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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20403/2023

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igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28818/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) s.c.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, per procura a margine del controricorso, dalla Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 5301/2018, depositata in data4 giugno 2018, notificata in data 15 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. s .c.p.a . aveva proposto appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale con la quale era stata respinta la domanda proposta per l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso parziale del credito IVA relativo al periodo di imposta 1999.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto il gravame affermando che l'istanza di sollecito al rimborso delle cd. poste non contestate era giustificata non dall'effetto interruttivo disciplinato dall'art. 2943 cod. civ., quanto da quello previsto dall'art. 2944 c od. civ., dovendo essere individua to nell'avviso di rettifica notificato dall'Amministrazione in data 26 marzo 2004 un riconoscimento del debito da parte del debitore; dalla lettura del testo del predetto atto si evinceva con chiarezza che l'Ufficio aveva formalmente riconosciuto il credito per rimborso dell'IVA di vecchie lire 1.937.454.000, pari a euro 1.000.611,48 e che dalle motivazioni dell'atto impugnato (ed anche dalle successive difese in giudizio) non si traeva alcun argomento teso a confutare la tesi della contribuente del riconoscimento del debito; di conseguenza, al predetto atto del 2004, qualificato come riconoscimento del debito, andava attribuita efficacia interruttiva della prescrizione con la conseguenza che alla data del sollecito (20 novembre 2012) il termine ordinario di prescrizione (la cui applicabilità era pacifica tra le parti) non era spirato.3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.

4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe memoria. 5.L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. 6.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in via subordinata, rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1988 e 2944 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, cod. civ..

I giudici di secondo grado erroneamente avevano attribuito natura di riconoscimento del debito al provvedimento con il quale l'Ufficio aveva soltanto rettificato parte delle operazioni passive dichiarate dalla società ai fini IVA, con la conseguente rettifica dell'Iva ammessa in detrazione; l'Ufficio avrebbe ben potuto, successivamente, disconoscere anche la restante parte di operazioni passive per qualsiasi fatto o atto intervenuto, considerando il provvedimento di rettifica quale accertamento di natura parziale; dunque, poiché il rimborso in contestazione era stato richiesto nel 2000, il diritto del contribuente si era estinto per prescrizione nel 2010, per cui l'istanza di rimborso presentata il 20 novembre 2012 era chiaramente intempestiva. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva affermato che dal contenuto dell'avviso di rettifica notificato nel 2004 si evinceva «con chiarezza» che l 'Amministrazione finanziaria ave sse riconosciuto la sussistenza del credito per rimborso IVA di euro 1.000.611,48, ma non si comprendeva come i giudici di secondo grado avessero ritenuto di attribuire al predetto atto il valore di riconoscimento di undebito, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della motivazione del citato atto impositivo (testualmente riportata alle pagine 6e 7 del ricorso per cassazione).

2.1. Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria rispetto al primo, è , innanzi tutto, ammissibile, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione» (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24555; Cass., 7 settembre 2007) 2.3 E' orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione).

Dunque, lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., 5 luglio 2022, n. 21302). 2.4Con specifico riferimento al tema del riconoscimento del diritto al rimborso, l giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ribadire che la giurisdizione del giudice tributario possa essere esclusa solo nel caso in cui «l'amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, così che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato» ( Cass., 7 maggio 2021, n. 12150; Cass., Sez.

U., 15 ottobre 2009, n. 21893; Cass., Sez.

U., 13 settembre 2005, n.18120;Cass., Sez.

U., 22 luglio 2002, n. 10725).

Occorre cioè un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia dell'ammontare dello stesso debito. 2.5 Inoltre, questa Corte ha affermato che « Ai fini della interruzione della prescrizione, il riconoscimento del diritto, è configurabile in presenza, non solo, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche dell'esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell'effetto interruttivo» (Cass., 18 giugno 2020, n. 11803; Cass., 15 giugno 2018, n. 15893). 2.6Ciò posto, nel caso in esame, la società contribuente, con modello VR dell'11 febbraio 2000, aveva presentato istanza di rimborso del credito Iva maturato con riferimento all'anno 1999 ed esposto nella dichiarazione annuale, per un importo complessivo pari a vecchie lire 9.359.379,00 (euro 4.833.715,85).

L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di accertamento n.

RE5030100165/2004, notificato il 26 marzo 2004, aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione annuale Iva, disconoscendo alcune delle operazioni passive e riducendo il credito Iva esposto in dichiarazione a vecchie lire 7.421.925,00 (euro 3.833.104,37).

Con successiva istanza del 20 novembre 2012, nelle more del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato in data 26 marzo 2004, la società chiedeva il rimborso della parte non disconosciuta del credito Iva esposto nella dichiarazione del 1999, pari a vecchie lire 1. 937.454,00 (euro 1.000.611,48), ovvero alla differenza tra euro 4.833.715,85 (somma inizialmente richiesta a titolo di rimborso Iva ) ed euro 3.833.104,37 (somma riconosciuta con l'avvisodi accertamento notificato in data 26 marzo 2004).

L'avviso di accertamento n.

RE5030100165/2004, notificato il 26 marzo 2004, era stato, poi, annullato dall'ufficio in sede di autotutela, in seguito ad un istanza di annullamento presentata dalla società in data 27 marzo 2013, con provvedimento prot. n. 87363 del 23 settembre 2013 e il giudizio che aveva ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento annullato in via di autotutela si era chiuso per cessazione della materia del contendere con ordinanza di questa Corte n. 7093 del 20 febbraio 2014.

La società aveva, poi, chiesto, con istanza del 2 agosto 2016 il rimborso dell'intera eccedenza dell'imposta esposta nella dichiarazione Iva 1999 e richiesta a rimborso con la presentazione del modello VR in data 11 febbraio 2000 per complessivi euro 4.833.715,85 e l'Ufficio aveva accolto parzialmente la richiesta riconoscendo soltanto il credito Iva di euro 3.833.104,37, affermando che per la restante parte il credito si era prescritto per decorso di dieci anni dalla data della richiesta di rimborso. 2.7Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha affermato che nell'avviso di rettifica notificato dall'Amministrazionein data 26 marzo 2004doveva essere individuato un riconoscimento di debito, che aveva efficacia interruttiva della prescrizione, con la conseguenza che alla data del sollecito (20 novembre 2012) il termine ordinario di prescrizione non era spirato; in particolare, dalla lettura del testo del predetto atto si evinceva con chiarezza che l'Ufficio aveva formalmente riconosciuto il credito per rimborso dell'IVA di vecchie lire 1.937.454.000, pari a euro 1.000.611,48 e che dalle motivazioni dell'atto impugnato (ed anche dalle successive difese in giudizio) non si traeva alcun argomento teso a confutare la tesi della contribuente del riconoscimento del debito. 2.8Si tratta di una motivazione che è pesantemente afflitta del vizio di motivazione apparente, in quanto dalla frase «dalla lettura del testo del predetto atto si evinceva con chiarezza che l'Ufficio aveva formalmente riconosciuto il credito per rimborso dell'IVA» non è possibile individuare il percorso argomentativo seguito dai giudici per ritenere che l'avviso di accertamento del 26 marzo 2004configurasse un riconoscimento di debito e avesse , dunque, efficacia interruttiva , né si disvelano le coordinate del ragionamento che hanno condotto i giudici di secondo grado ad affermare l'esistenza di un riconoscimento del debito; ciò, peraltro, tenuto conto del lo specifico contenuto di detto avviso, trascritto alle pagine 6 e 7 del ricorso per cassazione, e della circostanza che, in ogni caso, detto avviso era stato annullato dall'Amministrazione finanziaria, sulla base di un'istanza presentata dalla società in data 27 marzo 2013, con provvedimento prot. n. 87363 del 23 settembre 2013, con la conseguenza che i giudici di secondo grado dovevano anche chiarire come il contenuto di detto avviso (anche nella parte riportata, a pag. 6 del controricorso) potesse valer e quale riconoscimento del credito Iva da parte dell'Amministrazione, dovendosi ribadire, per quanto diffusamente rilevato, che è necessario che l'Amministrazione formalmente riconosca il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, così che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, l'ammontare del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato;sotto tale specifico profilo, la Commissione tributaria regionale doveva anche tenere in considerazione il fatto che l'Amministrazione aveva riconosciuto un rimborso parziale dell'importo preteso dalla società contribuente, fatto rilevante ai fini di ritenere sussistente un form ale riconoscimento da parte della medesima amministrazione anche d ell'ammontare del credito Iva oggetto della domanda di rimborso.

