per il contrasto insorto a causa della cattiva esecuzione dei lavori nel predetto cantiere), filtrandola attraverso la valutazione personale da parte del predetto collaboratore che non muta, tuttavia, il carattere congetturale del dato probatorio utilizzato, che si risolve in una mera supposizione del predetto collaboratore ("...quindi io desumo da questo dottore che loro avevano rapporti... come mai tutto questo interessamento ?...".; cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata in cui si riportano le dichiarazioni del predetto collaboratore). Anche la valorizzazione del rapporto di conoscenza tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] impone conseguentemente un maggiore approfondimento che ne evidenzi la comune condivisione delle logiche e dinamiche mafiose, al fine di escludere possibili erronei riferimenti al ruolo che il [OSCURATO:PERSONA] sembra avere svolto a difesa degli interessi personali del predetto imprenditore più che degli interessi criminali dell'associazione mafiosa, in assenza di concreti riferimenti ad un ruolo operativo svolto dal predetto ricorrente dopo la sua scarcerazione intervenuta dopo la lunga detenzione per oltre venti anni in espiazione di una condanna all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidio.L'ambiguità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda del contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne legittima la lettura in termini di un aiuto fornito al solo [OSCURATO:PERSONA] più che agli interessi dell'associazione mafiosa, rappresentata dal capo [OSCURATO:PERSONA], in risposta all'aggressione subita dal predetto imprenditore per essersi ribellato alla prepotenza di [OSCURATO:PERSONA], che si è peraltro autoaccusato di essere imprenditore affiliato alla stessa cosca di [OSCURATO:PERSONA]. La valenza indiziaria di detta vicenda, dai contorni tutt'altro che definiti, perciò si manifesta in tutta la propria intima debolezza. Deve innanzitutto considerarsi che non è qui in discussione la mafiosità di [OSCURATO:PERSONA], quale habitus mentale, o il suo carisma criminale, avendo questi scontato la pena dell'ergastolo per un precedente giudicato di condanna per associazione mafiosa, ma l'attualità della sua partecipazione all'associazione che passa necessariamente attraverso la dimostrazione di condotte poste in essere a sostegno degli interessi dell'associazione mafiosa. Fondate appaiono anche le obiezioni del ricorrente sulla genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Liuzzo sull'attualità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, perché costoro sembrano esprimere solo delle personali convinzioni circa la prosecuzione del ruolo che in passato il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto in seno al sodalizio mafioso, essenzialmente basate sulla presunzione del carattere permanente e non più revocabile dell'appartenenza mafiosa. Estremamente significativa è in tal senso la frase di [OSCURATO:PERSONA]: "almeno penso se non ha cambiato...". Nonché quelle di Liuzzo: "[OSCURATO:PERSONA] è uno dei pilastri della cosca LATELLA... ha fatto l'ergastolo... più di venti anni... forse adesso è uscito... ...non sta bene in salute... ma è una persona molto seria". D'altra parte, deve ribadirsi che «in tema di associazione mafiosa, la valutazione della prova della continuità dell'adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un'accusa originaria di partecipazione» (Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013, Floccari, rv. 257427). Ma se è certamente corretto valorizzare l'attribuzione al ricorrente, in base al precedente giudicato, di un determinato ruolo, idoneo a consentire una più lineare interpretazione dell'ulteriore compendio indiziario, è necessario che vi siano elementi concreti che diano tuttavia conto della prosecuzione del ruolo svolto in seno al sodalizio in termini privi di ambiguità. Non è cioè corretto desumere la continuità del ruolo in seno al sodalizio per la vicinanza ad un altro soggetto, nella specie un imprenditore la cui posizione di (9/7 partecipe o di estorto non è stata adeguatamente chiarita, tanto da risultare essa stessa priva di un adeguato supporto indiziario. Altro discorso è se si valorizza il suo intervento nella vicenda in un'ottica differente, di tutela degli interessi dell'associazione mafiosa e non anche come salvaguardia di interessi personali di carattere economico che restano però fuori dal contesto associativo. A tale riguardo deve rilevarsi che la debolezza del quadro indiziario emerge chiaramente dalla intervenuta revoca della misura cautelare per i capi di imputazione riferiti agli investimenti finanziari nelle imprese facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], non emergendo dagli atti riferimenti univoci alla provenienza e natura di detti investimenti. Restano certamente di rilievo le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] per il riferimento ad un episodio relativo ad una questione di spartizione del profitto di una estorsione dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], che devono però essere riesaminate sotto il profilo della loro autonoma forza persuasiva alla stregua della rilevata debolezza del quadro indiziario incentrato su un dato obiettivamente ambiguo circa le ragioni del suo intervento in aiuto dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che ha costituito la principale base argomentativa della motivazione dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata in relazione al giudizio espresso sul requisito della gravità degli indizi, che il Tribunale del riesame dovrà rivalutare tenendo conto dei criteri di valutazione delle prove e dei principi di diritto sopra delineati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per
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