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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13315/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22642/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del Direttore generale e procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Gregorio VII n. 466; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e REFLEX s.r.I.) in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Castello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2i, sito in Roma, via Oslavia n. 30; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 261/2019, pubblicata il 24 aprile 2019, notificata il 31 maggio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che la Corte di Appello di Trieste, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine impugnata, ha dichiarato la nullità della clausola rischio cambio ex art. 1322 c.c. e condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a restituire a REFLEX, a titolo di indebito, l'importo di Euro 670.704,74, con restituzione da parte di quest'ultima del maggior importo di Euro 6.954,63, ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali e, confermando la sentenza appellata per il resto.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da sei motivi.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ritenuto che, ai fini della decisione da assumere sul ricorso in esame, assume rilievo la questione se la clausola di un contratto di leasing finanziario di un immobile da costruire - che preveda l'indicizzazione del canone a determinati tassi di cambio o d'interesse - integri uno strumento derivato con conseguente applicabilità della relativa disciplina del T.U.F., e se ciò incida sulla causa del contratto, eventualmente trasformandolo ed in tali ipotesi, con quali effetti in punto di validità; Ritenuto che la questione è stata rimessa al P.P. da questa Sezione per la rimessione alle Sezioni unite come questione di massima di particolare importanza con ordinanza n. 8603 del 2022; ritenuto che appare opportuno attendere la decisione delle sezioni unite sulla suddetta questione, e che a tal fine il presente procedimento va rinviato a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2022.

IL PRESIDENTE (prilo Sfflstini L C [OSCURATO:PERSONA] ario wr4/2iuot, i D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22642/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), in persona del Direttore generale e procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Gregorio VII n. 466; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e REFLEX s.r.I.) in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Castello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2i, sito in Roma, via Oslavia n. 30; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 261/2019, pubblicata il 24 aprile 2019, notificata il 31 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che la Corte di Appello di Trieste, in parziale accoglimento dell'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine impugnata, ha dichiarato la nullità della clausola rischio cambio ex art. 1322 c.c. e condannato [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a restituire a REFLEX, a titolo di indebito, l'importo di Euro 670.704,74, con restituzione da parte di quest'ultima del maggior importo di Euro 6.954,63, ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali e, confermando la sentenza appellata per il resto. Avverso la sentenza della Corte di Appello, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da sei motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ritenuto che, ai fini della decisione da assumere sul ricorso in esame, assume rilievo la questione se la clausola di un contratto di leasing finanziario di un immobile da costruire - che preveda l'indicizzazione del canone a determinati tassi di cambio o d'interesse - integri uno strumento derivato con conseguente applicabilità della relativa disciplina del T.U.F., e se ciò incida sulla causa del contratto, eventualmente trasformandolo ed in tali ipotesi, con quali effetti in punto di validità; Ritenuto che la questione è stata rimessa al P.P. da questa Sezione per la rimessione alle Sezioni unite come questione di massima di particolare importanza con ordinanza n. 8603 del 2022; ritenuto che appare opportuno attendere la decisione delle sezioni unite sulla suddetta questione, e che a tal fine il presente procedimento va rinviato a nuovo ruolo; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 marzo 2022. IL PRESIDENTE (prilo Sfflstini L C [OSCURATO:PERSONA] ario wr4/2iuot, i D
Sentenza Cassazione n. 13315/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris