CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 16206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Osservato che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il quantitativo rilevante di sostanza stupefacente sottoposto a sequestro ed i precedenti penali anche specifici; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità è manifestamente infondato. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]