3. Il primo motivo, in ragione dell'accoglimento del secondo, deve ritenersi assorbito. 4.Per le ragioni di cui sopra, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondomotivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28818/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]) s.c.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, per procura a margine del controricorso, dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 11. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 5301/2018, depositata in data4 giugno 2018, notificata in data 15 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. s .c.p.a . aveva proposto appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale con la quale era stata respinta la domanda proposta per l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso parziale del credito IVA relativo al periodo di imposta 1999. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto il gravame affermando che l'istanza di sollecito al rimborso delle cd. poste non contestate era giustificata non dall'effetto interruttivo disciplinato dall'art. 2943 cod. civ., quanto da quello previsto dall'art. 2944 c od. civ., dovendo essere individua to nell'avviso di rettifica notificato dall'Amministrazione in data 26 marzo 2004 un riconoscimento del debito da parte del debitore; dalla lettura del testo del predetto atto si evinceva con chiarezza che l'Ufficio aveva formalmente riconosciuto il credito per rimborso dell'IVA di vecchie lire 1.937.454.000, pari a euro 1.000.611,48 e che dalle motivazioni dell'atto impugnato (ed anche dalle successive difese in giudizio) non si traeva alcun argomento teso a confutare la tesi della contribuente del riconoscimento del debito; di conseguenza, al predetto atto del 2004, qualificato come riconoscimento del debito, andava attribuita efficacia interruttiva della prescrizione con la conseguenza che alla data del sollecito (20 novembre 2012) il termine ordinario di prescrizione (la cui applicabilità era pacifica tra le parti) non era spirato.3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe memoria. 5.L’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. 6.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in via subordinata, rigettarlo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.1988 e 2944 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, cod. civ.. I giudici di secondo grado erroneamente avevano attribuito natura di riconoscimento del debito al provvedimento con il quale l'Ufficio aveva soltanto rettificato parte delle operazioni passive dichiarate dalla società ai fini IVA, con la conseguente rettifica dell'Iva ammessa in detrazione; l'Ufficio avrebbe ben potuto, successivamente, disconoscere anche la restante parte di operazioni passive per qualsiasi fatto o atto intervenuto, considerando il provvedimento di rettifica quale accertamento di natura parziale; dunque, poiché il rimborso in contestazione era stato richiesto nel 2000, il diritto del contribuente si era estinto per prescrizione nel 2010, per cui l'istanza di rimborso presentata il 20 novembre 2012 era chiaramente intempestiva. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva affermato che dal contenuto dell'avviso di rettifica notificato nel 2004 si evinceva «con chiarezza» che l 'Amministrazione finanziaria ave sse riconosciuto la sussistenza del credito per rimborso IVA di euro 1.000.611,48, ma non si comprendeva come i giudici di secondo grado avessero ritenuto di attribuire al predetto atto il valore di riconoscimento di undebito, alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e della motivazione del citato atto impositivo (testualmente riportata alle pagine 6e 7 del ricorso per cassazione). 2.1. Il secondo motivo, la cui trattazione è prioritaria rispetto al primo, è , innanzi tutto, ammissibile, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all'applicazione di specifiche norme di diritto, rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione» (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24555; Cass., 7 settembre 2007) 2.3 E' orientamento consolidato di questa Corte ritenere che gli estremi della dedotta doglianza di nullità processuale della sentenza, per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente, siano integrati nell'ipotesi di «assenza» della motivazione, quando cioè «non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione», non configurabile nel caso di «una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata» (cfr. Cass., 15 novembre 2019, n. 29721) ovvero nel caso di «motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado» (cfr. Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112) ovvero (è quello che rileva in questa sede) qualora la motivazione «risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; ipotesi ravvisata anche in caso di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione», Cass., 25 giugno 2018, n. 16611).Questa Corte ha, inoltre, affermato che «costituisce ius receptum il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata» (Cass., 8 settembre 2022, n. 26477, in motivazione). Dunque, lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., 5 luglio 2022, n. 21302). 2.4Con specifico riferimento al tema del riconoscimento del diritto al rimborso, l giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ribadire che la giurisdizione del giudice tributario possa essere esclusa solo nel caso in cui «l'amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, così che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato» ( Cass., 7 maggio 2021, n. 12150; Cass., Sez. U., 15 ottobre 2009, n. 21893; Cass., Sez. U., 13 settembre 2005, n.18120;Cass., Sez. U., 22 luglio 2002, n. 10725). Occorre cioè un esplicito riconoscimento sia della sussistenza del debito gravante sull'amministrazione, sia dell'ammontare dello stesso debito. 