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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 03078/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8383-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 3444/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Venezia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 4800,00 a titolo risarcitorio, allegando che un assegno di traenza, emesso a nome di tale Covelli, era stato portato all’incasso presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] da altro soggetto, e che l’effettivo beneficiario aveva sporto denuncia per il mancato ricevimento del titolo (tanto che l’attrice aveva effettuato a favore di quest’ultimo un nuovo pagamento).

Pertanto, l’attrice, dolendosi della mancata diligenza delle Poste nell’accertamento dell’identità del soggetto il quale aveva presentato l’assegno all’incasso, chiedeva il risarcimento del danno.

La convenuta eccepiva l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda; avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello che, con sentenza del 2.9.19, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: non era stata dimostrata la responsabilità della convenuta poiché, a fronte della coincidenza del nominativo del beneficiario dell’assegno con quello del soggetto che ne aveva chiesto l’accredito sul libretto postale di risparmio, non era esigibile alcun altro accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 08383 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 s.p.a., considerato che lo stesso titolo non presentava alterazioni che ne ponessero in dubbio l’autenticità. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- ricorre in cassazione con unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l. assegni, 1176, c.2, 1218 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la Corte d’appello escluso la responsabilità contrattuale della convenuta, la quale non aveva fornito la prova liberatoria dell’illegittimo incasso dell’assegno, considerando altresì che il titolo non era stato contraffatto, ma trafugato e girato con firma apocrifa, essendo falsificato anche il documento di riconoscimento del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso, la cui autenticità non era stata verificata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è inammissibile.

Le questioni affrontate nel presente giudizio riguardano un assegno di traenza per indennizzo assicurativo emesso su disposizione della società assicurativa ([OSCURATO:PERSONA]) dalla banca trattaria (Banca SAI) ed inviato da questa al beneficiario a mezzo posta ordinaria.

L'assegno veniva pagato dalla negoziatrice [OSCURATO:PERSONA], previa identificazione, ad un soggetto che successivamente risultava non essere l'effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la società assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, aveva dovuto emettere altro assegno a favore dell'assicurato.

Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non Ric. 2020 n. 08383 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 trasferibile, affrontato nelle sentenze n.12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite.

Queste ultime, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione della legge n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr.

Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 07/10/1958; id.

Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999; id.

Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003; id.

Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006; id.

Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010; id.

Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10/11/2010; id.

Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 ed id.

Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016; Id.

Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016; id.

Corte Sez. 6- 3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968; id.

Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978; id.

Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983; id.

Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 11/10/1997) hanno affermato il seguente principio: « Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo Ric. 2020 n. 08383 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».

In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".

Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta.

Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, della legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il Ric. 2020 n. 08383 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, primo comma, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, secondo comma, c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.

Tanto rilevato, va osservato che la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse dimostrato- fornendo la prova liberatoria ex art. 1218 c.c.- di aver agito con la dovuta diligenza, ex art. 1176 c.c. in ordine alla vicenda della presentazione dell’assegno di traenza all’incasso da parte di soggetto munito di documento di riconoscimento, le cui generalità corrispondevano al prenditore del titolo.

Al riguardo, la ricorrente tende al riesame dei fatti inerenti alla questione della prospettata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; invero, la sentenza impugnata non merita censure in punto di diritto, sulla questione dell’omessa verifica della falsità del documento esibito dal possessore del titolo, avendo essa effettuato una corretta ricognizione delle norme invocate dalla ricorrente, in conformità dei suddetti principi fissati dalle SU, non essendo richiesta alla banca negoziatrice un livello di diligenza implicante ulteriori controlli all’atto dell’incasso (cfr.

SU, n. 14712/07 e 12477/18).

Peraltro, giova altresì rilevare che dagli atti è emerso che l’accensione del conto da parte del soggetto che ha presentato il titolo Ric. 2020 n. 08383 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 all’incasso era avvenuta anteriormente alla denuncia del furto del documento d’identità da parte del soggetto legittimo beneficiario dell’assegno di traenza.

Inoltre, nel caso di specie non può essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la "parte mobile" della clausola generale normativa) ad un "regolamento"-ABI (che raccomandava la verifica di documento di riconoscimento munito di foto) che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a "segnalare l'opportunità" a quest'ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori, e ciò peraltro con riferimento ad un richiamato mutamento giurisprudenziale in punto di interpretazione dell'art. 43 l. ass., da ritenersi - come sopra evidenziato – ormai superato, proprio grazie all'ultima pronuncia resa in sede nomofilattica da questa Corte (cfr. sent. n. 34108/19).

Né sono emerse nella fattispecie altre circostanze anomale espressive di mancata diligenza della banca negoziatrice nel pagamento del titolo, oggetto di specifica allegazione nel ricorso.

Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge.

Ric. 2020 n. 08383 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -7- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2021.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 08383 sez.

M1 - ud. 09-11-2021 -8- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8383-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 190, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t.; - intimata - avverso la sentenza n. 3444/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne innanzi al Tribunale di Venezia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 4800,00 a titolo risarcitorio, allegando che un assegno di traenza, emesso a nome di tale Covelli, era stato portato all’incasso presso uno sportello di [OSCURATO:PERSONA] da altro soggetto, e che l’effettivo beneficiario aveva sporto denuncia per il mancato ricevimento del titolo (tanto che l’attrice aveva effettuato a favore di quest’ultimo un nuovo pagamento). Pertanto, l’attrice, dolendosi della mancata diligenza delle Poste nell’accertamento dell’identità del soggetto il quale aveva presentato l’assegno all’incasso, chiedeva il risarcimento del danno. La convenuta eccepiva l’infondatezza della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda; avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose appello che, con sentenza del 2.9.19, la Corte territoriale ha respinto, osservando che: non era stata dimostrata la responsabilità della convenuta poiché, a fronte della coincidenza del nominativo del beneficiario dell’assegno con quello del soggetto che ne aveva chiesto l’accredito sul libretto postale di risparmio, non era esigibile alcun altro accertamento da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 08383 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 s.p.a., considerato che lo stesso titolo non presentava alterazioni che ne ponessero in dubbio l’autenticità. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- ricorre in cassazione con unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l. assegni, 1176, c.2, 1218 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la Corte d’appello escluso la responsabilità contrattuale della convenuta, la quale non aveva fornito la prova liberatoria dell’illegittimo incasso dell’assegno, considerando altresì che il titolo non era stato contraffatto, ma trafugato e girato con firma apocrifa, essendo falsificato anche il documento di riconoscimento del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso, la cui autenticità non era stata verificata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso è inammissibile. Le questioni affrontate nel presente giudizio riguardano un assegno di traenza per indennizzo assicurativo emesso su disposizione della società assicurativa ([OSCURATO:PERSONA]) dalla banca trattaria (Banca SAI) ed inviato da questa al beneficiario a mezzo posta ordinaria. L'assegno veniva pagato dalla negoziatrice [OSCURATO:PERSONA], previa identificazione, ad un soggetto che successivamente risultava non essere l'effettivo beneficiario del titolo, di guisa che la società assicuratrice, attrice nel giudizio risarcitorio, aveva dovuto emettere altro assegno a favore dell'assicurato. Tale vicenda si inscrive nel tema concernente la natura della responsabilità della banca negoziatrice di assegno non Ric. 2020 n. 08383 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 trasferibile, affrontato nelle sentenze n.12477 e 12478/2018 delle Sezioni Unite. Queste ultime, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione della legge n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3133 del 07/10/1958; id. Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 09/02/1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 12/03/2003; id. Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 22816 del 10/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 18183 del 25/08/2014 ed id. Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016; Id. Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016; id. Corte Sez. 6- 3, Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 09/07/1968; id. Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 05/07/1978; id. Sez. 1, Sentenza n. 686 del 25/01/1983; id. Sez. 1, Sentenza n. 9888 del 11/10/1997) hanno affermato il seguente principio: « Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo Ric. 2020 n. 08383 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.». In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore". Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le Sezioni Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, della legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il Ric. 2020 n. 08383 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare (conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, primo comma, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, secondo comma, c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave. Tanto rilevato, va osservato che la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse dimostrato- fornendo la prova liberatoria ex art. 1218 c.c.- di aver agito con la dovuta diligenza, ex art. 1176 c.c. in ordine alla vicenda della presentazione dell’assegno di traenza all’incasso da parte di soggetto munito di documento di riconoscimento, le cui generalità corrispondevano al prenditore del titolo. Al riguardo, la ricorrente tende al riesame dei fatti inerenti alla questione della prospettata responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; invero, la sentenza impugnata non merita censure in punto di diritto, sulla questione dell’omessa verifica della falsità del documento esibito dal possessore del titolo, avendo essa effettuato una corretta ricognizione delle norme invocate dalla ricorrente, in conformità dei suddetti principi fissati dalle SU, non essendo richiesta alla banca negoziatrice un livello di diligenza implicante ulteriori controlli all’atto dell’incasso (cfr. SU, n. 14712/07 e 12477/18). Peraltro, giova altresì rilevare che dagli atti è emerso che l’accensione del conto da parte del soggetto che ha presentato il titolo Ric. 2020 n. 08383 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -6- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 all’incasso era avvenuta anteriormente alla denuncia del furto del documento d’identità da parte del soggetto legittimo beneficiario dell’assegno di traenza. Inoltre, nel caso di specie non può essere riconosciuta alcuna natura precettiva ovvero cogente (come tale idonea ad integrare la "parte mobile" della clausola generale normativa) ad un "regolamento"-ABI (che raccomandava la verifica di documento di riconoscimento munito di foto) che non introduce, in realtà, alcuna prescrizione per gli associati, ma si limita solo a "segnalare l'opportunità" a quest'ultimi di adottare prassi operative virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere convenuti in giudizio in eventuali contenziosi risarcitori, e ciò peraltro con riferimento ad un richiamato mutamento giurisprudenziale in punto di interpretazione dell'art. 43 l. ass., da ritenersi - come sopra evidenziato – ormai superato, proprio grazie all'ultima pronuncia resa in sede nomofilattica da questa Corte (cfr. sent. n. 34108/19). Né sono emerse nella fattispecie altre circostanze anomale espressive di mancata diligenza della banca negoziatrice nel pagamento del titolo, oggetto di specifica allegazione nel ricorso. Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge. Ric. 2020 n. 08383 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -7- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 8383/2020 Numero sezionale 9847/2021 Numero di raccolta generale 3078/2022 Data pubblicazione 01/02/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 08383 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -8- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G
Sentenza Cassazione n. 03078/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris