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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31001/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7887/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. NITTI, 88 DOM.

DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 366/2024 depositata il 25/09/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Pronunziando sul gravame proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Matera, che aveva dichiarato l’estinzione del processo, con sentenza n. 366 del 25 settembre 2024 la Corte d’appello territoriale dichiarò la nullità del provvedimento impugnato, rimettendo la causa al giudice di primo grado e condannando gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il 3 febbraio 1958), [OSCURATO:PERSONA], Dorothy LouiseZinn, [OSCURATO:PERSONA]Angella, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 29 maggio 1965),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed infine il Fallimento della Società denominata “[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]” alla rifusione delle spese di lite, a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] (nato il 3 febbraio 1958), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Bari, [OSCURATO:PERSONA]Angella, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 29 maggio 1965) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed infine il Fallimento della Società denominata “[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di Angela e [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è così rubricato “ Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'articolo 15, terzo comma, del Codice di Procedura Civile, in relazione alla norma dettata dall'articolo 91 del medesimo Testo normativo.Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma contenuta nell'articolo 5 (commi primo, quinto e sesto) del Decreto delMinistro della Giustizia n°55 del 10 marzo 2014.

Nullità della sentenza ”, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

Sostengono i ricorrenti che, Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme contenute nell'articolo 4, commi secondo e quarto, del Decreto del Ministro della Giustizia n°55 del 10 marzo 2014, in relazione alla norma dettatadall'articolo 91 del Codice di Procedura Civile.

Rileva la Corte, come sottolineato da entrambe le parti nelle rispettive memorie ex art. 380 bis c.p.c., che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 luglio 1961), né a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Appare dunque necessario ordinare alleparti ricorrenti di provvedere alla notifica del ricorso ai predett i Giulia, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], entro novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando airicorrenti di provvedere alla notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della predetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7887/2025 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] C. NITTI, 88 DOM. DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 366/2024 depositata il 25/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Pronunziando sul gravame proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Matera, che aveva dichiarato l’estinzione del processo, con sentenza n. 366 del 25 settembre 2024 la Corte d’appello territoriale dichiarò la nullità del provvedimento impugnato, rimettendo la causa al giudice di primo grado e condannando gli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (nato il 3 febbraio 1958), [OSCURATO:PERSONA], Dorothy LouiseZinn, [OSCURATO:PERSONA]Angella, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 29 maggio 1965),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed infine il Fallimento della Società denominata “[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]” alla rifusione delle spese di lite, a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] (nato il 3 febbraio 1958), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., mentre sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Bari, [OSCURATO:PERSONA]Angella, [OSCURATO:PERSONA] (nato il 29 maggio 1965) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed infine il Fallimento della Società denominata “[OSCURATO:PERSONA] S.n.c. di Angela e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è così rubricato “ Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'articolo 15, terzo comma, del Codice di Procedura Civile, in relazione alla norma dettata dall'articolo 91 del medesimo Testo normativo.Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma contenuta nell'articolo 5 (commi primo, quinto e sesto) del Decreto delMinistro della Giustizia n°55 del 10 marzo 2014. Nullità della sentenza ”, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Sostengono i ricorrenti che, Mediante il secondo motivo, si deduce la violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme contenute nell'articolo 4, commi secondo e quarto, del Decreto del Ministro della Giustizia n°55 del 10 marzo 2014, in relazione alla norma dettatadall'articolo 91 del Codice di Procedura Civile. Rileva la Corte, come sottolineato da entrambe le parti nelle rispettive memorie ex art. 380 bis c.p.c., che il ricorso non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 luglio 1961), né a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Appare dunque necessario ordinare alleparti ricorrenti di provvedere alla notifica del ricorso ai predett i Giulia, Giuseppe ed [OSCURATO:PERSONA], entro novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando airicorrenti di provvedere alla notifica del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della predetta
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