CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11681/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto con destrezza; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto — che contesta la riferibilità della condotta all'imputata — non è consentito in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, senza adeguatamente misurarsi con le ragioni della decisione (pagg. 5 e 6 la persona offesa ha riconosciuto l'imputata come autrice del furto sia in fotografia sia "dal vivo" in aula; la persona offesa ha inoltre riconosciuto l'uomo che accompagnava la donna nella fotografia ritraente [OSCURATO:PERSONA], che è risultato essere il marito dell'imputata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro :3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Xbrosini Steno,Pal la 4.> [OSCURATO:PERSONA] Non 7RJA 0 7r7 O 22 IL: (.; NCE! t