CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23182/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. n. 7952/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimate - avverso la sentenza n. 736 /201 5 della Corte d ’ appello di Firenze , depositata il 10 novembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento delgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] , ha condannato il Ministero dell’ i nterno ad assegnare la predetta lavoratrice alla sede di Campobasso, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio; 2. l a Corte territoriale , dopo aver premesso che pacificame nte l’appellante era risultata vincitrice di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato ed era stata assegnata alla sede di Prato, mentre la stessa aveva espresso la propria preferenza in via prioritaria per la sede di Campobasso, assegnata ad altra concorrente – [OSCURATO:PERSONA] –postergata in graduatoria, ha ritenuto che l’assegnazione della sede è atto di gestione del rapporto che rileva sul piano dei diritti soggettivi del lavoratore, che ha dunque il pieno diritto alla corretta assegnazione della sede, gravando sul datore il dovere di correttezza e buona fede, in applicazione dell’art. 10 del bando di concorso. Pertanto, ad avviso della Corte, salve le esigenze di servizio, il vincitore aveva diritto a ricoprire la sede richiesta o in mancanza a scegliere secondo la graduatoria; nella specie, l’appellante aveva diritto alla sede vacante e doveva prevalere sulla concorrente in quanto in posizione poziore in graduatoria; né poteva rilevare la motivazione addotta dall’Amministrazione, secondo cuioccorreva che a Prato fosse assegnata una dipendente più brava (e quindi più avanti in graduatoria), quasi che il buon andamento della p.a. fosse irragionevolmente legato a collocazioni geografiche, con conseguente disapplicazione dell’atto per contrarietà all’art. 97 Cost, ove tale dovesse considerarsi l’effettiva motivazione addotta dall’Amministrazione. In definitiva, venendo in rilievo un diritto soggettivo alla assegnazione di sede, in difetto di presupposti per il ricorso al risarcimento del danno e potendosi procedere all’esecuzione in forma specifica, non poteva che procedersi all’accoglimento della domanda, con condanna dell’amministrazione ad assegnare l’appellante alla sede di Campobasso; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’interno articolando tre motivi, mentre le lavoratrici intimate non hannosvolto attività difensiva. Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt.1175, 1362, 1363 e 1375 cod. civ. nonché falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso, per avere la Corte di appello ritenuto che l’assegnazione di sede implichi un diritto soggettivo pieno invece che un interesse legittimo; 2. con il secondo motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt.1175, 1362, 1363 e 1375 cod. civ. nonché degli artt. 3 e 97 Cost. e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso, per avere la Corte di appello disapplicato l’atto di assegnazione, sull’erroneo presupposto che non fosse correttamente motivato; 3.con il terzo motivo di ricorso il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt.1175 e 1375 cod. civ. nonché dell’art. 5 della l.c.a. e falsa applicazione dell’art. 10 del bando di concorso, per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile una statuizione di condanna ad un facere specifico nei riguardi della p.a.; 4. in via preliminare, va rilevato che nel ricorso si assume che la sentenza impugnata è stata notificata in via telematica all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze il 27 gennaio 2016. In effetti, risulta depositata agli atti copia della sentenza impugnata, notificata a mezzo posta elettronica certificata, ma priva di attestazione di conformità.Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art.369 cod. proc. civ., non potendo trovare applicazione nella specie le speciali sanatorie individuate dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte delle lavoratrici intimate ed in assenza di idonea asseverazione, anche ora per allora, entro l’adunanza camerale («Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell’ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera di consiglio.»: Cass. Sez. U, 25/03/2019,n. 8312); 5. neppure può giungersi a diversa conclusione in applicazione della cd. prova di resistenza, elaborata da questa Corte in relazione alla tempestività della notifica del ricorso rispetto alla data di pubblicazione della decisione impugnata (Cass. Sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066 : «Pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.»; in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386 ), atteso che la sentenza risulta datata 11 no vembre 2015, mentre il procedimento notificatorio del ricorso è stato attivato il 22 marzo 2016; 6. non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva delle intimate; 7. risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sicché non trova applicazione l’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M.