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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33175/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1 e2( lett. c)12 sexies CDS.

I motivi dedott sono manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono alla valutazione erronea della prova e alla illogicità della motivazione con riferimento allo stato di ebbrezza e all'efficacia probatoria dell'etilometro e conseguentemente all'affermazione di responsabilità penale: si tratta di censure in fatto peraltro generiche che reiterano i motivi di appello e alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta attraverso un percorso logico e motivazionale coerente con il quadro probatorio a fol 2 e 3/ richiamando il verbale degli accertamenti urgenti acquisito agli atti e la piena utilizzabilità degli esiti dell'etilometro del quale non risulta provato né dedotto alcun difetto di funzionamento Si richiama il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo il quale In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura (Sez. 4 - , n. 46841 de/ 17/12/2021 Ud. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282659 - 01).

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1 e2( lett. c)12 sexies CDS. I motivi dedott sono manifestamente infondati e possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono alla valutazione erronea della prova e alla illogicità della motivazione con riferimento allo stato di ebbrezza e all'efficacia probatoria dell'etilometro e conseguentemente all'affermazione di responsabilità penale: si tratta di censure in fatto peraltro generiche che reiterano i motivi di appello e alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta attraverso un percorso logico e motivazionale coerente con il quadro probatorio a fol 2 e 3/ richiamando il verbale degli accertamenti urgenti acquisito agli atti e la piena utilizzabilità degli esiti dell'etilometro del quale non risulta provato né dedotto alcun difetto di funzionamento Si richiama il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo il quale In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura (Sez. 4 - , n. 46841 de/ 17/12/2021 Ud. (dep. 22/12/2021 ) Rv. 282659 - 01). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 33175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris