CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07246/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 19403/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 76R13 E063S; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), elettivamente domiciliato in Varese – via Bernascone n. 1,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 60C12 F205D), dalquale è rappresentato e difeso in forza della procura speciale in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, [OSCURATO:PARTITA_IVA], inpersona della Curatrice dott. [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI, con studio in Varese (VA),[OSCURATO:PERSONA] n. 41, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) entrambi del Foro di Torino, ed elettivamentedomiciliata presso il loro studio in Torino, C.so [OSCURATO:PERSONA] 64, in forza diprocura speciale in atti.- controricorrente -Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso il decreto n. 113/2024 del Tribunale di Varese, pubblicato in data 2luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Varese - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dellaLiquidazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - ha rigettato la cosìproposta impugnazione.2. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver ricoperto, nel periodo 14 ottobre2019 – 2 febbraio 2021, il ruolo di sindaco effettivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in bonise di avere, con domanda di insinuazione del 21 febbraio 2023, chiestol’ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., perl’importo di € 6.906,20, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta- aveva impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo nella parte incui il giudice delegato aveva escluso il credito insinuato per il suo compensoprofessionale, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevato dallacuratela fallimentare ed aveva pertanto contestato gli addebiti posti asostegno della predetta eccezione.3. Nel giudizio di opposizione si era poi ritualmente costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, domandando l’integrale rigettodell’opposizione e, a fondamento dell’eccezione di inadempimento proposta,la procedura aveva altresì dedotto che il dissesto di [OSCURATO:SOCIETA], conclamato conl’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (dal quale era emersa unaperdita di oltre 9 milioni di euro), si era realizzato in epoca significativamenteanteriore, a causa di marginalità modeste assorbite da costi fissi di strutturasproporzionati rispetto alle necessità produttive e da taluni finanziamentigravemente dannosi per la società e che, in particolare, il sindaco Barbieriaveva omesso ogni effettiva e critica attività di vigilanza circa la permanenzaNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026della continuità aziendale, l’aggravamento del dissesto di [OSCURATO:SOCIETA] e la tutela esalvaguardia dei valori aziendali.4. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevato,per quanto qui ancora di interesse, che: (i) secondo il costante orientamentodella giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione allo statopassivo il curatore è ammesso a sollevare questioni anche diverse da quellecontestate in sede di verifica dei crediti, non essendo applicabile in talegiudizio la disposizione i cui all’art. 345 c.p.c. in materia di appello,incompatibile con il giudizio di opposizione che si configura comeprosecuzione della fase a cognizione sommaria e non come mezzo diimpugnazione; (ii) sempre secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (vd. Cass. civ. n. 13685/2019 e Cass. civ., sez.un., n. 13533/2001), in tema di prova dell’inadempimento di unaobbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provarela fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazionedella circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitoreconvenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altruipretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ripartodell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitoreconvenuto per l’adempimento si avvalga dell’eccezione di inadempimento exart. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichéil debitore eccipiente si può limitare ad allegare l’altrui inadempimento(eventualmente anche sub specie di inesattezza dell’adempimento) ed ilcreditore deve dimostrare il proprio corretto adempimento della prestazionecontrattuale; (iii) nel caso in esame, pertanto, avendo la curatela contrastatola pretesa creditoria dell’opponente, attraverso la proposizione, nei suoiconfronti, di un’eccezione di inadempimento e avendo, in particolare, eccepitoil non corretto adempimento dell’incarico di sindaco per condotta omissiva,l’opponente era tenuto a provare l’esatto adempimento delle obbligazioniposte a suo carico; (iv) la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo diprecisare che i doveri adempitivi del sindaco non si esaurivano nel “mero eformale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagliamministratori”, essendo conferito ai sindaci “il potere-dovere di chiedereNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando questepossono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loroesecuzione, con la conseguenza che compito essenziale è quello di verificareil rispetto dei principi di corretta amministrazione; (v) l’opponente - e l’organocollegiale di cui il medesimo era parte - si era reso inadempiente ai doverisopra descritti, con conseguente perdita del diritto di ottenere il corrispettivodovuto per l’attività professionale svolta.5. Il decreto, pubblicato il 2 luglio 2024, è stato impugnato da MARCOBARBIERI con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui laLiquidazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito concontroricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “nullità del decreto. ipotesi dicarenza o vizio di sottoscrizione del giudice in relazione a quanto statuito dagliartt. 