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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26603/2025

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nale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto la detenzione domiciliare a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] (per un residuo pena pari a un anno e otto mesi) al contempo rigettando la richiesta della più ampia misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione.

Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non si è sincerato della variazione della misura cautelare disposta nel procedimento in fase di indagini, con avvenuta sottoposizione del Salym all’obbligo di dimora.

Inoltre si rappresenta che le difficoltà relazionali segnalate dall’UEPE sarebbero derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e non dalla mancata apertura di un percorso di revisione critica.

Sarebbe dunque assertivo il passaggio argomentativo in tema di attuale pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi – peraltro - ad ottenere una non consentita rivalutazione di profili in fatto.

La argomentazione espressa dal Tribunale è relativa alla sottoposizione – in un nuovo procedimento – di [OSCURATO:PERSONA] ad una misura cautelare per fatti di reato recenti.

In tal senso, nulla cambia in rapporto alla tipologìa di misura applicata (se arresti domiciliari o obbligo di dimora), atteso che ad essere rilevante è la pendenza del procedimento per un nuovo fatto di reato con applicazione di una misura, aspetto che è stato ritenuto - in modo del tutto congruo – indicativo di una riattivazione del pericolo di recidiva.

In un orizzonte di insindacabile discrezionalità, connaturale al giudizio di merito, si colloca, pertanto, l’applicazione della detenzione domiciliare e non della più ampia misura dell’affidamento in prova.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Sorveglianza di Catanzaro ha disposto la detenzione domiciliare a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] (per un residuo pena pari a un anno e otto mesi) al contempo rigettando la richiesta della più ampia misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non si è sincerato della variazione della misura cautelare disposta nel procedimento in fase di indagini, con avvenuta sottoposizione del Salym all’obbligo di dimora. Inoltre si rappresenta che le difficoltà relazionali segnalate dall’UEPE sarebbero derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua italiana e non dalla mancata apertura di un percorso di revisione critica. Sarebbe dunque assertivo il passaggio argomentativo in tema di attuale pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi – peraltro - ad ottenere una non consentita rivalutazione di profili in fatto. La argomentazione espressa dal Tribunale è relativa alla sottoposizione – in un nuovo procedimento – di [OSCURATO:PERSONA] ad una misura cautelare per fatti di reato recenti. In tal senso, nulla cambia in rapporto alla tipologìa di misura applicata (se arresti domiciliari o obbligo di dimora), atteso che ad essere rilevante è la pendenza del procedimento per un nuovo fatto di reato con applicazione di una misura, aspetto che è stato ritenuto - in modo del tutto congruo – indicativo di una riattivazione del pericolo di recidiva. In un orizzonte di insindacabile discrezionalità, connaturale al giudizio di merito, si colloca, pertanto, l’applicazione della detenzione domiciliare e non della più ampia misura dell’affidamento in prova. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.