CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 36837/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; v Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' att. 73, comma 1, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza del reato. Non essendo stato eseguito l'esame tossicologico, non era dimostrata la cessione di una dose avente reale effetto drogante. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ribadito il costante orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sul punto Sez. 4, n. 4278 del 13/01/2009, Bonforte, Rv. 242516) secondo il quale ai fini dell'accertamento della natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessaria la perizia ben potendosi utilizzare, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, dichiarazioni testimoniali o confessorie, il risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità d'indizi, gravi, specifici e concordanti, nonché i pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato. Cfr. anche . Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2010, Moltoni, dep. 2011, Rv. 249703, secondo cui in tema di spaccio di stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali. Nello stesso senso Sez. 4, n. 22652 del 04/04/2017, Morabito, Rv. 270486, in motivazione, Sez. 3 - , n. 18611 del 18/01/2019, Aigbe, Rv. 275704 - 01. Nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato la deposizione del cessionario della dose, [OSCURATO:PERSONA], che, fermato mentre usciva dalla abitazione dell'imputato, aveva riferito di aver acquistato dall'imputato una dose di cocaina per il corrispettivo di 40 euro. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 Il ponsiglie e estens