132 e 161, secondo comma, c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.)”.Secondo il ricorrente la decisione sarebbe stata assunta dal tribunale diVarese in data 21 maggio 2024 e solo in data 9 giugno s.a. sarebbe peròrisultato designato il collegio deputato alla disamina ed alla definizione dellavertenza, con la conseguenza che la decisione risulterebbe essere stataassunta da giudici che non componevano (alla data della decisione medesima)il collegio giudicante e con l’ulteriore conseguenza che sarebbe mancata unasottoscrizione validamente apposta dai componenti del Collegio designato perla decisione.1.1 Il primo motivo è inammissibile.Le doglianze, il cui contenuto è difficilmente comprensibile se parametratoalle norme processuali di cui si lamenta la violazione, non si confrontano conla insuperabile circostanza che la formale designazione del collegio nonpossiede alcuna rilevanza in termini di conseguente vizio processuale ove nonsia controverso che la statuizione è stata resa – come nella specie - dalcollegio che ha assunto in decisione la causa.Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/20262. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione di norme dilegge, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..2.1 Sostiene la parte ricorrente che il provvedimento impugnato dovevaessere censurato sotto il profilo della mancata concessione di un termineistruttorio, malgrado la curatela avesse addotto solo nella comparsa dicostituzione i concreti profili di inadempimento, in tesi da ascriversi alsindaco, sulla base dei quali soltanto poi il tribunale aveva ritenuto direspingere l’opposizione. 2.2 Precisa la parte ricorrente che solo con lacomparsa di costituzione depositata in data 15 settembre 2023 la curatelaaveva mosso nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] gli addebiti (omessa verifica deidati del bilancio riguardante la partecipata [OSCURATO:PERSONA] in funzione di unasvalutazione del valore della partecipazione; inadempimento del dovere diispezione e controllo in relazione ad asserita sopravvalutazione delmagazzino; omessa valutazione della congruità/legittimità delle spese perricerca e sviluppo riportate in bilancio ed utilizzate quali crediti di imposta);addebiti sulla base dei quali il decreto oggi ricorso aveva di fatto rigettatol’opposizione allo stato passivo.2.3 Aggiunge sempre la parte ricorrente che, in occasione dell’udienza ditrattazione tenutasi il 26 settembre 2023, l’attuale ricorrente avevaspecificamente lamentato siffatto mutamento del thema disputandum edaveva conseguentemente richiesto termine per il deposito di memoria, con laconseguenza che il giudice avrebbe dovuto consentire all’opponente ildeposito di una memoria anche “istruttoria”, attribuendo in tal modoall’opponente medesimo la facoltà di replicare alle nuove allegazioni in fattodella curatela, anche attraverso l’introduzione di nuovi elementi di prova.Per contro, il giudice aveva ritenuto di assegnare (ad entrambe le parti) lapossibilità di depositare esclusivamente “memorie conclusionali”, cosìespressamente limitandone il contenuto a mere considerazioni di diritto.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per “nullità del procedimento e deldecreto per violazione del diritto al contraddittorio di cui all’art. 111 c.p.c.”.3.1 Assume la ricorrente che le sopra ricordate considerazioni rilevavanoanche sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio eNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026costituivano ragione di nullità del procedimento e del decreto qui impugnato,anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nell’arresto di cui 25novembre 2021, n. 36596.3.2 I due motivi - che possono trovare una trattazione unitaria - sono in realtàinammissibili perché articolati in difetto di autosufficienza.3.2.1 È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nelritenere che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore puòintrodurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica e che,in tal caso, peraltro e solo in relazione ai contenuti dell'eccezione nuova, ilrispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termineall'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazioneprobatoria idonea a supportarle (vedi: Sez. 1, Ordinanza n. 22386 del06/09/2019).Con la conseguenza che i principi invocati dal ricorrente risultano inverocorrettamente formulati in astratto.Tuttavia la parte ricorrente ha omesso di indicare, come era suo onere, ovee quando avesse chiesto al Tribunale (o per esso al giudice designato allatrattazione della causa) la concessione di un termine istruttorio, solo inpresenza della quale richiesta (e della contemporanea dimostrazione dellanovità della eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela in sede diopposizione allo stato passivo rispetto a quella già dedotta in sede di verifica)si sarebbe potuto prospettare la violazione degli indici normativi soprariportati in rubrica.3.2.2 Peraltro, va anche sottolineato che il provvedimento impugnato hachiarito che era stato concesso all’odierno ricorrente un termine per replicarealle censure sollevate dalla procedura in sede di costituzione nel giudizio diopposizione (termine utilizzato per il deposito della memoria del 12 gennaio2024), di talché non risulta neanche astrattamente ipotizzabile la dedottaviolazione del contraddittorio processuale.4. Con il quarto mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt.2403 e 2409 bis cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”5. Il quinto mezzo denuncia, invece, “violazione/falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”.Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/20265.1 Deduce l’erroneità del provvedimento impugnato laddove aveva ritenutodi poter ascrivere ad essa ricorrente la violazione dell’obbligo di vigilanza, purin assenza della prova di elementi che “prima facie” potessero indurrel’attivazione da parte dei sindaci di una vigilanza in merito al controllocontabile attuato dalla società di revisione, con ciò violando i principiregolatori degli oneri probatori nella materia in esame.6. Il sesto mezzo deduce inoltre “violazione e falsa applicazione dell’art. 1218cod. civ. e dell’art. 91, primo comma del d.l. n. 18/2020 - art. 3, comma 6bis, del d.l. 6/2020 (articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”.6.1 Secondo il ricorrente, il decreto impugnato doveva essere censurato nellaparte in cui aveva totalmente pretermesso di considerare quanto dedotto inmerito alle circostanze che avevano caratterizzato il periodo in cui avevasvolto le proprie funzioni e che giustificavano ampiamente il lieve ritardo conil quale aveva espresso il “fondato dubbio sulla (carenza di) veridicità ecorrettezza di valutazione e appostazione in contabilità” delle voci contestate.7. Il settimo ed ultimo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.)”.7.1 Sostiene il ricorrente che le considerazioni sopra svolte rilevavano anchesotto il profilo considerato dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il tribunalevaresino avrebbe, cioè, omesso di considerare il “fatto” che con la sua“relazione” aveva oggettivamente ed incontestabilmente esercitato in modosignificativo e puntuale il proprio dovere di denunciare all’organoamministrativo ed alla compagine societaria proprio quei profili critici evocatidalla curatela e dal decreto impugnato.8. Gli ultimi quattro motivi - che possono trovare una trattazione unitaria,avendo denunciato tutti una presunta erronea valutazione delle prove postealla base dell’accertamento circa l’inadempimento del sindaco ai suoi obblighidi vigilanza - sono all’evidenza inammissibili.8.1 I predetti motivi si risolvono - prima sotto la veste formale del viziodeclinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e poi sotto quelladel vizio di omesso esame di fatti decisivi - nella sollecitazione volta ad unarivisitazione da parte della Corte di legittimità della quaestio facti, in punto diNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026accertamento dell’eccepito inadempimento contrattuale agli obblighi divigilanza del sindaco, scrutinio quest’ultimo, che richiedendo la rilettura degliCorte di cassazione (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019;cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; per il vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5, si legga: Cass. n.8053/2014).8.2 A ciò va aggiunto che neanche il vizio declinato ai sensi dell’art. 2697 c.c.supera, nel caso qui in esame, il vaglio di ammissibilità.Il quinto mezzo si incentra, infatti, essenzialmente sulla denuncia diviolazione dell’articolo 2697 c.c., in palese violazione del precetto secondo cuila violazione di detta norma si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne ègravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, aseguito della valutazione delle acquisizioni istruttorie, si assuma che il giudiceha errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto – e al più - un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n.19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949):ribaltamento del riparto degli oneri probatori nel caso di specie nondenunciato e comunque non sussistente, avendo il Tribunale correttamenteenunciato in principi regolanti la materia in esame in punto di ripartizionedella prova in giudizio.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoOpposizione statopassivo; liquidazioneDott. [OSCURATO:PERSONA] PresidentegiudizialeDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereU d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 19403/2024 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 76R13 E063S; [OSCURATO:PARTITA_IVA]), elettivamente domiciliato in Varese – via Bernascone n. 1,presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 60C12 F205D), dalquale è rappresentato e difeso in forza della procura speciale in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione, [OSCURATO:PARTITA_IVA], inpersona della Curatrice dott. [OSCURATO:PERSONA] BIANCHI, con studio in Varese (VA),[OSCURATO:PERSONA] n. 41, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) entrambi del Foro di Torino, ed elettivamentedomiciliata presso il loro studio in Torino, C.so [OSCURATO:PERSONA] 64, in forza diprocura speciale in atti.- controricorrente -Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026avverso il decreto n. 113/2024 del Tribunale di Varese, pubblicato in data 2luglio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Varese - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dellaLiquidazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - ha rigettato la cosìproposta impugnazione.2. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - premesso di aver ricoperto, nel periodo 14 ottobre2019 – 2 febbraio 2021, il ruolo di sindaco effettivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in bonise di avere, con domanda di insinuazione del 21 febbraio 2023, chiestol’ammissione al passivo della [OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., perl’importo di € 6.906,20, a titolo di compenso per l’attività professionale svolta- aveva impugnato il decreto di esecutività dello stato passivo nella parte incui il giudice delegato aveva escluso il credito insinuato per il suo compensoprofessionale, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevato dallacuratela fallimentare ed aveva pertanto contestato gli addebiti posti asostegno della predetta eccezione.3. Nel giudizio di opposizione si era poi ritualmente costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, domandando l’integrale rigettodell’opposizione e, a fondamento dell’eccezione di inadempimento proposta,la procedura aveva altresì dedotto che il dissesto di [OSCURATO:SOCIETA], conclamato conl’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (dal quale era emersa unaperdita di oltre 9 milioni di euro), si era realizzato in epoca significativamenteanteriore, a causa di marginalità modeste assorbite da costi fissi di strutturasproporzionati rispetto alle necessità produttive e da taluni finanziamentigravemente dannosi per la società e che, in particolare, il sindaco Barbieriaveva omesso ogni effettiva e critica attività di vigilanza circa la permanenzaNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026della continuità aziendale, l’aggravamento del dissesto di [OSCURATO:SOCIETA] e la tutela esalvaguardia dei valori aziendali.4. Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevato,per quanto qui ancora di interesse, che: (i) secondo il costante orientamentodella giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione allo statopassivo il curatore è ammesso a sollevare questioni anche diverse da quellecontestate in sede di verifica dei crediti, non essendo applicabile in talegiudizio la disposizione i cui all’art. 345 c.p.c. in materia di appello,incompatibile con il giudizio di opposizione che si configura comeprosecuzione della fase a cognizione sommaria e non come mezzo diimpugnazione; (ii) sempre secondo il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità (vd. Cass. civ. n. 13685/2019 e Cass. civ., sez.un., n. 13533/2001), in tema di prova dell’inadempimento di unaobbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provarela fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazionedella circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitoreconvenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altruipretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di ripartodell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitoreconvenuto per l’adempimento si avvalga dell’eccezione di inadempimento exart. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichéil debitore eccipiente si può limitare ad allegare l’altrui inadempimento(eventualmente anche sub specie di inesattezza dell’adempimento) ed ilcreditore deve dimostrare il proprio corretto adempimento della prestazionecontrattuale; (iii) nel caso in esame, pertanto, avendo la curatela contrastatola pretesa creditoria dell’opponente, attraverso la proposizione, nei suoiconfronti, di un’eccezione di inadempimento e avendo, in particolare, eccepitoil non corretto adempimento dell’incarico di sindaco per condotta omissiva,l’opponente era tenuto a provare l’esatto adempimento delle obbligazioniposte a suo carico; (iv) la giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo diprecisare che i doveri adempitivi del sindaco non si esaurivano nel “mero eformale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagliamministratori”, essendo conferito ai sindaci “il potere-dovere di chiedereNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando questepossono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loroesecuzione, con la conseguenza che compito essenziale è quello di verificareil rispetto dei principi di corretta amministrazione; (v) l’opponente - e l’organocollegiale di cui il medesimo era parte - si era reso inadempiente ai doverisopra descritti, con conseguente perdita del diritto di ottenere il corrispettivodovuto per l’attività professionale svolta.5. Il decreto, pubblicato il 2 luglio 2024, è stato impugnato da MARCOBARBIERI con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cui laLiquidazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito concontroricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta “nullità del decreto. ipotesi dicarenza o vizio di sottoscrizione del giudice in relazione a quanto statuito dagliartt. 132 e 161, secondo comma, c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.)”.Secondo il ricorrente la decisione sarebbe stata assunta dal tribunale diVarese in data 21 maggio 2024 e solo in data 9 giugno s.a. sarebbe peròrisultato designato il collegio deputato alla disamina ed alla definizione dellavertenza, con la conseguenza che la decisione risulterebbe essere stataassunta da giudici che non componevano (alla data della decisione medesima)il collegio giudicante e con l’ulteriore conseguenza che sarebbe mancata unasottoscrizione validamente apposta dai componenti del Collegio designato perla decisione.1.1 Il primo motivo è inammissibile.Le doglianze, il cui contenuto è difficilmente comprensibile se parametratoalle norme processuali di cui si lamenta la violazione, non si confrontano conla insuperabile circostanza che la formale designazione del collegio nonpossiede alcuna rilevanza in termini di conseguente vizio processuale ove nonsia controverso che la statuizione è stata resa – come nella specie - dalcollegio che ha assunto in decisione la causa.Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/20262. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione di norme dilegge, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..2.1 Sostiene la parte ricorrente che il provvedimento impugnato dovevaessere censurato sotto il profilo della mancata concessione di un termineistruttorio, malgrado la curatela avesse addotto solo nella comparsa dicostituzione i concreti profili di inadempimento, in tesi da ascriversi alsindaco, sulla base dei quali soltanto poi il tribunale aveva ritenuto direspingere l’opposizione. 2.2 Precisa la parte ricorrente che solo con lacomparsa di costituzione depositata in data 15 settembre 2023 la curatelaaveva mosso nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] gli addebiti (omessa verifica deidati del bilancio riguardante la partecipata [OSCURATO:PERSONA] in funzione di unasvalutazione del valore della partecipazione; inadempimento del dovere diispezione e controllo in relazione ad asserita sopravvalutazione delmagazzino; omessa valutazione della congruità/legittimità delle spese perricerca e sviluppo riportate in bilancio ed utilizzate quali crediti di imposta);addebiti sulla base dei quali il decreto oggi ricorso aveva di fatto rigettatol’opposizione allo stato passivo.2.3 Aggiunge sempre la parte ricorrente che, in occasione dell’udienza ditrattazione tenutasi il 26 settembre 2023, l’attuale ricorrente avevaspecificamente lamentato siffatto mutamento del thema disputandum edaveva conseguentemente richiesto termine per il deposito di memoria, con laconseguenza che il giudice avrebbe dovuto consentire all’opponente ildeposito di una memoria anche “istruttoria”, attribuendo in tal modoall’opponente medesimo la facoltà di replicare alle nuove allegazioni in fattodella curatela, anche attraverso l’introduzione di nuovi elementi di prova.Per contro, il giudice aveva ritenuto di assegnare (ad entrambe le parti) lapossibilità di depositare esclusivamente “memorie conclusionali”, cosìespressamente limitandone il contenuto a mere considerazioni di diritto.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per “nullità del procedimento e deldecreto per violazione del diritto al contraddittorio di cui all’art. 111 c.p.c.”.3.1 Assume la ricorrente che le sopra ricordate considerazioni rilevavanoanche sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio eNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026costituivano ragione di nullità del procedimento e del decreto qui impugnato,anche alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nell’arresto di cui 25novembre 2021, n. 36596.3.2 I due motivi - che possono trovare una trattazione unitaria - sono in realtàinammissibili perché articolati in difetto di autosufficienza.3.2.1 È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte è ormai ferma nelritenere che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore puòintrodurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di verifica e che,in tal caso, peraltro e solo in relazione ai contenuti dell'eccezione nuova, ilrispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termineall'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazioneprobatoria idonea a supportarle (vedi: Sez. 1, Ordinanza n. 22386 del06/09/2019).Con la conseguenza che i principi invocati dal ricorrente risultano inverocorrettamente formulati in astratto.Tuttavia la parte ricorrente ha omesso di indicare, come era suo onere, ovee quando avesse chiesto al Tribunale (o per esso al giudice designato allatrattazione della causa) la concessione di un termine istruttorio, solo inpresenza della quale richiesta (e della contemporanea dimostrazione dellanovità della eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela in sede diopposizione allo stato passivo rispetto a quella già dedotta in sede di verifica)si sarebbe potuto prospettare la violazione degli indici normativi soprariportati in rubrica.3.2.2 Peraltro, va anche sottolineato che il provvedimento impugnato hachiarito che era stato concesso all’odierno ricorrente un termine per replicarealle censure sollevate dalla procedura in sede di costituzione nel giudizio diopposizione (termine utilizzato per il deposito della memoria del 12 gennaio2024), di talché non risulta neanche astrattamente ipotizzabile la dedottaviolazione del contraddittorio processuale.4. Con il quarto mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt.2403 e 2409 bis cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”5. Il quinto mezzo denuncia, invece, “violazione/falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”.Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/20265.1 Deduce l’erroneità del provvedimento impugnato laddove aveva ritenutodi poter ascrivere ad essa ricorrente la violazione dell’obbligo di vigilanza, purin assenza della prova di elementi che “prima facie” potessero indurrel’attivazione da parte dei sindaci di una vigilanza in merito al controllocontabile attuato dalla società di revisione, con ciò violando i principiregolatori degli oneri probatori nella materia in esame.6. Il sesto mezzo deduce inoltre “violazione e falsa applicazione dell’art. 1218cod. civ. e dell’art. 91, primo comma del d.l. n. 18/2020 - art. 3, comma 6bis, del d.l. 6/2020 (articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”.6.1 Secondo il ricorrente, il decreto impugnato doveva essere censurato nellaparte in cui aveva totalmente pretermesso di considerare quanto dedotto inmerito alle circostanze che avevano caratterizzato il periodo in cui avevasvolto le proprie funzioni e che giustificavano ampiamente il lieve ritardo conil quale aveva espresso il “fondato dubbio sulla (carenza di) veridicità ecorrettezza di valutazione e appostazione in contabilità” delle voci contestate.7. Il settimo ed ultimo motivo denuncia “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.)”.7.1 Sostiene il ricorrente che le considerazioni sopra svolte rilevavano anchesotto il profilo considerato dall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il tribunalevaresino avrebbe, cioè, omesso di considerare il “fatto” che con la sua“relazione” aveva oggettivamente ed incontestabilmente esercitato in modosignificativo e puntuale il proprio dovere di denunciare all’organoamministrativo ed alla compagine societaria proprio quei profili critici evocatidalla curatela e dal decreto impugnato.8. Gli ultimi quattro motivi - che possono trovare una trattazione unitaria,avendo denunciato tutti una presunta erronea valutazione delle prove postealla base dell’accertamento circa l’inadempimento del sindaco ai suoi obblighidi vigilanza - sono all’evidenza inammissibili.8.1 I predetti motivi si risolvono - prima sotto la veste formale del viziodeclinato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e poi sotto quelladel vizio di omesso esame di fatti decisivi - nella sollecitazione volta ad unarivisitazione da parte della Corte di legittimità della quaestio facti, in punto diNumero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026accertamento dell’eccepito inadempimento contrattuale agli obblighi divigilanza del sindaco, scrutinio quest’ultimo, che richiedendo la rilettura degliCorte di cassazione (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019;cfr. anche Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; per il vizio di cui all’art. 360, primo comma n. 5, si legga: Cass. n.8053/2014).8.2 A ciò va aggiunto che neanche il vizio declinato ai sensi dell’art. 2697 c.c.supera, nel caso qui in esame, il vaglio di ammissibilità.Il quinto mezzo si incentra, infatti, essenzialmente sulla denuncia diviolazione dell’articolo 2697 c.c., in palese violazione del precetto secondo cuila violazione di detta norma si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne ègravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, aseguito della valutazione delle acquisizioni istruttorie, si assuma che il giudiceha errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è soltanto – e al più - un erroneo apprezzamento sull'esitodella prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n.19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949):ribaltamento del riparto degli oneri probatori nel caso di specie nondenunciato e comunque non sussistente, avendo il Tribunale correttamenteenunciato in principi regolanti la materia in esame in punto di ripartizionedella prova in giudizio.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 19403/2024Numero sezionale 913/2026Numero di raccolta generale 7246/2026Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il PresidenteP.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il Presidente