CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 13143/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 8834/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Garofalo - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cuppone -controricorrente - RG 8834/19 [OSCURATO:SOCIETA]-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli avverso la sentenza del la CORTE D'APPELLO di BARI n. 144/2019 depositata il 22/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Unione di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per cassazione avverso la soprariportata sentenza della Corte d'Appello di Bari che, accogliendo il gravame del Fall.to [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. avverso la decisione di prime cure che ne aveva respinto la domanda di indebito per la mancata produzione del sottostante titolo contrattuale,ha condannato la banca, in relazione agli intercorsi rapporti di conto corrente, al rimborso in favore dell'istante delle somme da essa ingiustamentre incamerate a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto etsimilia. La Corte d'Appello, censurando il contrario opinamento sul punto del giudice di prime cure, ha ritenuto fondato l'assunto appellante sul presupposto, estrapolato dalla giurisprudenza di questa Corte e, segnatamente, dall'ordinanza 24948/2017, dicui riporta uno stralcio motivazionale, che la prova dell'indebito, in particolare quando la documentazione del rapporto sia versata in causa in modo lacunoso e incompleto, possa essere data anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio ovvero ricorrendo ad apposita consulenza contabile che proceda alla ricostruzione del rapporto utilizzando il saldo del primo estratto conto in ordine di tempo acquisito agli atti. Il mezzo ora proposto dalla banca si vale di cinque motivi di ricorso, gli ultimi tre subordinati al mancato accoglimento dei primi due. Ad essi resiste il Fall.to con controricorso. Memorie di entrambe le parti exart. 380-bis1 cod. proc. civ. RG 8834/19 [OSCURATO:SOCIETA]-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso la banca impugnante censura le determinazioni adottate dal giudice d'appello in ordine alla ritenuta irrilevanza, nella specie, della mancata produzione da parte dell'istante del titolo contrattuale giustificativo della pretesa esercitata e, per converso, alla ritenuta sufficienza al medesimo fine dell'avvenuta produzione, pure se parziale , degli estratti conto. In particolare, lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., la ricorrente si duole, da un lato, del fatto che l'avviso esternato dal decidente si fonderebbe su una mera petizione di principio, posto che nessuna argomentazione ne suffraga l'affermazione, tanto più considerando che il passaggio motivazionale riprodotto a conforto di essa non è rinvenibile nel precedente citato, che nessun accenno dedica alla questione del contratto quantunque essa avesse costituito un fatto decisivo; dall'altro, del fatto che la motivazione a tal fine enunciata si rivelerebbe del tutto apparente, vuoi perché dal precedente dianzi citato non è evincibile il dato testuale riprodotto in sentenza e neppure il corrispondente principio di diritto, vuoi perché in esso nulla legittima la possibilità che si dia la prova di quanto reclamato a mezzo di una serie parziale di estratti conto, piuttosto che sulla loro integrale produzione. 3. Il motivo, declinato, come visto, con riferimento al parametro enunciato dall'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non ha pregio. Considerato inizialmente che l'obbligo motivazionale costituzionalmente imposto dall'art. 111 Cost. si intende compiutamente assolto allorché la sentenza si dia cura di illustrare le ragioni di fatto e di diritto in guisa delle quali il giudice abbia maturato il proprio convincimento a mezzo del quale il comando RG 8834/19 [OSCURATO:SOCIETA]-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli astratto discendente dalla legge si fa regola del caso concreto, è di tutta evidenzache la sentenza in disamina non sia affetta da l duplice vizio qui denunciato. Essa non solo –benché non in questa direzione muovono le censure ricorrenti –si uniforma puntualmente al soprastante quadro di diritto allorché, sulla premessa che nei rapporti di conto corrente è compito del correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito dare la prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" (Cass., Sez. I, 28/11/2018, n. 30822), giudica tuttavia non necessaria la produzione in giudizio del contratto (Cass., Sez. I, 19/01/2022, n. 1550) e, secondo l'interno articolarsi dell'onere della prova (Cass., Sez. I, 2/05/2019 , n. 11543 ), non dirimente in senso ostativo la produzione solo parziale degli estratti conto (Cass., Sez. I, 27/12/2022, n. 37800), potendosi le eventuali lacuni colmarsi aliunde (Cass., Sez. I, 21/ 12/2020 , n. 29190 ) e , se del caso, anche a mezzo di CTU (Cass., Sez. U, 1/02/2022, n. 3086); ma, per quanto è oggetto di espressa lagnanza, non viene neppure meno all'obbligo della cui violazione ci si duole, dal momento che, sebbene lo stralcio motivazionale oggetto di riproduzione non sia nella sua totalità, effettivamente, rinvenibile nel precedente citato – esso figura, nel testo riportato in decisione, con solo qualche innocua variante lessicale, nel, non diverso nella sostanza, precedente di Cass., Sez. I, 3/12/2018, n. 31187 , il che stempera sensibilmente la gravità del rilievo – , nondimeno il principio di dirittoa cui il decidente, pur in questi termini, ha inteso richiamarsi, uniformandosi come visto al ricordato quadro di diritto, è enunciato con innegabile chiarezza e non soffre perciò ragioni di critica se, a co rollario di esso , non si sia avvertito pure il d overe di far cenno alla «questione del contratto», la questione del contratto RG 8834/19 [OSCURATO:SOCIETA]-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli risultando infatti implicitamente evasa nel ribadire che altre vie si offrono al correntista di provare la propria domanda. 4. Resta con ciò assorbito pure il secondo motivo di ricorso svolto in via principale – inteso a contestare il rigetto implicitamente decretato dal decidente della doglianza, sportaincidentalmente dalla banca, in ordine alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado –giacché la sua deduzione, come asserisce la stessa ricorrente, si sorregge sul presupposto che si fosse accolto il primo motivo di ricorso. 5. I restanti motivi di ricorso svolti in via subordinata – ed intesi a denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, nell'ordine, per aver ritenuto irrilevante la mancata produzione del contratto (terzo motivo), per aver ritenuto che il conto corrente fosse affidato (quarto motivo) e per aver ritenuto insussistenti le allegazioni difensive di essa ricorrente sull'inattendibilità della CTU (quinto motivo) – in disparte dall'improprio richiamo al parametro evocato – giacché non si tratta in senso nomofilattico di fatti decisivi, onde già per questo ne va rilevata l'inammissibilità, sono altresì inammissibili perché evidenzianti mere censure di fatto e perché volti a sollecitare il sindacato cassatorio su profili meritali della controversia estranei, come è noto,al giudizio di legittimità. 6. Il ricorso va dunque respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come d a dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dellaricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in RG 8834/19 [OSCURATO:SOCIETA]-Fall.to [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nel