CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 15446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 24/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 24/01/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 22/04/2014 del Tribunale di Vercelli, che lo aveva condannato per il reato continuato di truffa e ricettazione, con la recidiva ex art. 99, comma secondo, cod.pen. e lo aveva dichiarato delinquente abituale, ai sensi dell'art. 103, cod.pen. Più in particolare, la Corte di appello ha escluso il perfezionamento della prescrizione osservando che «la condizione di dichiarato delinquente abituale di [OSCURATO:PERSONA] comporta che i termini di prescrizione dei reati sono raddoppiati». 1.1. Proprio a tale ultimo proposito il ricorrente deduce la violazione di legge per la mancata declaratoria della prescrizione, maturata già prima della pronuncia della sentenza di appello. Osserva che la declaratoria di abitualità non poteva avere effetto nello stesso giudizio in cui era stata dichiarata, rilevando soltanto in relazione alle pronunzie di condanna successive. 1.2. Con un secondo motivo denuncia il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce dell'ormai risalente -ma indiscusso- principio di diritto che ha chiarito che «la dichiarazione di abitualità nel reato ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 103 cod. pen. ha natura costitutiva ed efficacia "ex nunc"», (Sez. 1, Sentenza n. 2851 del 12/12/1988 Cc., dep. 10/01/1989, Rv. 180117 - 01; Sez. U, Sentenza n. 9864 del 28/06/1988, Rv. 179360 - 01). Più in particolare, con riguardo alla natura e all'efficacia della dichiarazione di abitualità è stato spiegato che «nell'ipotesi di cui all'art. 103 c.p. il giudice, nel presupposto della duplice condanna per delitti non colposi e dell'ulteriore condanna per delitto non colposo, perviene alla "pronuncia" della dichiarazione di abitualità nel delitto ove si convinca, in base alla specie ed alla gravità dei reati al tempo entro il quale sono stati commessi, alla condotta, al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art. 133 c.p., che il soggetto è persona dedita appunto al delitto. In presenza, questa volta, di elementi non sufficientemente idonei - o ritenuti idonei solo in termini astratti o probabilistici -, a dimostrare l'abitualità nel reato, il legislatore ne ha demandato il concreto e conclusivo accertamento al giudice, conferendogli ampia discrezionalità ed indicandogli, esemplificativamente e non tassativamente, i predetti parametri di valutazione della pericolosità sociale. L'accertamento ha carattere costitutivo, dipendendo unicamente ed immediatamente dalla "qualificazione" discrezionalmente espressa dal giudice, per gli effetti giuridici materiali ad essa collegati, la modificazione dello stato penale del soggetto. (...)». La declaratoria di delinquente abituale, dunque, ha effetto dal momento della sua pronuncia ed esplica i suoi effetti dalla irrevocabilità della sentenza che l'ha dichiarata e soltanto in relazione ai fatti commessi in data successiva a essa. Tanto rileva anche ai fini del calcolo del tempo necessario alla maturazione della prescrizione, per cui la dichiarazione di abitualità comporta il raddoppio dei termini soltanto in relazione ai fatti commessi dopo la data di irrevocabilità della sentenza che ha dichiarato l'abitualità e -conseguentemente- non può valere per il fatto giudicato nella stessa sentenza che tale abitualità ha dichiarato. Da ciò discende che nel caso in esame il decorso del tempo necessario al perfezionamento della prescrizione va computato senza raddoppiare i termini per effetto della dichiarazione di abitualità. Bisogna -comunque- considerare gli effetti provenienti dalla contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod.pen. 2. Ciò premesso, il tempo di commissione del reato di truffa è stato indicato con la dicitura «dal 15 luglio al 26 novembre 2009». A fronte di una tale indicazione, deve essere presa in considerazione la data più favorevole all'imputato, ossia il 15 luglio 2009. La pena detentiva massima comminata dall'art. 640, comma primo, cod.pen. è pari a tre anni di reclusione. Il massimo edittale cui fare riferimento, però, va elevato di due terzi per effetto dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., così pervenendosi alla misura di anni cinque di reclusione. In relazione a tale massimo edittale, l'art. 157, cod.pen. indica in sei anni il tempo necessario alla maturazione della prescrizione. Tale termine si prolunga fino a due terzi per effetto degli atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, cod.pen. in combinazione con l'art. 99, comma quarto, cod.pen. In assenza di cause di sospensione, il tempo necessario al perfezionamento della fattispecie estintiva è pari a dieci anni. Ne consegue che la truffa contestata a [OSCURATO:PERSONA] si è prescritta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], già prima della sentenza di appello. Da ciò discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla truffa, con eliminazione della relativa pena, pari a mesi 2 di reclusione ed euro 150,00 di multa. 3. Il restante motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Esso si rivolge al residuo reato di ricettazione. A tal proposito va rilevato come i giudici della doppia sentenza conforme abbiano correttamente ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato -e la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per esso- in ragione della detenzione di un assegno intestato a un soggetto diverso, per l'apposizione sullo stesso di una firma apocrifa e per il suo successivo utilizzo (ai fini della perpetrazione della truffa). La motivazione così sintetizzata è fronteggiata dal ricorrente opponendovi una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, che -così- viene censurata su profili che riguardano la valutazione del compendio probatorio. Da ciò discende l'inammissibilità del motivo, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglíanze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione ed euro 150,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Così deciso in data 12/11/202