2.5 Inoltre, questa Corte ha affermato che « Ai fini della interruzione della prescrizione, il riconoscimento del diritto, è configurabile in presenza, non solo, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche dell'esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell'effetto interruttivo» (Cass., 18 giugno 2020, n. 11803; Cass., 15 giugno 2018, n. 15893). 2.6Ciò posto, nel caso in esame, la società contribuente, con modello VR dell'11 febbraio 2000, aveva presentato istanza di rimborso del credito Iva maturato con riferimento all'anno 1999 ed esposto nella dichiarazione annuale, per un importo complessivo pari a vecchie lire 9.359.379,00 (euro 4.833.715,85). L'Agenzia delle Entrate, con l'avviso di accertamento n. RE5030100165/2004, notificato il 26 marzo 2004, aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione annuale Iva, disconoscendo alcune delle operazioni passive e riducendo il credito Iva esposto in dichiarazione a vecchie lire 7.421.925,00 (euro 3.833.104,37). Con successiva istanza del 20 novembre 2012, nelle more del processo avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato in data 26 marzo 2004, la società chiedeva il rimborso della parte non disconosciuta del credito Iva esposto nella dichiarazione del 1999, pari a vecchie lire 1. 937.454,00 (euro 1.000.611,48), ovvero alla differenza tra euro 4.833.715,85 (somma inizialmente richiesta a titolo di rimborso Iva ) ed euro 3.833.104,37 (somma riconosciuta con l'avvisodi accertamento notificato in data 26 marzo 2004). L'avviso di accertamento n. RE5030100165/2004, notificato il 26 marzo 2004, era stato, poi, annullato dall'ufficio in sede di autotutela, in seguito ad un istanza di annullamento presentata dalla società in data 27 marzo 2013, con provvedimento prot. n. 87363 del 23 settembre 2013 e il giudizio che aveva ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento annullato in via di autotutela si era chiuso per cessazione della materia del contendere con ordinanza di questa Corte n. 7093 del 20 febbraio 2014. La società aveva, poi, chiesto, con istanza del 2 agosto 2016 il rimborso dell'intera eccedenza dell'imposta esposta nella dichiarazione Iva 1999 e richiesta a rimborso con la presentazione del modello VR in data 11 febbraio 2000 per complessivi euro 4.833.715,85 e l'Ufficio aveva accolto parzialmente la richiesta riconoscendo soltanto il credito Iva di euro 3.833.104,37, affermando che per la restante parte il credito si era prescritto per decorso di dieci anni dalla data della richiesta di rimborso. 2.7Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha affermato che nell'avviso di rettifica notificato dall'Amministrazionein data 26 marzo 2004doveva essere individuato un riconoscimento di debito, che aveva efficacia interruttiva della prescrizione, con la conseguenza che alla data del sollecito (20 novembre 2012) il termine ordinario di prescrizione non era spirato; in particolare, dalla lettura del testo del predetto atto si evinceva con chiarezza che l'Ufficio aveva formalmente riconosciuto il credito per rimborso dell'IVA di vecchie lire 1.937.454.000, pari a euro 1.000.611,48 e che dalle motivazioni dell'atto impugnato (ed anche dalle successive difese in giudizio) non si traeva alcun argomento teso a confutare la tesi della contribuente del riconoscimento del debito. 2.8Si tratta di una motivazione che è pesantemente afflitta del vizio di motivazione apparente, in quanto dalla frase «dalla lettura del testo del predetto atto si evinceva con chiarezza che l'Ufficio aveva formalmente riconosciuto il credito per rimborso dell'IVA» non è possibile individuare il percorso argomentativo seguito dai giudici per ritenere che l'avviso di accertamento del 26 marzo 2004configurasse un riconoscimento di debito e avesse , dunque, efficacia interruttiva , né si disvelano le coordinate del ragionamento che hanno condotto i giudici di secondo grado ad affermare l'esistenza di un riconoscimento del debito; ciò, peraltro, tenuto conto del lo specifico contenuto di detto avviso, trascritto alle pagine 6 e 7 del ricorso per cassazione, e della circostanza che, in ogni caso, detto avviso era stato annullato dall'Amministrazione finanziaria, sulla base di un'istanza presentata dalla società in data 27 marzo 2013, con provvedimento prot. n. 87363 del 23 settembre 2013, con la conseguenza che i giudici di secondo grado dovevano anche chiarire come il contenuto di detto avviso (anche nella parte riportata, a pag. 6 del controricorso) potesse valer e quale riconoscimento del credito Iva da parte dell'Amministrazione, dovendosi ribadire, per quanto diffusamente rilevato, che è necessario che l'Amministrazione formalmente riconosca il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, così che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, l'ammontare del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato;sotto tale specifico profilo, la Commissione tributaria regionale doveva anche tenere in considerazione il fatto che l'Amministrazione aveva riconosciuto un rimborso parziale dell'importo preteso dalla società contribuente, fatto rilevante ai fini di ritenere sussistente un form ale riconoscimento da parte della medesima amministrazione anche d ell'ammontare del credito Iva oggetto della domanda di rimborso. 3. Il primo motivo, in ragione dell'accoglimento del secondo, deve ritenersi assorbito. 4.Per le ragioni di cui sopra, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondomotivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto
Sentenza Cassazione n. 20403/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris