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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 43293/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/04/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con decreto del 1:3/4/2023, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 12/1/2023 dalla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 52 e segg. del d.

Igs. 6 settembre 2011 n. 159.

Evidenzia che i tre punti su cui si fonda la motivazione del provvedimento impugnato sono manifestamente illogici: quello relativo alla tempistica dell'acquisto, comunque precedente alla proposta della misura di prevenzione, è frutto di un mero sospetto; quello relativo al momento in cui il ricorrente si è accorto della confisca del bene è ugualmente illogico, posto che il Gadaleta non fu citato quale terzo interessato, né gli è mai stato notificato il decreto di confisca, che peraltro non è stata mai eseguita; quello relativo alla fittizietà dell'acquisto si fonda su formule di stile, atteso che è verosimile che dopo tanti anni il ricorrente non sia stato in grado di provare le modalità del pagamento; quanto alla disponibilità della provvista, la Corte territoriale finisce per porre a carico del terzo interessato l'onere della prova in ordine all'utilizzo per l'acquisto del terreno del denaro ricevuto quale prezzo della vendita di altri immobili, denaro che è il bene fungibile per eccellenza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per essere inammissibile l'unico motivo cui è affidato, in quanto sotto le mentite spoglie della violazione della legge penale, sostanziale e processuale, nasconde la deduzione dei vizi di illogicità (neppure manifesta) e contraddittorietà della motivazione; vizi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione.

Ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione - che è ammesso soltanto per violazione di legge - l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01).

È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi.

Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuna chiara violazione di legge, ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della esecuzione e da questi motivatamente respinte.

Sul punto, peraltro, è sufficiente osservare che l'impugnato decreto - contrariamente a quanto afferma il difensore - dà adeguatamente conto delle ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive con riferimento alla revoca della confisca del terreno in discorso, che vanno individuate preminentemente nella mancanza della prova dell'effettivo pagamento del prezzo dell'acquisto: a fronte dell'ipotizzata corresponsione di denaro contante, la Corte territoriale ne ha ritenuto l'inverosimiglianza, in considerazione dell'entità dell'importo (ben centomila euro), che peraltro non rientra nelle ipotesi di corresponsione "nei modi di legge", cui si fa riferimento nel contratto di compravendita.

Dunque, è evidente che il decreto motiva adeguatamente in ordine alle ragioni che giustificano il mantenimento della confisca del bene in discorso, con la conseguenza che il ricorso, sotto questo ulteriore profilo, è aspecifico, posto che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato.

2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/04/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con decreto del 1:3/4/2023, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso in data 12/1/2023 dalla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 52 e segg. del d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159. Evidenzia che i tre punti su cui si fonda la motivazione del provvedimento impugnato sono manifestamente illogici: quello relativo alla tempistica dell'acquisto, comunque precedente alla proposta della misura di prevenzione, è frutto di un mero sospetto; quello relativo al momento in cui il ricorrente si è accorto della confisca del bene è ugualmente illogico, posto che il Gadaleta non fu citato quale terzo interessato, né gli è mai stato notificato il decreto di confisca, che peraltro non è stata mai eseguita; quello relativo alla fittizietà dell'acquisto si fonda su formule di stile, atteso che è verosimile che dopo tanti anni il ricorrente non sia stato in grado di provare le modalità del pagamento; quanto alla disponibilità della provvista, la Corte territoriale finisce per porre a carico del terzo interessato l'onere della prova in ordine all'utilizzo per l'acquisto del terreno del denaro ricevuto quale prezzo della vendita di altri immobili, denaro che è il bene fungibile per eccellenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per essere inammissibile l'unico motivo cui è affidato, in quanto sotto le mentite spoglie della violazione della legge penale, sostanziale e processuale, nasconde la deduzione dei vizi di illogicità (neppure manifesta) e contraddittorietà della motivazione; vizi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione. Ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione - che è ammesso soltanto per violazione di legge - l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 - 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01). È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest'ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decidendi. Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuna chiara violazione di legge, ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della esecuzione e da questi motivatamente respinte. Sul punto, peraltro, è sufficiente osservare che l'impugnato decreto - contrariamente a quanto afferma il difensore - dà adeguatamente conto delle ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive con riferimento alla revoca della confisca del terreno in discorso, che vanno individuate preminentemente nella mancanza della prova dell'effettivo pagamento del prezzo dell'acquisto: a fronte dell'ipotizzata corresponsione di denaro contante, la Corte territoriale ne ha ritenuto l'inverosimiglianza, in considerazione dell'entità dell'importo (ben centomila euro), che peraltro non rientra nelle ipotesi di corresponsione "nei modi di legge", cui si fa riferimento nel contratto di compravendita. Dunque, è evidente che il decreto motiva adeguatamente in ordine alle ragioni che giustificano il mantenimento della confisca del bene in discorso, con la conseguenza che il ricorso, sotto questo ulteriore profilo, è aspecifico, posto che si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 43293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris