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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 luglio 2022

Cassazione n. 01459/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18628/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 79 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in AVELLINO, VIA F.[OSCURATO:PERSONA], N. 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente – avverso l’ORDINANZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 23489/2022 depositata il 27/07/2022; Ric. 2022n. 18628 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23489/2022 della Sezione Sesta Civile, Sottosezione Seconda, di questa Corte.

2. [OSCURATO:PERSONA] è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorrenti sostengono che l’ordinanza in questione sarebbe viziata da errore materiale nella parte in cui la Corte afferma che “la memoria depositata dal ricorrente, invece, è tardiva e dunque inammissibile”.

Deducono di aver in realtà depositato la loro memoria “nello spazio temporale che intercorre tra l’adunanza ed i cinque giorni prima”; chiedono, quindi, che la Corte dia atto della tempestività e dell’ammissibilità della memoria, e si pronunci sulla stessa.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile, in quanto non chiede che venga semplicemente emendato un errore materiale, quanto piuttosto che la Corte proceda ad un nuovo giudizio, tenendo conto della memoria di cui si lamentail mancato esame a causa dell’erroneo computo dei termini di deposito.

Si tratta, con tutta evidenza, di Ric. 2022n. 18628 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- questione che esula dalla procedura di correzione disciplinata dagli artt. 391 bis e 287 c.p.c.

Peraltro, i ricorrenti, che nemmeno dichiarano in che data hanno presentato il loro scritto difensivo, affermano di aver depositato la memoria nell’arco temporale che va dall’adunanza al quinto giorno prima, e dunque tardivamente, posto che l’art.380 bis c.p.c. non individua uno spazio di tempo di cinque giorni entro il quale è possibile presentare la memoria, ma il termine oltre il quale non è più possibile presentarla: esso si computa quindi a ritroso, dal dies a quo dell’adunanza al dies ad quem del quinto giorno antecedente (ultimo giorno utile), prorogato a ritroso, ove cada di sabato o domenica, al primo giorno non festivo anteriore (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Sez. 6-3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015, Rv. 633888; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015, Rv. 633888; Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv. 584151).

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità.

5. Il ricorso è inammissibile.

N el procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese

7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2022n. 18628 sez.

M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18628/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 79 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in AVELLINO, VIA F.[OSCURATO:PERSONA], N. 5 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente – avverso l’ORDINANZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 23489/2022 depositata il 27/07/2022; Ric. 2022n. 18628 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -2- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 23489/2022 della Sezione Sesta Civile, Sottosezione Seconda, di questa Corte. 2. [OSCURATO:PERSONA] è costituita con controricorso. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorrenti sostengono che l’ordinanza in questione sarebbe viziata da errore materiale nella parte in cui la Corte afferma che “la memoria depositata dal ricorrente, invece, è tardiva e dunque inammissibile”. Deducono di aver in realtà depositato la loro memoria “nello spazio temporale che intercorre tra l’adunanza ed i cinque giorni prima”; chiedono, quindi, che la Corte dia atto della tempestività e dell’ammissibilità della memoria, e si pronunci sulla stessa. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è inammissibile, in quanto non chiede che venga semplicemente emendato un errore materiale, quanto piuttosto che la Corte proceda ad un nuovo giudizio, tenendo conto della memoria di cui si lamentail mancato esame a causa dell’erroneo computo dei termini di deposito. Si tratta, con tutta evidenza, di Ric. 2022n. 18628 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -3- questione che esula dalla procedura di correzione disciplinata dagli artt. 391 bis e 287 c.p.c. Peraltro, i ricorrenti, che nemmeno dichiarano in che data hanno presentato il loro scritto difensivo, affermano di aver depositato la memoria nell’arco temporale che va dall’adunanza al quinto giorno prima, e dunque tardivamente, posto che l’art.380 bis c.p.c. non individua uno spazio di tempo di cinque giorni entro il quale è possibile presentare la memoria, ma il termine oltre il quale non è più possibile presentarla: esso si computa quindi a ritroso, dal dies a quo dell’adunanza al dies ad quem del quinto giorno antecedente (ultimo giorno utile), prorogato a ritroso, ove cada di sabato o domenica, al primo giorno non festivo anteriore (cfr. Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 21335 del 14/09/2017, Rv. 645702; Sez. 6-3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015, Rv. 633888; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 378 del 13/01/2015, Rv. 633888; Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv. 584151). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4 Il ricorrente ha depositato memoria dalla quale non emergono elementi o argomentazioni tali da consentire una modifica delle conclusioni espresse con la proposta di inammissibilità. 5. Il ricorso è inammissibile. N el procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese 7. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2022n. 18628 sez. M2 - ud. 1 6 - 1 2 - 2022 -4- Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Cos
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