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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 593/2025

ECLI:EU:C:2025:380
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 279/24 AY contro [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Ambito di applicazione – Contratto concluso tra un professionista e un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Direzione dell’attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la conclusione del contratto contenente una clausola sulla scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) – Esclusioni – Servizi di investimento – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive »

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) ai sensi dell’articolo 267 TFUE verte sull’interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( 2 ), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 3 ).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AY, consumatore domiciliato in Italia, e la [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG, una banca con sede in Austria (in prosieguo: la «banca») in merito alle perdite subite da AY in conseguenza dell’acquisto di prodotti finanziari.

AY ha presentato dinanzi ai giudici austriaci una domanda di risarcimento danni per tali perdite, con la motivazione che la banca gli avrebbe fornito informazioni e consigli errati.

AY sostiene che la banca ha diretto la sua attività verso l’Italia e che la clausola convenuta che designa la legge applicabile dovrebbe essere disapplicata, in quanto la legge italiana è per lui più vantaggiosa della legge austriaca.

Alla luce del diritto italiano, egli sostiene che la banca avrebbe violato i suoi obblighi precontrattuali e di informazione.

La banca, per contro, ritiene valida la scelta del diritto austriaco.

Secondo la banca, le transazioni effettuate sono state tutte richieste da AY, che ha scelto investimenti senza farsi consigliare.

Tali operazioni costituivano investimenti che AY riteneva adeguati alla sua situazione, di modo che la banca non può essere ritenuta responsabile ai sensi del diritto austriaco. 3.

La presente causa offre alla Corte l’occasione di sviluppare la propria giurisprudenza in materia di contratti conclusi da consumatori.

Più concretamente, la Corte dovrà pronunciarsi per la prima volta sulla questione se, per realizzare l’obiettivo di tutela del consumatore, occorra imporre un cambiamento della normativa nazionale applicabile a un contratto a causa di atti materiali compiuti da un professionista nel corso della vigenza di detto contratto, nonostante il fatto che le parti contraenti abbiano inizialmente convenuto l’applicazione della normativa di un determinato Stato membro.

Nei limiti in cui considerazioni legate alla certezza del diritto possano ostare a una siffatta interpretazione del diritto dell’Unione, spetterà alla Corte bilanciare attentamente gli interessi summenzionati, senza tuttavia perdere di vista il principio dell’autonomia privata, che riveste un ruolo cruciale nel diritto contrattuale.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Il regolamento (CE) n. 593/2008

4. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 593/2008, intitolato «Libertà di scelta», dispone quanto segue: «1.

Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso.

Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento.

Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi».

5. L’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, di tale regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», prevede quanto segue: «1.

Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o

b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto rientri nell’ambito di dette attività.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo

3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.

3. Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti:

a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente; (...)

d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario; (...)»

2. La direttiva 93/13

6. L’articolo 3 della direttiva 93/13, al suo paragrafo 1, così dispone: «Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

B. Il diritto austriaco 7.

L’articolo 879, paragrafo 3, dell’[OSCURATO:PERSONA] (codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB») prevede quanto segue: «Una clausola contrattuale che compare nelle condizioni generali o nei contratti di adesione e non stabilisce una delle prestazioni principali delle parti è automaticamente nulla se pregiudica gravemente una parte, tenendo conto di tutte le circostanze».

III. Fatti all’origine del procedimento principale, procedimento principale e questioni pregiudiziali

8. Nel 2013 AY, residente in Italia, ha aperto un conto corrente e un conto deposito in titoli presso la banca, la cui sede si trova in Austria.

9. A tal fine, AY si è inizialmente recato presso un’agenzia della banca in Austria e successivamente ha inviato dall’Italia la richiesta di apertura di conto, da lui sottoscritta, nonché i documenti relativi al «profilo cliente» richiesti dalla banca.

Conformemente alle condizioni generali della banca, che gli sono state consegnate, il diritto austriaco disciplinava tutti i rapporti giuridici tra le parti.

10. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che, al momento della firma del contratto, AY ha optato per un «relazione senza consulenza» e che, successivamente, nonostante il suo profilo cliente sia stato più volte aggiornato, AY ha sempre scelto espressamente solo operazioni «senza consulenza».

11. Nel settembre 2015 e nel giugno 2016, AY ha sottoscritto, tramite la banca, titoli di debito non garantiti (exchange traded notes; in prosieguo: le «ETN»), che ha rivenduto nel luglio 2016, conseguendo un guadagno.

12. Successivamente, nell’ottobre 2016, AY ha partecipato ad un evento organizzato da un’impresa di investimento italiana a Padova (Italia) nel corso del quale l’amministratore dell’impresa ha presentato un fondo il cui portafoglio comprendeva i titoli summenzionati.

Ha partecipato a tale evento anche un dipendente della banca al fine di presentarla agli investitori presenti.

13. Tra l’ottobre 2017 e il febbraio 2018 AY ha acquistato, di propria iniziativa, ulteriori quote di ETN tramite la banca.

Inoltre, sempre nell’ottobre 2017, AY ha acquistato, tramite la banca, quote del fondo presentato nel corso dell’evento di Padova.

14. Infine, ritenendo di aver subito una perdita finanziaria a causa degli acquisti di obbligazioni e di quote di fondi realizzati a partire dal mese di ottobre 2017, AY ha chiesto alla banca il risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 140 217,10, maggiorato degli interessi, delle spese e degli accessori, a titolo di inadempimento del suo obbligo di consulenza e di informazione.

15. A sostegno della sua domanda, AY ha fatto valere, in sostanza, che la clausola che designava la legge applicabile contenuta nelle condizioni generali era illegittima e che, pertanto, egli poteva avvalersi della tutela delle disposizioni imperative del diritto in vigore nel suo paese di residenza abituale, l’Italia, che gli sono più favorevoli.

Secondo la normativa italiana, infatti, la banca sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di informazione e i contratti relativi agli acquisti di obbligazioni e di quote di fondi di cui trattasi sarebbero, di conseguenza, nulli.

16. I giudici di grado inferiore hanno respinto la domanda di AY.

Essi hanno considerato che, tenuto conto dell’accordo concluso tra le parti, era applicabile la legge austriaca.

Inoltre, poiché AY non ha utilizzato alcun servizio della banca in Italia in qualità di cliente «senza consulenza», che si tratti di consulenza in materia di investimenti o di altro tipo, era applicabile la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008, cosicché AY non avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni alle quali non è possibile derogare convenzionalmente in forza della legge che sarebbe stata applicabile, in mancanza di scelta, in base ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo.

17. AY ha proposto ricorso per cassazione ( Revision ) dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), giudice del rinvio.

Dinanzi a tale giudice, AY precisa, in primo luogo, che la sua domanda verte unicamente sulle operazioni effettuate dopo l’evento dell’ottobre 2016 in Italia poiché, in occasione di tale evento, la banca aveva attivamente promosso gli investimenti controversi in Italia, dirigendo così le sue attività verso il mercato italiano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

18. In secondo luogo, AY ribadisce che la clausola della scelta della legge applicabile dovrebbe essere esclusa in quanto abusiva, poiché egli non era stato informato, in quanto consumatore, del fatto che poteva avvalersi della tutela assicuratagli dalle disposizioni vincolanti del paese di residenza abituale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008.

19. In terzo luogo, AY afferma che la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 non è applicabile nel caso di specie poiché la banca dispone di un sito Internet in lingua inglese sul quale egli, in qualità di consumatore italiano, poteva visualizzare tutti i movimenti del conto, stampare gli estratti conto e ottenere informazioni, pareri e analisi.

In sostanza, la banca forniva servizi di investimento online in Italia, il suo Stato di residenza, senza che fosse necessaria la sua presenza fisica in Austria.

20. Alla luce di quanto precede, AY conclude che i contratti di servizi finanziari che ha sottoscritto in qualità di consumatore per le operazioni di cui trattasi sarebbero quindi disciplinati, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, dalla normativa italiana più favorevole ad AY, il che comporterebbe la nullità di tali contratti.

21. Il giudice del rinvio dichiara, in via preliminare, che AY ha sempre agito in qualità di consumatore, sia al momento dell’instaurazione del rapporto commerciale sia al momento dell’emissione degli ordini di acquisto di prodotti finanziari controversi.

Tuttavia, all’epoca dell’instaurazione del rapporto commerciale, le condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 non sussistevano ancora, in quanto la banca non esercitava ancora alcuna attività in Italia e non aveva ancora diretto la sua attività verso tale paese.

22. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, all’inizio del rapporto commerciale, le parti avevano validamente scelto la legge austriaca, tanto più che, anche in assenza di scelta della legge applicabile, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008, il contratto concluso tra AY e la banca, in quanto contratto di prestazione di servizi bancari, sarebbe stato soggetto a tale legge.

23. Il giudice del rinvio si chiede pertanto, in primo luogo, se la realizzazione, nel corso di un rapporto commerciale continuativo già consolidato, delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 abbia come conseguenza che gli effetti giuridici di tale disposizione si applichino alle operazioni compiute successivamente a tale realizzazione nonostante la validità della scelta della legge applicabile operata dalle parti al momento dell’instaurazione di tale rapporto.

Il giudice del rinvio ritiene, infatti, che non vi sia alcun dubbio che la banca abbia «diretto» la sua attività verso lo Stato di residenza del consumatore dopo il 2016 e che gli ordini successivi effettuati da AY potessero essere ricollegati a tale attività, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 4 ).

Di conseguenza, l’articolo 6 di tale regolamento sarebbe applicabile, in linea di principio, a partire da tale momento.

24. In secondo luogo, supponendo che l’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 sia applicabile, il giudice del rinvio si chiede se le condizioni della deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento siano soddisfatte nel procedimento principale.

Tale giudice si chiede, in particolare, se possa essere trasposto al caso di specie il criterio che risulta dalla sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827), secondo cui occorre verificare se dalla «natura» stessa dei servizi risulti che questi ultimi possono essere forniti, nel loro insieme, solo al di fuori dello Stato di residenza abituale del consumatore al fine di stabilire se detti servizi rientrino nell’ambito di applicazione di tale deroga.

Nel caso di specie, detto giudice sottolinea che il fatto che AY potesse emettere i suoi ordini di acquisto dall’Italia attraverso i mezzi di telecomunicazione, accedere al sito Internet della banca in lingua inglese e consultarvi i suoi conti, sarebbero argomenti che depongono contro la prestazione «esclusiva» del servizio in Austria.

25. In terzo luogo, supponendo che sia applicabile l’articolo 6 del regolamento n. 593/2008, ma non l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se una clausola sulla scelta della legge conclusa prima che siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 6 di detto regolamento debba essere considerata abusiva, dopo la realizzazione di tali condizioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, qualora tale clausola non informi sulle conseguenze giuridiche previste dall’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

26. Date siffatte circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli effetti giuridici degli ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati, in virtù di un rapporto commerciale continuativo, da un consumatore residente nello Stato A (nel caso in esame, l’Italia) a una banca stabilita nello Stato B (nel caso in esame, l’Austria) debbano essere valutati ai sensi della normativa risultante dall’articolo 6 del regolamento [n. 593/2008], qualora le condizioni per l’applicazione di detta disposizione sussistessero al momento dell’effettuazione dei singoli ordini, ma non della costituzione del rapporto commerciale e le parti avessero scelto in questo momento, in forza dell’articolo 3 d[i tale] regolamento, la legge dello Stato B con riguardo all’intero rapporto.

Qualora venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:: 2) Se la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento [n. 593/2008] trovi applicazione nel caso in cui una banca provvede, sulla base di un contratto, all’apertura di conti a favore di un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e successivamente, sulla base di ordini effettuati da detto consumatore, all’acquisto, per conto di quest’ultimo, di prodotti finanziari imputati a detti conti, essendo consentito al consumatore di effettuare gli ordini (anche) attraverso mezzi di comunicazione a distanza.

Qualora vengano fornite una risposta affermativa alla prima questione e una risposta negativa alla seconda questione:: 3) Se la scelta della legge applicabile effettuata prima che siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 6 del regolamento [n. 593/2008] debba considerarsi abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [93/13], una volta soddisfatte tali condizioni, qualora [nella clausola che designa la legge applicabile] non venga fatto riferimento agli effetti giuridici dell’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

27. La decisione di rinvio, datata 8 aprile 2024, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 22 aprile 2024.

28. Le parti nel procedimento principale, il governo ceco e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

29. Nella riunione generale del 4 febbraio 2025, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura.

V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari

30. Il regolamento n. 593/2008 contiene norme sul conflitto di leggi che consentono di determinare la legge degli Stati membri applicabile alle obbligazioni contrattuali.

L’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento è determinato dal suo articolo 1, secondo il quale detto regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.

Sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 593/2008 le materie elencate al suo articolo 1, paragrafo

2. Se l’obbligazione contrattuale di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, la legge applicabile sarà determinata in base alle norme sul conflitto di leggi di quest’ultimo.

Conformemente all’articolo 3 di detto regolamento, si applica il principio della libertà di scelta, vale a dire che le parti possono, in linea di principio, designare liberamente la legge applicabile al loro contratto.

In mancanza di una scelta espressa o implicita della legge, la legge applicabile è generalmente determinata dall’articolo 4 del medesimo regolamento, che prevede regole di collegamento diverse per diversi tipi di contratti, nonché dagli articoli 5 e seguenti del regolamento n. 593/2008, che si applicano a tipi particolari di contratti.

31. Nell’esercizio dei poteri conferitigli nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale ha effettuato una serie di constatazioni che consentono di qualificare le obbligazioni contrattuali di cui trattasi.

Anzitutto, dalla decisione di rinvio risulta che AY è un «consumatore» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che, grazie alla sua esperienza professionale, egli disponga di un’ottima comprensione delle operazioni finanziarie nonché del mercato dei capitali e del mercato finanziario.

A tale consumatore si oppone la banca che ha fornito a quest’ultimo servizi finanziari in quanto «professionista», ai sensi della medesima disposizione.

Inoltre, le obbligazioni contrattuali tra AY e la sua banca sono di natura «civile», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, cosicché rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo.

Infine, esiste «una circostanza che comporta un conflitto di leggi», dato che la banca si basa sul diritto austriaco, inizialmente convenuto tra le parti, mentre AY invoca il diritto italiano per far valere i propri diritti.

32. Da tutti questi elementi risulta che le norme di conflitto di cui all’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 relative ai «contratti conclusi da consumatori» sono applicabili alla presente causa.

Esse costituiscono anche l’oggetto del procedimento principale.

Le questioni pregiudiziali, che saranno esaminate nell’ordine in cui sono state sollevate, riguardano in particolare l’interpretazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 6 di tale regolamento.

Solo la terza questione pregiudiziale verte sulla direttiva 93/13, la quale non riguarda direttamente le norme sul conflitto di leggi, ma piuttosto il contenuto delle disposizioni contrattuali.

Essa solleva importanti aspetti legati al rapporto tra i diversi atti normativi dell’Unione.

Nell’ambito della mia analisi, spiegherò l’obiettivo legislativo di tali disposizioni nonché la loro correlazione.

B. Sulla prima questione pregiudiziale

33. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 si applichi all’acquisto di prodotti finanziari mentre le condizioni di tale articolo, soddisfatte al momento di tali operazioni, non lo erano ancora al momento della conclusione del contratto sottostante a tali operazioni.

34. In caso di risposta affermativa a tale questione, sarebbe applicabile, nel caso di specie, il diritto italiano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008.

In caso di risposta negativa, sarebbe applicabile il diritto austriaco in forza della clausola che designa la legge applicabile, convenuta conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

1. Sul diritto applicabile convenuto in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008

35. Poiché la prima questione è formulata in termini astratti, occorre precisare, nell’interesse di una migliore comprensione delle questioni giuridiche, che il giudice del rinvio parte dalla premessa che le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 siano state soddisfatte successivamente, vale a dire dopo la conclusione del contratto , per il fatto che la banca ha diretto la sua attività professionale verso lo Stato di residenza abituale di AY.

36. Come risulta dalla decisione di rinvio, nulla consente di concludere che la banca abbia esercitato un’attività professionale in Italia o, in qualsiasi modo, vi abbia diretto un’attività professionale al momento della conclusione di tale contratto .

In origine, pertanto, non vi era alcuna ragione oggettiva per dubitare dell’applicabilità del diritto austriaco. 37.

Infatti, nella richiesta di apertura firmata da AY nel 2013, quest’ultimo ha accettato che le condizioni generali, che includevano anche la clausola che designava la legge applicabile, fossero «alla base del [loro] rapporto commerciale attuale e futuro».

Pertanto, dal suo tenore letterale univoco, la clausola che designava la legge applicabile, il diritto austriaco, era destinata ad applicarsi anche alle operazioni future effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti.

2. Sulla possibilità di un cambiamento a posteriori della legge applicabile al contratto quadro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008

38. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, dopo l’inizio del rapporto commerciale nel 2013, la banca abbia adottato un comportamento che giustifica una nuova valutazione giuridica delle circostanze.

Più specificamente, il giudice del rinvio fa valere, in primo luogo, che dalla presentazione della banca in occasione dell’evento che ha avuto luogo a Padova nell’ottobre 2016 risulta che quest’ultima aveva attivamente effettuato la sua promozione in Italia e aveva quindi diretto le sue attività verso il mercato italiano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

Il giudice del rinvio spiega, in secondo luogo, che anche gli ordini successivi effettuati da AY rientravano nell’ambito di tale attività.

39. Sebbene spetti al giudice del rinvio e sotto la sua responsabilità procedere alla qualificazione giuridica dei fatti ( 5 ), occorre, ai fini delle presenti conclusioni, esaminare preliminarmente se tale nuova valutazione giuridica della situazione sia giustificata.

Tale approccio consente di evitare di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione che non può applicarsi in tali circostanze e mira a fornire una risposta utile a detto giudice.

Esaminerò quindi brevemente, in un primo tempo, la questione se le considerazioni espresse dal giudice del rinvio siano sufficienti per concludere che le condizioni legali di applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 sono soddisfatte nel caso di specie, per chiedermi, in un secondo tempo, se gli effetti giuridici perseguiti da AY, vale a dire un cambiamento della legge applicabile, possano verificarsi in tali circostanze. a) Sulla sussistenza formale delle condizioni di legge

40. La prima questione richiederebbe una risposta in senso affermativo se la banca avesse effettivamente diretto la sua attività professionale verso il paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, come suggerisce il giudice del rinvio.

41. Ciò dipende dall’interpretazione della citata disposizione, in particolare dal significato della nozione di attività professionale «diretta verso» lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale.

A tal riguardo, va osservato che il regolamento n. 593/2008 non contiene alcuna definizione di tale nozione, che non è stata ancora oggetto di interpretazione da parte della Corte.

42. Tuttavia, occorre rilevare che tale nozione è molto simile a quella contenuta nell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 6 ) e, attualmente, nell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 7 ).

In forza di tale disposizione, la determinazione del giudice competente a definire una controversia avviene in base alla nozione di attività professionale «diretta verso» lo Stato membro nel cui territorio il consumatore ha il domicilio.

In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha interpretato tale nozione nella sentenza pronunciata nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 8 ), cosicché tale giurisprudenza pertinente potrebbe rivelarsi utile.

43. Il fatto che tale disposizione, come quella di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008, abbia lo scopo di risolvere i conflitti tra diversi ordinamenti giuridici nazionali depone, a mio avviso, a favore di un approccio che tenga conto dei principi e dei criteri sottostanti.

In tale contesto, occorre osservare che dal considerando 24 del regolamento n. 593/2008 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire la coerenza con il regolamento n. 44/2001, chiedendo che la nozione di «attività diretta» come condizione di applicazione della norma di tutela del consumatore fosse oggetto di un’«interpretazione armoniosa».

L’approccio proposto nelle presenti conclusioni rientra quindi nella volontà espressa del legislatore dell’Unione.

44. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che un’attività è «diretta» verso lo Stato del consumatore quando il commerciante ha manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato.

Pertanto, prima dell’eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, devono esistere indizi che evidenziano che il commerciante intendeva trattare con consumatori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori ( 9 ).

45. Nel caso di specie, è pacifico che la banca ha assistito ad un evento in Italia, rappresentato da uno dei suoi dipendenti, il che poteva avere come unico scopo la conclusione di nuovi contratti o la realizzazione di nuove operazioni con i clienti presenti.

Condivido pertanto la valutazione del giudice del rinvio secondo cui tale comportamento deve essere interpretato nel senso che l’attività della banca era anche «diretta verso» l’Italia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008, al fine di concludere contratti con i consumatori.

46. A tal riguardo, occorre respingere l’argomento della banca secondo cui, in sostanza, il fatto di aver diretto un’attività professionale verso il paese di residenza abituale del consumatore rende l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 applicabile soltanto se esiste un nesso di causalità tra le attività del professionista nel paese di residenza del consumatore e la conclusione del contratto.

Infatti, la Corte ha già dichiarato nella sentenza Emrek ( 10 ), che aveva ad oggetto l’interpretazione di una disposizione giurisdizionale equivalente, ossia quella dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che tale norma non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo.

Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere ( 11 ).

Nello spirito di un’ «interpretazione armoniosa» della nozione di «attività diretta», contenuta nel regolamento n. 593/2008 e nel regolamento n. 44/2001 ( 12 ), la stessa interpretazione si impone per l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 ( 13 ), cosicché nel caso di specie non è richiesta la prova di un nesso di causalità tra la presenza della banca in occasione dell’evento a Padova nell’ottobre 2016 e l’acquisto dei titoli da parte di AY dopo tale evento.

Il fatto che il giudice del rinvio non menzioni un siffatto nesso di causalità non rende di per sé inapplicabile l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. b) Sull’applicazione degli effetti giuridici al caso di specie

47. In linea di principio, la sussistenza delle condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 dovrebbe determinare la conseguenza giuridica prevista da tale disposizione, vale a dire l’applicazione della normativa italiana in materia di contratti conclusi da consumatori alle circostanze del caso di specie.

Ciò significherebbe un cambiamento della legge applicabile durante la vigenza del contratto , nonostante il fatto che il diritto austriaco fosse stato inizialmente scelto dalle parti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

48. In tale prospettiva, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 non prevede espressamente la possibilità di un cambiamento della legge applicabile a un contratto concluso da consumatori qualora le condizioni legali di cui alle lettere a) o b) di tale disposizione non sussistessero all’inizio del rapporto contrattuale, ma si siano concretizzate nel corso di tale rapporto.

Detta disposizione disciplina la situazione «classica» della determinazione della legge applicabile al contratto concluso da consumatori qualora tali requisiti sussistano sin dall’inizio del rapporto contrattuale.

La particolarità della situazione legata al mutamento delle circostanze nel corso di un rapporto commerciale continuativo impone di pervenire a un coordinamento tra l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento che dovrebbe rispettare sia l’autonomia delle parti nella loro scelta della legge applicabile sia la tutela del consumatore in un rapporto di tal genere.

49. In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 mira a tutelare il consumatore, in quanto tale disposizione prevede l’applicazione del diritto del paese in cui quest’ultimo ha la residenza abituale.

Pertanto, viene dichiarato applicabile un diritto noto al consumatore, il che riveste notevole importanza, dal momento che non tutti i consumatori sono consapevoli del fatto che i rapporti contrattuali che includono un elemento transfrontaliero possono portare a un conflitto di leggi ( 14 ).

A causa della mancanza di esperienza in materia commerciale, il consumatore, dal punto di vista del legislatore dell’Unione, appare degno di tutela rispetto al professionista, come risulta dal considerando 23 di tale regolamento.

Infatti, l’eventuale applicabilità di una normativa che gli è estranea può privarlo della tutela offertagli dall’ordinamento giuridico del suo paese di residenza abituale.

50. Tuttavia, una valutazione diversa mi sembra appropriata qualora il consumatore concluda il contratto spontaneamente e con piena cognizione delle conseguenze della scelta della legge applicabile.

Tale conclusione è tanto più convincente qualora il consumatore si rechi nel paese in cui il professionista è stabilito per concludervi un contratto e, in quel momento, il professionista non eserciti alcuna attività nel paese di residenza abituale del consumatore.

51. In primo luogo, qualsiasi eventuale riconoscimento del diritto del consumatore di invocare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 al fine di provocare un cambiamento della legge applicabile, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata una scelta della legge applicabile in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, con piena cognizione di causa e in accordo con la sua controparte contrattuale, svaluterebbe, a mio avviso, i principi di libertà contrattuale e di libertà di scelta, che sono proprio al centro di detto regolamento.

Infatti, come risulta dal considerando 11 del medesimo regolamento, «[l]a libertà delle parti di scegliere la legge applicabile [costituisce] una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali» (il corsivo è mio).

La Corte lo ha espressamente riconosciuto nella sua giurisprudenza e ha altresì sottolineato che deve essere rispettata la libertà delle parti contraenti di scegliere la legge applicabile al loro rapporto contrattuale ( 15 ).

52. Tuttavia, ciò non avverrebbe se un cambiamento della legge applicabile dipendesse unicamente dalla volontà di una delle due parti contraenti.

In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 prevede che « [l]e parti possono convenire , in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi [di tale] articolo o per effetto di altre disposizioni del (...) regolamento» (il corsivo è mio).

L’unica possibilità, autorizzata dal legislatore dell’Unione, di procedere ad una modifica successiva del diritto applicabile è quindi quella di un comune accordo , opzione di cui AY e la banca non si sono manifestamente avvalse.

Di conseguenza, non vedo alcuna possibilità di accogliere la domanda di AY di applicare la legge italiana senza rimettere in discussione i principi di libertà contrattuale e di libertà di scelta.

La citata disposizione, che riflette tali principi, sarebbe priva di effetto se la banca fosse in grado, dirigendo unilateralmente la propria attività verso l’Italia, di modificare la scelta della legge applicabile.

Da questo punto di vista, si può sostenere che l’immutabilità della legge applicabile contribuisce anche alla tutela del consumatore.

Infatti, il cambiamento della legge applicabile a causa di un atto unilaterale compiuto dal professionista potrebbe comportare l’applicazione di una legge che tuteli il consumatore meno di quella convenuta tra le parti.

53. In secondo luogo, come ho già rilevato nelle presenti conclusioni, anche considerazioni di certezza del diritto depongono contro l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, nel senso che esso consentirebbe un cambiamento della legge applicabile nel corso della vigenza del contratto.

Come risulta dal considerando 16 di detto regolamento, «[p]er contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità».

Una siffatta prevedibilità mancherebbe, a mio avviso, se si accettasse il cambiamento della legge applicabile a un rapporto contrattuale in forza di un’azione unilaterale di una delle parti di tale contratto.

A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sua giurisprudenza relativa a tale regolamento, la Corte ha fatto più volte riferimento alle esigenze di certezza del diritto e, in particolare, alla necessità di garantire la prevedibilità della legge nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori ( 16 ).

54. Ritengo che tale obiettivo legislativo sarebbe gravemente compromesso se si ammettesse che un cambiamento successivo della legge applicabile al contratto possa verificarsi non solo indipendentemente dalla volontà delle parti, ma anche a seguito di un evento fortuito e unico.

Orbene, l’argomento di AY mi sembra andare proprio in tal senso, in quanto si basa sull’evento organizzato a Padova come un evento idoneo di per sé a comportare un siffatto cambiamento della legge applicabile.

Tuttavia, sebbene possa essere interpretato nel senso che la banca aveva ormai diretto le sue attività verso l’Italia ( 17 ), tale evento non sembra aver avuto un impatto sul rapporto contrattuale tra AY e la banca.

Sebbene AY affermi di aver incontrato un dipendente della banca in tale occasione, nulla indica che il contratto esistente sia stato modificato.

Non mi sembra neppure che un evento del genere sia stato di grande portata, tale da acquisire una qualsivoglia portata giuridica, in particolare nella prospettiva di un eventuale cambiamento della legge applicabile.

Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, il dipendente di cui trattasi non ha presentato né fondi né altri prodotti finanziari, ma unicamente la banca per la quale lavorava.

55. La tesi contraria avrebbe gravi conseguenze per la certezza del diritto.

Ogni comportamento del professionista nei confronti dei suoi clienti, anche il più discreto, dovrebbe essere esaminato per verificare se esso non comporti un cambiamento della legge applicabile nei rapporti commerciali continuativi.

Occorre altresì tenere presente che un eventuale cambiamento della legge applicabile, a seconda dell’ordinamento giuridico interessato, inciderebbe notevolmente sui rapporti contrattuali tra le parti.

Infatti, un cambiamento a posteriori della legge applicabile rischierebbe di condurre alla modifica di un elemento essenziale del contratto.

Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, in caso di applicabilità del diritto italiano, la banca sarebbe tenuta a consigliare AY sui suoi investimenti.

Orbene, tale consulenza non era prevista nell’ambito del rapporto senza consulenza convenuto tra le parti.

56. Non si può escludere che l’obbligo di consulenza della banca richieda quindi anche un adeguamento della remunerazione convenuta.

Un cambiamento a posteriori della legge applicabile rimetterebbe quindi in discussione il contenuto essenziale del contratto ( essentialia negotii ) ( 18 ).

Non solo una siffatta modifica solleverebbe numerose questioni relative ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti, ma l’esistenza stessa del contratto potrebbe essere compromessa se, come spiegato dal giudice del rinvio, il diritto italiano prevedesse che il mancato rispetto dell’obbligo di informazione del consumatore comportasse la nullità del contratto.

57. Inoltre, occorre tener conto del fatto che un’interpretazione estensiva, come quella proposta da [OSCURATO:PERSONA], inciderebbe non solo sul contratto concluso tra quest’ultimo e la banca, ma potenzialmente anche su un gran numero di contratti aventi un nesso transfrontaliero.

Una banca operante in tutto il mercato interno europeo ( 19 ) potrebbe essere scoraggiata dall’estendere la sua presenza internazionale al fine di evitare l’imprevedibilità dovuta al rischio di un eventuale cambiamento della legge applicabile nei rapporti contrattuali continuativi con i consumatori.

Un simile approccio potrebbe impedirle di avvalersi dei vantaggi del mercato interno, il che avverrebbe anche a scapito dei potenziali clienti che intendano beneficiare di servizi finanziari ( 20 ).

Il buon funzionamento del mercato interno, nonché quello di altri settori di integrazione connessi, quali lo spazio di libertà, di sicurezza e giustizia, menzionati ai considerando 1 e 6 del regolamento n. 593/2008, sarebbero influenzati dall’incertezza sulla determinazione della legge applicabile.

È quindi evidente che l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento a circostanze come quelle del caso di specie porrebbe gravi problemi dal punto di vista della certezza del diritto. c) Conclusione intermedia

58. Per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti, ritengo che non occorra procedere a un’interpretazione estensiva dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, in quanto tale disposizione non consente un cambiamento a posteriori della legge applicabile al contratto in circostanze come quelle del caso di specie.

Per contro, deve prevalere la scelta della legge convenuta dalle parti contraenti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

3. Valutazione delle singole operazioni finanziarie

59. Un risultato diverso potrebbe essere ipotizzato se si dovesse ritenere che i diversi ordini effettuati dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, costituiscano contratti autonomi .

Lo stesso varrebbe se tali ordini avessero modificato il contratto esistente tra il consumatore e la banca in misura tale che detta modifica si tradurrebbe non già in un mero aggiornamento o adeguamento di detto contratto, bensì nella creazione di un nuovo rapporto giuridico tra tali parti contraenti.

60. A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, nella sentenza pronunciata nella causa Nikiforidis, che l’entrata in vigore del regolamento n. 593/2008 portava all’applicazione di tale regolamento a un contratto concluso prima della sua entrata in vigore solo se tale contratto aveva subito una modifica di portata tale da doversi ritenere che fosse stato concluso un nuovo contratto ( 21 ).

Applicando l’idea di fondo sottesa a tale giurisprudenza, si dovrebbe esaminare se le singole operazioni finanziarie effettuate da AY nel corso del tempo possano essere giuridicamente distinte dal contratto iniziale concluso tra AY e la banca o se esse implichino una modifica sostanziale di tale contratto.

Tuttavia, alcuni elementi suggeriscono che ciò non avviene nel caso di specie.

61. Dalla decisione di rinvio risulta che, firmando il contratto di apertura del conto deposito in titoli e del conto corrente, AY e la banca hanno costituito un rapporto contrattuale di durata indeterminata .

Tale contratto costituisce una sorta di «contratto quadro», dato che tale contratto ha costituito la base per tutti gli ordini di acquisto e di vendita successivi di prodotti finanziari emessi da AY.

Poiché AY ha optato per un «rapporto senza consulenza», la banca ha agito, per semplificare, in qualità di intermediario (agente), vale a dire ha acquistato i prodotti finanziari corrispondenti, conformemente alle istruzioni di AY e per conto di quest’ultimo.

62. Tutti gli ordini emessi da AY ed eseguiti dalla banca fanno quindi parte di tale contratto quadro, indipendentemente dalla data in cui sono stati effettuati.

Parimenti, nulla indica che il rapporto contrattuale tra AY e la banca sia stato oggetto di modifiche dopo che la banca, secondo il giudice del rinvio, ha iniziato a «dirigere» la sua attività verso l’Italia.

Spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire se e, in caso affermativo, in quale misura, il rapporto contrattuale iniziato tra AY e la banca nel 2013 sia stato oggetto di una modifica di portata tale da tradursi non già in un mero aggiornamento o adeguamento di detto contratto, bensì nella creazione di un nuovo rapporto giuridico tra tali parti contraenti.

In mancanza di indicazioni contrarie nella decisione di rinvio, si deve supporre, ai fini della presente causa, che non sia intervenuto alcun cambiamento sostanziale nel rapporto contrattuale.

4. Risposta alla prima questione pregiudiziale

63. In risposta alla prima questione pregiudiziale, ritengo che gli effetti giuridici degli ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati da un consumatore residente nello Stato A ad una banca stabilita nello Stato B nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo debbano essere valutati alla luce della legge designata dalle parti nel contratto che ha dato luogo al rapporto commerciale, anche se, dopo la conclusione di tale contratto, sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 e le stesse sussistevano al momento dell’effettuazione dei singoli ordini.

C. Considerazioni aggiuntive

64. Alla luce della mia proposta di risposta alla prima questione pregiudiziale, non vi è più necessità di esaminare la seconda e la terza questione pregiudiziale.

Tuttavia, le esaminerò per completezza e nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di non seguire la mia proposta di risposta alla prima questione pregiudiziale.

1. Sulla seconda questione pregiudiziale

65. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 si applichi al caso di specie.

Ai sensi di tale disposizione, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento non si applica a un contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

66. Sebbene tale disposizione non contenga essa stessa una definizione della nozione di «contratto di servizi», è evidente che la tutela dei consumatori nel mercato interno dell’Unione richiede che tale nozione sia interpretata in modo autonomo e in senso ampio, alla luce della concezione economica rilevante per gli articoli 56 TFUE e seguenti, piuttosto che con riferimento al diritto contrattuale degli Stati membri ( 22 ).

Occorre quindi applicare un approccio analogo a quello adottato nella giurisprudenza della Corte relativamente all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, ripreso all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

67. Pertanto, la nozione di «servizi» include qualsiasi attività economica svolta nell’interesse altrui ( 23 ), a meno che l’obbligo di trasferire la proprietà di un bene non sia preponderante ( 24 ).

Siffatta nozione comprende un’ampia gamma di servizi, tra i quali i servizi finanziari ( 25 ).

Concordo quindi con il giudice del rinvio sul fatto che un contratto di acquisto di titoli per conto di un cliente debba essere considerato come contratto di fornitura di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008.

Pertanto, il contratto di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione.

68. Parimenti, tale disposizione richiede che i servizi dovuti al consumatore siano forniti «esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente».

Le ragioni di tale deroga possono essere sintetizzate come segue.

Nelle circostanze descritte da tale disposizione, un consumatore non può ragionevolmente attendersi che la legge del suo paese di residenza abituale sia applicata in deroga alle regole generali di determinazione della legge applicabile, in quanto il contratto presenta un collegamento più stretto con il paese in cui risiede l’altra parte contraente , anche se il fornitore ha pubblicizzato o commercializzato il servizio nel paese in cui risiede il consumatore ( 26 ).

69. Ciò solleva la questione di quali caratteristiche debbano possedere i servizi in questione per essere considerati «esclusivamente» disponibili in un determinato Stato membro.

La Corte ha esaminato tale questione nella sentenza Verein für Konsumenteninformation e ha dichiarato che, al fine di stabilire se tale deroga sia applicabile, «è importante verificare se dalla natura stessa dei servizi concordati risulti che essi possono essere forniti, nel loro insieme, solo al di fuori dello Stato di residenza abituale del consumatore» ( 27 ).

La Corte ha altresì precisato in tale contesto che «[q]ualora, come previsto nei contratti di cui trattasi nella causa principale, il luogo di prestazione materiale si trovi in un paese diverso da quello in cui il consumatore ne beneficia, si deve considerare che i servizi sono forniti “esclusivamente” al di fuori dello Stato membro di residenza abituale del consumatore solo se il consumatore non ha la possibilità di beneficiarne nel suo Stato di residenza e deve recarsi all’estero a tal fine »( 28 ).

In altri termini, deve trattarsi di servizi che, per loro stessa natura, possono essere forniti solo in un luogo preciso.

70. Tali condizioni non mi sembrano soddisfatte nel caso di specie, dato che dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che, anzitutto, la banca, in base al contratto concluso con AY, ha aperto un conto deposito in titoli e un conto di regolamento in Austria e ha successivamente acquistato, in esecuzione degli ordini emessi da AY e per conto di quest’ultimo, prodotti finanziari che sono stati accreditati sui suoi conti.

Successivamente, AY poteva emettere i propri ordini di acquisto dall’Italia con mezzi di telecomunicazione (telefono, posta elettronica).

Secondo il giudice del rinvio, AY poteva inoltre accedere al sito Internet della banca in lingua inglese e consultarvi i suoi conti.

Infine, tale giudice suppone che la banca avesse comunicato ad AY anche informazioni sull’esecuzione dei suoi ordini.

Risulta quindi che, in quanto consumatore, AY aveva la possibilità di utilizzare i servizi della banca da qualsiasi luogo .

Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 non è applicabile in tali circostanze.

71. Per le ragioni sopra esposte, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 non si applica quando una banca, in base a un contratto, apre conti per un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e successivamente, in esecuzione di ordini emessi da tale consumatore e su istruzione di quest’ultimo, acquista prodotti finanziari accreditati su tali conti, anche quando tali ordini sono (parimenti) emessi con mezzi di telecomunicazione.

2. Sulla terza questione pregiudiziale

72. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una clausola di scelta della legge applicabile debba essere considerata «abusiva» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, qualora, dopo la conclusione del contratto, si realizzino le condizioni di applicazione dell’articolo 6, del regolamento n. 593/2008, per il motivo che, al momento della conclusione di tale contratto, l’attenzione del consumatore non era stata attirata sugli effetti giuridici del paragrafo 2 di tale disposizione.

73. Tale questione verte sulla correlazione tra il regolamento n. 593/2008 e la direttiva 93/13, un argomento che la Corte ha già avuto occasione di esaminare nella sentenza Verein für Konsumenteninformation ( 29 ).

Nella sua sentenza la Corte ha sottolineato che la normativa dell’Unione autorizza in via di principio le clausole di scelta della legge.

Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento sancisce la facoltà per le parti di pattuire il diritto applicabile a un contratto concluso da un consumatore, purché sia garantito il rispetto della protezione di cui il consumatore beneficia ai sensi delle disposizioni della legge del suo foro alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ( 30 ).

74. La Corte ha precisato che una clausola di scelta della legge applicabile, redatta preventivamente, che designi la legge dello Stato membro della sede del professionista è abusiva soltanto qualora presenti talune specificità, proprie della sua formulazione o del suo contesto, tali da generare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.

In particolare, il carattere abusivo di una siffatta clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall’articolo 5 della direttiva 93/13.

Tale obbligo, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale si trova il consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, deve essere interpretato in modo estensivo ( 31 ).

75. Analogamente, la Corte ha rilevato che, qualora gli effetti di una clausola siano determinati da disposizioni imperative di legge, è essenziale che il professionista informi il consumatore in relazione a dette disposizioni.

È quanto avviene nel caso dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, ai sensi del quale la scelta della legge applicabile non può valere a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta ( 32 ).

La Corte ha quindi dichiarato che una clausola è abusiva quando induce in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto tale legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi di tale disposizione, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola ( 33 ), vale a dire quelle della legge del paese nel quale egli ha la residenza abituale ( 34 ).

76. Occorre tuttavia richiamare l’attenzione sul fatto che il giudice del rinvio si trova di fronte a una situazione particolare nella presente causa, vale a dire quella di un eventuale cambiamento successivo della legge applicabile al contratto a causa del comportamento del professionista, in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

Si pone quindi la questione se la tutela di un consumatore contro una clausola abusiva ai sensi della direttiva 93/13 possa essere presa in considerazione in tali circostanze, il che, tenuto conto della risposta che intendo fornire alla prima questione pregiudiziale ( 35 ), non può che costituire una fattispecie ipotetica .

77. Tuttavia, anche se un eventuale cambiamento della legge inizialmente scelta dalle parti fosse ammesso a causa della successiva sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 (opzione che non raccomando), il consumatore sarebbe ormai tutelato dalla legge del paese della sua residenza abituale, la legge scelta non sarebbe più applicabile e la tutela del consumatore mediante l’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, di tale regolamento non avrebbe alcun senso.

78. In ogni caso, la questione dell’eventuale carattere abusivo della clausola della scelta della legge applicabile al contratto concluso da consumatori nelle circostanze del caso di specie deve essere risolta in senso negativo.

A tal riguardo, occorre osservare che il giudice del rinvio non si interroga sulla validità della clausola al momento della firma del contratto, bensì al momento in cui, anni dopo la firma di tale contratto, si realizzavano le condizioni di applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 593/2008.

Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi , tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione del contratto in questione, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l’esecuzione di quest’ultimo ( 36 ).

79. Pertanto, «il rispetto da parte di un professionista del requisito di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere valutato con riferimento agli elementi di cui tale professionista disponeva il giorno della conclusione del contratto che ha stipulato con il consumatore» ( 37 ).

In tale prospettiva, ritengo che, in mancanza di indicazioni che suggeriscano il contrario, occorre partire del principio secondo cui la banca non aveva alcuna ragione obiettiva per supporre che potesse verificarsi in futuro un cambiamento della legge applicabile al contratto e che fosse quindi necessario informarne AY.

Visto da questa prospettiva, mi sembra che non si possa contestare alla banca di essere venuta meno al suo obbligo di trasparenza.

80. Non è neppure chiaro quali siano gli atti del diritto dell’Unione che, al di là dell’obbligo generale nel settore dei servizi di fornire informazioni sull’esistenza di clausole contrattuali relative alla legge applicabile al contratto ( 38 ), obbligherebbero il professionista nel caso di specie ad avvertire il consumatore di ogni eventuale modifica della legge applicabile.

Ciò verte in particolare sulle conseguenze giuridiche precise derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, in combinato disposto con le disposizioni imperative della legge nazionale, tenuto conto del fatto che l’adempimento di siffatta obbligazione necessiterebbe di una valutazione giuridica complessa della situazione ( 39 ).

Orbene, l’obbligo di fornire informazioni al consumatore non può essere inteso nel senso che implica un obbligo generale del professionista di fornire consulenza giuridica, soprattutto quando si tratta di eventi incerti.

81. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che una clausola sulla scelta della legge applicabile non deve essere considerata abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, qualora, dopo la conclusione del contratto, si realizzino le condizioni di applicazione dell’articolo 6, del regolamento n. 593/2008, per il motivo che, al momento della conclusione di tale contratto, non era stata richiamata l’attenzione del consumatore sugli effetti giuridici del paragrafo 2 di tale disposizione.

VI. Conclusione

82. Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) nei seguenti termini: Gli effetti giuridici di ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati da un consumatore residente nello Stato A una banca stabilita nello Stato B nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo devono essere valutati alla luce della legge designata dalle parti nel contratto che ha dato luogo al rapporto commerciale, anche se, dopo la conclusione di tale contratto, sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e le stesse sussistevano al momento dell’effettuazione dei singoli ordini. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2008, L 177, pag.

6. 3 GU 1993, L 95, pag.

29. 4

V. sentenze del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti 75 e segg.), nonché del 17 ottobre 2013, Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:666, punto 32). 5

V. sentenze del 21 luglio 2005, Coname (C‑231/03, EU:C:2005:487, punto 10), del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (C‑274/09, EU:C:2011:130, punti 29 e 36), nonché del 21 maggio 2015, Kansaneläkelaitos (C‑269/14, EU:C:2015:329, punto 25). 6 Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001 L 12, pag. 1 ). 7 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). 8 Sentenza del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740). 9 Sentenza del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti 75 e 76). 10 Sentenza del 17 ottobre 2013 (C‑218/12, EU:C:2013:666). 11 Sentenza del 17 ottobre 2013, Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:666, punto 32). 12

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 13 Calliess, G.‑P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary (Calliess, Gralf‑Peter/[OSCURATO:PERSONA]), 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn, 2020, articolo 6, punto 54, pag. 190, si pronuncia a favore di un’applicazione di tale giurisprudenza anche nell’ambito del regolamento n. 593/2008. 14 V., in tal senso, Calliess, G.‑P.,

[OSCURATO:PERSONA]

: Commentary (Calliess, Gralf‑Peter/[OSCURATO:PERSONA]), 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn, 2020, articolo 6, punto 3, pag. 164. 15

V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 49). 16

V. sentenze del 18 ottobre 2016, Nikiforidis (C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 36), e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑632/21, EU:C:2023:671, punto 75). 17

V. paragrafo 45 delle presenti conclusioni. 18 I servizi o i beni da fornire, da un lato, e il prezzo e la remunerazione, dall’altro, costituiscono il fulcro di un rapporto contrattuale [v. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Andriciuc e a. (C‑186/16, EU:C:2017:313, paragrafo 34)]. 19 Si tratta del mercato interno con le sue libertà fondamentali, in particolare la libera prestazione dei servizi, che rileva nella presente causa.

Il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione è esteso agli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), compreso il Liechtenstein, dall’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) [v.

Sentenza del 28 ottobre 2010,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑72/09, EU:C:2010:645, punto 20)]. 20 Cordero-Moss, G., «The impact of EU law on Norwegian private international law»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 66, n o °4, 2020, pag. 34, sottolinea la necessità di una scelta della legge nel mondo attuale.

Secondo l’autore, l’imprevedibilità dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti può avere un effetto dissuasivo e, nel peggiore dei casi, limitare l’attività internazionale degli operatori economici che intendono commerciare o investire nel mercato interno. 21

V. sentenza del 18 ottobre 2016 (C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 37). 22 Calliess, G.‑P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary (Calliess, Gralf‑Peter/[OSCURATO:PERSONA]), 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn 2020, articolo 6, punto 60, pag. 192. 23

V. sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 37). 24 Mankowski, P.,

[OSCURATO:PERSONA]:

Commentary (Magnus, Ulrich/Mankowski, Peter), 1 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 7, punti 97 e segg. 25 Schulze, R.,

[OSCURATO:PERSONA]

, 12 a ed., Nomos, Baden‑Baden, 2024, articolo 6 Rom I‑VO, punto 7; Mankowski, P.,

[OSCURATO:PERSONA]:

Commentary (Magnus, Ulrich/Mankowski, Peter), 1 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 7, punto 114, pag.

201. 26 McParland, M., [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2015, pag. 554, punto 12, pag.

198. 27 Sentenza del 3 ottobre 2019 (C-272/18, EU:C:2019:827, punto 51).

Il corsivo è mio. 28 Sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 52).

Il corsivo è mio. 29 Sentenza del 28 luglio 2016 (C‑191/15, EU:C:2016:612). 30

V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 66). 31

V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punti 67 e 68). 32

V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 69). 33

V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 71). 34

V. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 74). 35

V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni. 36

V. sentenza del 9 luglio 2020,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑452/18, EU:C:2020:536, punto 48). 37

V. sentenza del 9 luglio 2020,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑452/18, EU:C:2020:536, punto 49).

Il corsivo è mio. 38 Conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi mettano a disposizione dei destinatari le informazioni relative all’«esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente».

Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva i servizi finanziari sono esclusi dall’ambito di applicazione della stessa. 39 Rühl, G., «[OSCURATO:PERSONA] of Choice‑of‑[OSCURATO:PERSONA], Or: The (Unclear) Relationship of Art. 6 [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 55, 2018, pag. 219 e segg., rileva la complessità di tale disposizione, che pone problemi persino agli operatori del diritto.

Secondo l'autore, la giurisprudenza della Corte non deve essere intesa nel senso che il professionista è tenuto ad elencare tutte le disposizioni del paese di residenza del consumatore che prevalgono sulla legge scelta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 279/24 AY contro [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafi 1 e 2 – Ambito di applicazione – Contratto concluso tra un professionista e un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Direzione dell’attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale dopo la conclusione del contratto contenente una clausola sulla scelta della legge applicabile – Articolo 6, paragrafo 4, lettera a) – Esclusioni – Servizi di investimento – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive » I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) ai sensi dell’articolo 267 TFUE verte sull’interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( 2 ), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 3 ). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AY, consumatore domiciliato in Italia, e la [OSCURATO:PERSONA] (Österreich) AG, una banca con sede in Austria (in prosieguo: la «banca») in merito alle perdite subite da AY in conseguenza dell’acquisto di prodotti finanziari. AY ha presentato dinanzi ai giudici austriaci una domanda di risarcimento danni per tali perdite, con la motivazione che la banca gli avrebbe fornito informazioni e consigli errati. AY sostiene che la banca ha diretto la sua attività verso l’Italia e che la clausola convenuta che designa la legge applicabile dovrebbe essere disapplicata, in quanto la legge italiana è per lui più vantaggiosa della legge austriaca. Alla luce del diritto italiano, egli sostiene che la banca avrebbe violato i suoi obblighi precontrattuali e di informazione. La banca, per contro, ritiene valida la scelta del diritto austriaco. Secondo la banca, le transazioni effettuate sono state tutte richieste da AY, che ha scelto investimenti senza farsi consigliare. Tali operazioni costituivano investimenti che AY riteneva adeguati alla sua situazione, di modo che la banca non può essere ritenuta responsabile ai sensi del diritto austriaco. 3. La presente causa offre alla Corte l’occasione di sviluppare la propria giurisprudenza in materia di contratti conclusi da consumatori. Più concretamente, la Corte dovrà pronunciarsi per la prima volta sulla questione se, per realizzare l’obiettivo di tutela del consumatore, occorra imporre un cambiamento della normativa nazionale applicabile a un contratto a causa di atti materiali compiuti da un professionista nel corso della vigenza di detto contratto, nonostante il fatto che le parti contraenti abbiano inizialmente convenuto l’applicazione della normativa di un determinato Stato membro. Nei limiti in cui considerazioni legate alla certezza del diritto possano ostare a una siffatta interpretazione del diritto dell’Unione, spetterà alla Corte bilanciare attentamente gli interessi summenzionati, senza tuttavia perdere di vista il principio dell’autonomia privata, che riveste un ruolo cruciale nel diritto contrattuale. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Il regolamento (CE) n. 593/2008 4. L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 593/2008, intitolato «Libertà di scelta», dispone quanto segue: «1.      Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. 2.      Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi del presente articolo o per effetto di altre disposizioni del presente regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia la validità formale ai sensi dell’articolo 11 e non pregiudica i diritti dei terzi». 5. L’articolo 6, paragrafi da 1 a 4, di tale regolamento, intitolato «Contratti conclusi da consumatori», prevede quanto segue: «1.      Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale (“il consumatore”) con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale (“il professionista”) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: a)      svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o b)      diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto rientri nell’ambito di dette attività. 2.      In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1. 3.      Se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) non sono soddisfatti, la legge applicabile a un contratto tra un consumatore e un professionista è determinata a norma degli articoli 3 e 4. 4.      I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contratti seguenti: a)      ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente; (...) d)      ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l’emissione o l’offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario; (...)» 2. La direttiva 93/13 6. L’articolo 3 della direttiva 93/13, al suo paragrafo 1, così dispone: «Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». B. Il diritto austriaco 7. L’articolo 879, paragrafo 3, dell’[OSCURATO:PERSONA] (codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB») prevede quanto segue: «Una clausola contrattuale che compare nelle condizioni generali o nei contratti di adesione e non stabilisce una delle prestazioni principali delle parti è automaticamente nulla se pregiudica gravemente una parte, tenendo conto di tutte le circostanze». III. Fatti all’origine del procedimento principale, procedimento principale e questioni pregiudiziali 8. Nel 2013 AY, residente in Italia, ha aperto un conto corrente e un conto deposito in titoli presso la banca, la cui sede si trova in Austria. 9. A tal fine, AY si è inizialmente recato presso un’agenzia della banca in Austria e successivamente ha inviato dall’Italia la richiesta di apertura di conto, da lui sottoscritta, nonché i documenti relativi al «profilo cliente» richiesti dalla banca. Conformemente alle condizioni generali della banca, che gli sono state consegnate, il diritto austriaco disciplinava tutti i rapporti giuridici tra le parti. 10. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che, al momento della firma del contratto, AY ha optato per un «relazione senza consulenza» e che, successivamente, nonostante il suo profilo cliente sia stato più volte aggiornato, AY ha sempre scelto espressamente solo operazioni «senza consulenza». 11. Nel settembre 2015 e nel giugno 2016, AY ha sottoscritto, tramite la banca, titoli di debito non garantiti (exchange traded notes; in prosieguo: le «ETN»), che ha rivenduto nel luglio 2016, conseguendo un guadagno. 12. Successivamente, nell’ottobre 2016, AY ha partecipato ad un evento organizzato da un’impresa di investimento italiana a Padova (Italia) nel corso del quale l’amministratore dell’impresa ha presentato un fondo il cui portafoglio comprendeva i titoli summenzionati. Ha partecipato a tale evento anche un dipendente della banca al fine di presentarla agli investitori presenti. 13. Tra l’ottobre 2017 e il febbraio 2018 AY ha acquistato, di propria iniziativa, ulteriori quote di ETN tramite la banca. Inoltre, sempre nell’ottobre 2017, AY ha acquistato, tramite la banca, quote del fondo presentato nel corso dell’evento di Padova. 14. Infine, ritenendo di aver subito una perdita finanziaria a causa degli acquisti di obbligazioni e di quote di fondi realizzati a partire dal mese di ottobre 2017, AY ha chiesto alla banca il risarcimento dei danni per un importo pari a EUR 140 217,10, maggiorato degli interessi, delle spese e degli accessori, a titolo di inadempimento del suo obbligo di consulenza e di informazione. 15. A sostegno della sua domanda, AY ha fatto valere, in sostanza, che la clausola che designava la legge applicabile contenuta nelle condizioni generali era illegittima e che, pertanto, egli poteva avvalersi della tutela delle disposizioni imperative del diritto in vigore nel suo paese di residenza abituale, l’Italia, che gli sono più favorevoli. Secondo la normativa italiana, infatti, la banca sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di informazione e i contratti relativi agli acquisti di obbligazioni e di quote di fondi di cui trattasi sarebbero, di conseguenza, nulli. 16. I giudici di grado inferiore hanno respinto la domanda di AY. Essi hanno considerato che, tenuto conto dell’accordo concluso tra le parti, era applicabile la legge austriaca. Inoltre, poiché AY non ha utilizzato alcun servizio della banca in Italia in qualità di cliente «senza consulenza», che si tratti di consulenza in materia di investimenti o di altro tipo, era applicabile la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008, cosicché AY non avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni alle quali non è possibile derogare convenzionalmente in forza della legge che sarebbe stata applicabile, in mancanza di scelta, in base ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo. 17. AY ha proposto ricorso per cassazione ( Revision ) dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), giudice del rinvio. Dinanzi a tale giudice, AY precisa, in primo luogo, che la sua domanda verte unicamente sulle operazioni effettuate dopo l’evento dell’ottobre 2016 in Italia poiché, in occasione di tale evento, la banca aveva attivamente promosso gli investimenti controversi in Italia, dirigendo così le sue attività verso il mercato italiano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008. 18. In secondo luogo, AY ribadisce che la clausola della scelta della legge applicabile dovrebbe essere esclusa in quanto abusiva, poiché egli non era stato informato, in quanto consumatore, del fatto che poteva avvalersi della tutela assicuratagli dalle disposizioni vincolanti del paese di residenza abituale, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008. 19. In terzo luogo, AY afferma che la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 non è applicabile nel caso di specie poiché la banca dispone di un sito Internet in lingua inglese sul quale egli, in qualità di consumatore italiano, poteva visualizzare tutti i movimenti del conto, stampare gli estratti conto e ottenere informazioni, pareri e analisi. In sostanza, la banca forniva servizi di investimento online in Italia, il suo Stato di residenza, senza che fosse necessaria la sua presenza fisica in Austria. 20. Alla luce di quanto precede, AY conclude che i contratti di servizi finanziari che ha sottoscritto in qualità di consumatore per le operazioni di cui trattasi sarebbero quindi disciplinati, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, dalla normativa italiana più favorevole ad AY, il che comporterebbe la nullità di tali contratti. 21. Il giudice del rinvio dichiara, in via preliminare, che AY ha sempre agito in qualità di consumatore, sia al momento dell’instaurazione del rapporto commerciale sia al momento dell’emissione degli ordini di acquisto di prodotti finanziari controversi. Tuttavia, all’epoca dell’instaurazione del rapporto commerciale, le condizioni di cui all’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 non sussistevano ancora, in quanto la banca non esercitava ancora alcuna attività in Italia e non aveva ancora diretto la sua attività verso tale paese. 22. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, all’inizio del rapporto commerciale, le parti avevano validamente scelto la legge austriaca, tanto più che, anche in assenza di scelta della legge applicabile, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008, il contratto concluso tra AY e la banca, in quanto contratto di prestazione di servizi bancari, sarebbe stato soggetto a tale legge. 23. Il giudice del rinvio si chiede pertanto, in primo luogo, se la realizzazione, nel corso di un rapporto commerciale continuativo già consolidato, delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 abbia come conseguenza che gli effetti giuridici di tale disposizione si applichino alle operazioni compiute successivamente a tale realizzazione nonostante la validità della scelta della legge applicabile operata dalle parti al momento dell’instaurazione di tale rapporto. Il giudice del rinvio ritiene, infatti, che non vi sia alcun dubbio che la banca abbia «diretto» la sua attività verso lo Stato di residenza del consumatore dopo il 2016 e che gli ordini successivi effettuati da AY potessero essere ricollegati a tale attività, conformemente alla giurisprudenza della Corte ( 4 ). Di conseguenza, l’articolo 6 di tale regolamento sarebbe applicabile, in linea di principio, a partire da tale momento. 24. In secondo luogo, supponendo che l’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 sia applicabile, il giudice del rinvio si chiede se le condizioni della deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento siano soddisfatte nel procedimento principale. Tale giudice si chiede, in particolare, se possa essere trasposto al caso di specie il criterio che risulta dalla sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827), secondo cui occorre verificare se dalla «natura» stessa dei servizi risulti che questi ultimi possono essere forniti, nel loro insieme, solo al di fuori dello Stato di residenza abituale del consumatore al fine di stabilire se detti servizi rientrino nell’ambito di applicazione di tale deroga. Nel caso di specie, detto giudice sottolinea che il fatto che AY potesse emettere i suoi ordini di acquisto dall’Italia attraverso i mezzi di telecomunicazione, accedere al sito Internet della banca in lingua inglese e consultarvi i suoi conti, sarebbero argomenti che depongono contro la prestazione «esclusiva» del servizio in Austria. 25. In terzo luogo, supponendo che sia applicabile l’articolo 6 del regolamento n. 593/2008, ma non l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se una clausola sulla scelta della legge conclusa prima che siano soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 6 di detto regolamento debba essere considerata abusiva, dopo la realizzazione di tali condizioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, qualora tale clausola non informi sulle conseguenze giuridiche previste dall’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 26. Date siffatte circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se gli effetti giuridici degli ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati, in virtù di un rapporto commerciale continuativo, da un consumatore residente nello Stato A (nel caso in esame, l’Italia) a una banca stabilita nello Stato B (nel caso in esame, l’Austria) debbano essere valutati ai sensi della normativa risultante dall’articolo 6 del regolamento [n. 593/2008], qualora le condizioni per l’applicazione di detta disposizione sussistessero al momento dell’effettuazione dei singoli ordini, ma non della costituzione del rapporto commerciale e le parti avessero scelto in questo momento, in forza dell’articolo 3 d[i tale] regolamento, la legge dello Stato B con riguardo all’intero rapporto. Qualora venga fornita una risposta affermativa alla prima questione:: 2)      Se la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento [n. 593/2008] trovi applicazione nel caso in cui una banca provvede, sulla base di un contratto, all’apertura di conti a favore di un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e successivamente, sulla base di ordini effettuati da detto consumatore, all’acquisto, per conto di quest’ultimo, di prodotti finanziari imputati a detti conti, essendo consentito al consumatore di effettuare gli ordini (anche) attraverso mezzi di comunicazione a distanza. Qualora vengano fornite una risposta affermativa alla prima questione e una risposta negativa alla seconda questione:: 3)      Se la scelta della legge applicabile effettuata prima che siano soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 6 del regolamento [n. 593/2008] debba considerarsi abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [93/13], una volta soddisfatte tali condizioni, qualora [nella clausola che designa la legge applicabile] non venga fatto riferimento agli effetti giuridici dell’articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 27. La decisione di rinvio, datata 8 aprile 2024, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 22 aprile 2024. 28. Le parti nel procedimento principale, il governo ceco e la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 29. Nella riunione generale del 4 febbraio 2025, la Corte ha deciso di non tenere un’udienza di discussione, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura. V. Analisi giuridica A. Osservazioni preliminari 30. Il regolamento n. 593/2008 contiene norme sul conflitto di leggi che consentono di determinare la legge degli Stati membri applicabile alle obbligazioni contrattuali. L’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento è determinato dal suo articolo 1, secondo il quale detto regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 593/2008 le materie elencate al suo articolo 1, paragrafo 2. Se l’obbligazione contrattuale di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento, la legge applicabile sarà determinata in base alle norme sul conflitto di leggi di quest’ultimo. Conformemente all’articolo 3 di detto regolamento, si applica il principio della libertà di scelta, vale a dire che le parti possono, in linea di principio, designare liberamente la legge applicabile al loro contratto. In mancanza di una scelta espressa o implicita della legge, la legge applicabile è generalmente determinata dall’articolo 4 del medesimo regolamento, che prevede regole di collegamento diverse per diversi tipi di contratti, nonché dagli articoli 5 e seguenti del regolamento n. 593/2008, che si applicano a tipi particolari di contratti. 31. Nell’esercizio dei poteri conferitigli nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale ha effettuato una serie di constatazioni che consentono di qualificare le obbligazioni contrattuali di cui trattasi. Anzitutto, dalla decisione di rinvio risulta che AY è un «consumatore» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che, grazie alla sua esperienza professionale, egli disponga di un’ottima comprensione delle operazioni finanziarie nonché del mercato dei capitali e del mercato finanziario. A tale consumatore si oppone la banca che ha fornito a quest’ultimo servizi finanziari in quanto «professionista», ai sensi della medesima disposizione. Inoltre, le obbligazioni contrattuali tra AY e la sua banca sono di natura «civile», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento, cosicché rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultimo. Infine, esiste «una circostanza che comporta un conflitto di leggi», dato che la banca si basa sul diritto austriaco, inizialmente convenuto tra le parti, mentre AY invoca il diritto italiano per far valere i propri diritti. 32. Da tutti questi elementi risulta che le norme di conflitto di cui all’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 relative ai «contratti conclusi da consumatori» sono applicabili alla presente causa. Esse costituiscono anche l’oggetto del procedimento principale. Le questioni pregiudiziali, che saranno esaminate nell’ordine in cui sono state sollevate, riguardano in particolare l’interpretazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 6 di tale regolamento. Solo la terza questione pregiudiziale verte sulla direttiva 93/13, la quale non riguarda direttamente le norme sul conflitto di leggi, ma piuttosto il contenuto delle disposizioni contrattuali. Essa solleva importanti aspetti legati al rapporto tra i diversi atti normativi dell’Unione. Nell’ambito della mia analisi, spiegherò l’obiettivo legislativo di tali disposizioni nonché la loro correlazione. B. Sulla prima questione pregiudiziale 33. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 del regolamento n. 593/2008 si applichi all’acquisto di prodotti finanziari mentre le condizioni di tale articolo, soddisfatte al momento di tali operazioni, non lo erano ancora al momento della conclusione del contratto sottostante a tali operazioni. 34. In caso di risposta affermativa a tale questione, sarebbe applicabile, nel caso di specie, il diritto italiano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008. In caso di risposta negativa, sarebbe applicabile il diritto austriaco in forza della clausola che designa la legge applicabile, convenuta conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. 1. Sul diritto applicabile convenuto in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 35. Poiché la prima questione è formulata in termini astratti, occorre precisare, nell’interesse di una migliore comprensione delle questioni giuridiche, che il giudice del rinvio parte dalla premessa che le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 siano state soddisfatte successivamente, vale a dire dopo la conclusione del contratto , per il fatto che la banca ha diretto la sua attività professionale verso lo Stato di residenza abituale di AY. 36. Come risulta dalla decisione di rinvio, nulla consente di concludere che la banca abbia esercitato un’attività professionale in Italia o, in qualsiasi modo, vi abbia diretto un’attività professionale al momento della conclusione di tale contratto . In origine, pertanto, non vi era alcuna ragione oggettiva per dubitare dell’applicabilità del diritto austriaco. 37. Infatti, nella richiesta di apertura firmata da AY nel 2013, quest’ultimo ha accettato che le condizioni generali, che includevano anche la clausola che designava la legge applicabile, fossero «alla base del [loro] rapporto commerciale attuale e futuro». Pertanto, dal suo tenore letterale univoco, la clausola che designava la legge applicabile, il diritto austriaco, era destinata ad applicarsi anche alle operazioni future effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale tra le parti. 2. Sulla possibilità di un cambiamento a posteriori della legge applicabile al contratto quadro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 38. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che, dopo l’inizio del rapporto commerciale nel 2013, la banca abbia adottato un comportamento che giustifica una nuova valutazione giuridica delle circostanze. Più specificamente, il giudice del rinvio fa valere, in primo luogo, che dalla presentazione della banca in occasione dell’evento che ha avuto luogo a Padova nell’ottobre 2016 risulta che quest’ultima aveva attivamente effettuato la sua promozione in Italia e aveva quindi diretto le sue attività verso il mercato italiano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008. Il giudice del rinvio spiega, in secondo luogo, che anche gli ordini successivi effettuati da AY rientravano nell’ambito di tale attività. 39. Sebbene spetti al giudice del rinvio e sotto la sua responsabilità procedere alla qualificazione giuridica dei fatti ( 5 ), occorre, ai fini delle presenti conclusioni, esaminare preliminarmente se tale nuova valutazione giuridica della situazione sia giustificata. Tale approccio consente di evitare di interpretare una disposizione del diritto dell’Unione che non può applicarsi in tali circostanze e mira a fornire una risposta utile a detto giudice. Esaminerò quindi brevemente, in un primo tempo, la questione se le considerazioni espresse dal giudice del rinvio siano sufficienti per concludere che le condizioni legali di applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 sono soddisfatte nel caso di specie, per chiedermi, in un secondo tempo, se gli effetti giuridici perseguiti da AY, vale a dire un cambiamento della legge applicabile, possano verificarsi in tali circostanze. a) Sulla sussistenza formale delle condizioni di legge 40. La prima questione richiederebbe una risposta in senso affermativo se la banca avesse effettivamente diretto la sua attività professionale verso il paese in cui il consumatore ha la residenza abituale, come suggerisce il giudice del rinvio. 41. Ciò dipende dall’interpretazione della citata disposizione, in particolare dal significato della nozione di attività professionale «diretta verso» lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale. A tal riguardo, va osservato che il regolamento n. 593/2008 non contiene alcuna definizione di tale nozione, che non è stata ancora oggetto di interpretazione da parte della Corte. 42. Tuttavia, occorre rilevare che tale nozione è molto simile a quella contenuta nell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 6 ) e, attualmente, nell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 ( 7 ). In forza di tale disposizione, la determinazione del giudice competente a definire una controversia avviene in base alla nozione di attività professionale «diretta verso» lo Stato membro nel cui territorio il consumatore ha il domicilio. In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha interpretato tale nozione nella sentenza pronunciata nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 8 ), cosicché tale giurisprudenza pertinente potrebbe rivelarsi utile. 43. Il fatto che tale disposizione, come quella di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008, abbia lo scopo di risolvere i conflitti tra diversi ordinamenti giuridici nazionali depone, a mio avviso, a favore di un approccio che tenga conto dei principi e dei criteri sottostanti. In tale contesto, occorre osservare che dal considerando 24 del regolamento n. 593/2008 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire la coerenza con il regolamento n. 44/2001, chiedendo che la nozione di «attività diretta» come condizione di applicazione della norma di tutela del consumatore fosse oggetto di un’«interpretazione armoniosa». L’approccio proposto nelle presenti conclusioni rientra quindi nella volontà espressa del legislatore dell’Unione. 44. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha dichiarato che un’attività è «diretta» verso lo Stato del consumatore quando il commerciante ha manifestato la propria volontà di stabilire rapporti commerciali con i consumatori di uno o più altri Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato. Pertanto, prima dell’eventuale conclusione del contratto con il consumatore medesimo, devono esistere indizi che evidenziano che il commerciante intendeva trattare con consumatori [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato, nel senso che fosse disposto a concludere un contratto con tali consumatori ( 9 ). 45. Nel caso di specie, è pacifico che la banca ha assistito ad un evento in Italia, rappresentato da uno dei suoi dipendenti, il che poteva avere come unico scopo la conclusione di nuovi contratti o la realizzazione di nuove operazioni con i clienti presenti. Condivido pertanto la valutazione del giudice del rinvio secondo cui tale comportamento deve essere interpretato nel senso che l’attività della banca era anche «diretta verso» l’Italia, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008, al fine di concludere contratti con i consumatori. 46. A tal riguardo, occorre respingere l’argomento della banca secondo cui, in sostanza, il fatto di aver diretto un’attività professionale verso il paese di residenza abituale del consumatore rende l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 applicabile soltanto se esiste un nesso di causalità tra le attività del professionista nel paese di residenza del consumatore e la conclusione del contratto. Infatti, la Corte ha già dichiarato nella sentenza Emrek ( 10 ), che aveva ad oggetto l’interpretazione di una disposizione giurisdizionale equivalente, ossia quella dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 44/2001, che tale norma non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere ( 11 ). Nello spirito di un’ «interpretazione armoniosa» della nozione di «attività diretta», contenuta nel regolamento n. 593/2008 e nel regolamento n. 44/2001 ( 12 ), la stessa interpretazione si impone per l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 ( 13 ), cosicché nel caso di specie non è richiesta la prova di un nesso di causalità tra la presenza della banca in occasione dell’evento a Padova nell’ottobre 2016 e l’acquisto dei titoli da parte di AY dopo tale evento. Il fatto che il giudice del rinvio non menzioni un siffatto nesso di causalità non rende di per sé inapplicabile l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento. b) Sull’applicazione degli effetti giuridici al caso di specie 47. In linea di principio, la sussistenza delle condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 dovrebbe determinare la conseguenza giuridica prevista da tale disposizione, vale a dire l’applicazione della normativa italiana in materia di contratti conclusi da consumatori alle circostanze del caso di specie. Ciò significherebbe un cambiamento della legge applicabile durante la vigenza del contratto , nonostante il fatto che il diritto austriaco fosse stato inizialmente scelto dalle parti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. 48. In tale prospettiva, occorre rilevare che la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 non prevede espressamente la possibilità di un cambiamento della legge applicabile a un contratto concluso da consumatori qualora le condizioni legali di cui alle lettere a) o b) di tale disposizione non sussistessero all’inizio del rapporto contrattuale, ma si siano concretizzate nel corso di tale rapporto. Detta disposizione disciplina la situazione «classica» della determinazione della legge applicabile al contratto concluso da consumatori qualora tali requisiti sussistano sin dall’inizio del rapporto contrattuale. La particolarità della situazione legata al mutamento delle circostanze nel corso di un rapporto commerciale continuativo impone di pervenire a un coordinamento tra l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento che dovrebbe rispettare sia l’autonomia delle parti nella loro scelta della legge applicabile sia la tutela del consumatore in un rapporto di tal genere. 49. In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 mira a tutelare il consumatore, in quanto tale disposizione prevede l’applicazione del diritto del paese in cui quest’ultimo ha la residenza abituale. Pertanto, viene dichiarato applicabile un diritto noto al consumatore, il che riveste notevole importanza, dal momento che non tutti i consumatori sono consapevoli del fatto che i rapporti contrattuali che includono un elemento transfrontaliero possono portare a un conflitto di leggi ( 14 ). A causa della mancanza di esperienza in materia commerciale, il consumatore, dal punto di vista del legislatore dell’Unione, appare degno di tutela rispetto al professionista, come risulta dal considerando 23 di tale regolamento. Infatti, l’eventuale applicabilità di una normativa che gli è estranea può privarlo della tutela offertagli dall’ordinamento giuridico del suo paese di residenza abituale. 50. Tuttavia, una valutazione diversa mi sembra appropriata qualora il consumatore concluda il contratto spontaneamente e con piena cognizione delle conseguenze della scelta della legge applicabile. Tale conclusione è tanto più convincente qualora il consumatore si rechi nel paese in cui il professionista è stabilito per concludervi un contratto e, in quel momento, il professionista non eserciti alcuna attività nel paese di residenza abituale del consumatore. 51. In primo luogo, qualsiasi eventuale riconoscimento del diritto del consumatore di invocare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 al fine di provocare un cambiamento della legge applicabile, indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata una scelta della legge applicabile in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, con piena cognizione di causa e in accordo con la sua controparte contrattuale, svaluterebbe, a mio avviso, i principi di libertà contrattuale e di libertà di scelta, che sono proprio al centro di detto regolamento. Infatti, come risulta dal considerando 11 del medesimo regolamento, «[l]a libertà delle parti di scegliere la legge applicabile [costituisce] una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali» (il corsivo è mio). La Corte lo ha espressamente riconosciuto nella sua giurisprudenza e ha altresì sottolineato che deve essere rispettata la libertà delle parti contraenti di scegliere la legge applicabile al loro rapporto contrattuale ( 15 ). 52. Tuttavia, ciò non avverrebbe se un cambiamento della legge applicabile dipendesse unicamente dalla volontà di una delle due parti contraenti. In tale contesto, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008 prevede che « [l]e parti possono convenire , in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata ai sensi [di tale] articolo o per effetto di altre disposizioni del (...) regolamento» (il corsivo è mio). L’unica possibilità, autorizzata dal legislatore dell’Unione, di procedere ad una modifica successiva del diritto applicabile è quindi quella di un comune accordo , opzione di cui AY e la banca non si sono manifestamente avvalse. Di conseguenza, non vedo alcuna possibilità di accogliere la domanda di AY di applicare la legge italiana senza rimettere in discussione i principi di libertà contrattuale e di libertà di scelta. La citata disposizione, che riflette tali principi, sarebbe priva di effetto se la banca fosse in grado, dirigendo unilateralmente la propria attività verso l’Italia, di modificare la scelta della legge applicabile. Da questo punto di vista, si può sostenere che l’immutabilità della legge applicabile contribuisce anche alla tutela del consumatore. Infatti, il cambiamento della legge applicabile a causa di un atto unilaterale compiuto dal professionista potrebbe comportare l’applicazione di una legge che tuteli il consumatore meno di quella convenuta tra le parti. 53. In secondo luogo, come ho già rilevato nelle presenti conclusioni, anche considerazioni di certezza del diritto depongono contro l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, nel senso che esso consentirebbe un cambiamento della legge applicabile nel corso della vigenza del contratto. Come risulta dal considerando 16 di detto regolamento, «[p]er contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità». Una siffatta prevedibilità mancherebbe, a mio avviso, se si accettasse il cambiamento della legge applicabile a un rapporto contrattuale in forza di un’azione unilaterale di una delle parti di tale contratto. A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sua giurisprudenza relativa a tale regolamento, la Corte ha fatto più volte riferimento alle esigenze di certezza del diritto e, in particolare, alla necessità di garantire la prevedibilità della legge nei rapporti contrattuali che coinvolgono consumatori ( 16 ). 54. Ritengo che tale obiettivo legislativo sarebbe gravemente compromesso se si ammettesse che un cambiamento successivo della legge applicabile al contratto possa verificarsi non solo indipendentemente dalla volontà delle parti, ma anche a seguito di un evento fortuito e unico. Orbene, l’argomento di AY mi sembra andare proprio in tal senso, in quanto si basa sull’evento organizzato a Padova come un evento idoneo di per sé a comportare un siffatto cambiamento della legge applicabile. Tuttavia, sebbene possa essere interpretato nel senso che la banca aveva ormai diretto le sue attività verso l’Italia ( 17 ), tale evento non sembra aver avuto un impatto sul rapporto contrattuale tra AY e la banca. Sebbene AY affermi di aver incontrato un dipendente della banca in tale occasione, nulla indica che il contratto esistente sia stato modificato. Non mi sembra neppure che un evento del genere sia stato di grande portata, tale da acquisire una qualsivoglia portata giuridica, in particolare nella prospettiva di un eventuale cambiamento della legge applicabile. Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, il dipendente di cui trattasi non ha presentato né fondi né altri prodotti finanziari, ma unicamente la banca per la quale lavorava. 55. La tesi contraria avrebbe gravi conseguenze per la certezza del diritto. Ogni comportamento del professionista nei confronti dei suoi clienti, anche il più discreto, dovrebbe essere esaminato per verificare se esso non comporti un cambiamento della legge applicabile nei rapporti commerciali continuativi. Occorre altresì tenere presente che un eventuale cambiamento della legge applicabile, a seconda dell’ordinamento giuridico interessato, inciderebbe notevolmente sui rapporti contrattuali tra le parti. Infatti, un cambiamento a posteriori della legge applicabile rischierebbe di condurre alla modifica di un elemento essenziale del contratto. Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, in caso di applicabilità del diritto italiano, la banca sarebbe tenuta a consigliare AY sui suoi investimenti. Orbene, tale consulenza non era prevista nell’ambito del rapporto senza consulenza convenuto tra le parti. 56. Non si può escludere che l’obbligo di consulenza della banca richieda quindi anche un adeguamento della remunerazione convenuta. Un cambiamento a posteriori della legge applicabile rimetterebbe quindi in discussione il contenuto essenziale del contratto ( essentialia negotii ) ( 18 ). Non solo una siffatta modifica solleverebbe numerose questioni relative ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti, ma l’esistenza stessa del contratto potrebbe essere compromessa se, come spiegato dal giudice del rinvio, il diritto italiano prevedesse che il mancato rispetto dell’obbligo di informazione del consumatore comportasse la nullità del contratto. 57. Inoltre, occorre tener conto del fatto che un’interpretazione estensiva, come quella proposta da [OSCURATO:PERSONA], inciderebbe non solo sul contratto concluso tra quest’ultimo e la banca, ma potenzialmente anche su un gran numero di contratti aventi un nesso transfrontaliero. Una banca operante in tutto il mercato interno europeo ( 19 ) potrebbe essere scoraggiata dall’estendere la sua presenza internazionale al fine di evitare l’imprevedibilità dovuta al rischio di un eventuale cambiamento della legge applicabile nei rapporti contrattuali continuativi con i consumatori. Un simile approccio potrebbe impedirle di avvalersi dei vantaggi del mercato interno, il che avverrebbe anche a scapito dei potenziali clienti che intendano beneficiare di servizi finanziari ( 20 ). Il buon funzionamento del mercato interno, nonché quello di altri settori di integrazione connessi, quali lo spazio di libertà, di sicurezza e giustizia, menzionati ai considerando 1 e 6 del regolamento n. 593/2008, sarebbero influenzati dall’incertezza sulla determinazione della legge applicabile. È quindi evidente che l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento a circostanze come quelle del caso di specie porrebbe gravi problemi dal punto di vista della certezza del diritto. c) Conclusione intermedia 58. Per le ragioni esposte ai paragrafi precedenti, ritengo che non occorra procedere a un’interpretazione estensiva dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, in quanto tale disposizione non consente un cambiamento a posteriori della legge applicabile al contratto in circostanze come quelle del caso di specie. Per contro, deve prevalere la scelta della legge convenuta dalle parti contraenti conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. 3. Valutazione delle singole operazioni finanziarie 59. Un risultato diverso potrebbe essere ipotizzato se si dovesse ritenere che i diversi ordini effettuati dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008, costituiscano contratti autonomi . Lo stesso varrebbe se tali ordini avessero modificato il contratto esistente tra il consumatore e la banca in misura tale che detta modifica si tradurrebbe non già in un mero aggiornamento o adeguamento di detto contratto, bensì nella creazione di un nuovo rapporto giuridico tra tali parti contraenti. 60. A tal riguardo, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato, nella sentenza pronunciata nella causa Nikiforidis, che l’entrata in vigore del regolamento n. 593/2008 portava all’applicazione di tale regolamento a un contratto concluso prima della sua entrata in vigore solo se tale contratto aveva subito una modifica di portata tale da doversi ritenere che fosse stato concluso un nuovo contratto ( 21 ). Applicando l’idea di fondo sottesa a tale giurisprudenza, si dovrebbe esaminare se le singole operazioni finanziarie effettuate da AY nel corso del tempo possano essere giuridicamente distinte dal contratto iniziale concluso tra AY e la banca o se esse implichino una modifica sostanziale di tale contratto. Tuttavia, alcuni elementi suggeriscono che ciò non avviene nel caso di specie. 61. Dalla decisione di rinvio risulta che, firmando il contratto di apertura del conto deposito in titoli e del conto corrente, AY e la banca hanno costituito un rapporto contrattuale di durata indeterminata . Tale contratto costituisce una sorta di «contratto quadro», dato che tale contratto ha costituito la base per tutti gli ordini di acquisto e di vendita successivi di prodotti finanziari emessi da AY. Poiché AY ha optato per un «rapporto senza consulenza», la banca ha agito, per semplificare, in qualità di intermediario (agente), vale a dire ha acquistato i prodotti finanziari corrispondenti, conformemente alle istruzioni di AY e per conto di quest’ultimo. 62. Tutti gli ordini emessi da AY ed eseguiti dalla banca fanno quindi parte di tale contratto quadro, indipendentemente dalla data in cui sono stati effettuati. Parimenti, nulla indica che il rapporto contrattuale tra AY e la banca sia stato oggetto di modifiche dopo che la banca, secondo il giudice del rinvio, ha iniziato a «dirigere» la sua attività verso l’Italia. Spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire se e, in caso affermativo, in quale misura, il rapporto contrattuale iniziato tra AY e la banca nel 2013 sia stato oggetto di una modifica di portata tale da tradursi non già in un mero aggiornamento o adeguamento di detto contratto, bensì nella creazione di un nuovo rapporto giuridico tra tali parti contraenti. In mancanza di indicazioni contrarie nella decisione di rinvio, si deve supporre, ai fini della presente causa, che non sia intervenuto alcun cambiamento sostanziale nel rapporto contrattuale. 4. Risposta alla prima questione pregiudiziale 63. In risposta alla prima questione pregiudiziale, ritengo che gli effetti giuridici degli ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati da un consumatore residente nello Stato A ad una banca stabilita nello Stato B nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo debbano essere valutati alla luce della legge designata dalle parti nel contratto che ha dato luogo al rapporto commerciale, anche se, dopo la conclusione di tale contratto, sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 e le stesse sussistevano al momento dell’effettuazione dei singoli ordini. C. Considerazioni aggiuntive 64. Alla luce della mia proposta di risposta alla prima questione pregiudiziale, non vi è più necessità di esaminare la seconda e la terza questione pregiudiziale. Tuttavia, le esaminerò per completezza e nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di non seguire la mia proposta di risposta alla prima questione pregiudiziale. 1. Sulla seconda questione pregiudiziale 65. Con la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se, in caso di risposta affermativa alla prima questione, la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 si applichi al caso di specie. Ai sensi di tale disposizione, l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento non si applica a un contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente. 66. Sebbene tale disposizione non contenga essa stessa una definizione della nozione di «contratto di servizi», è evidente che la tutela dei consumatori nel mercato interno dell’Unione richiede che tale nozione sia interpretata in modo autonomo e in senso ampio, alla luce della concezione economica rilevante per gli articoli 56 TFUE e seguenti, piuttosto che con riferimento al diritto contrattuale degli Stati membri ( 22 ). Occorre quindi applicare un approccio analogo a quello adottato nella giurisprudenza della Corte relativamente all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, ripreso all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012. 67. Pertanto, la nozione di «servizi» include qualsiasi attività economica svolta nell’interesse altrui ( 23 ), a meno che l’obbligo di trasferire la proprietà di un bene non sia preponderante ( 24 ). Siffatta nozione comprende un’ampia gamma di servizi, tra i quali i servizi finanziari ( 25 ). Concordo quindi con il giudice del rinvio sul fatto che un contratto di acquisto di titoli per conto di un cliente debba essere considerato come contratto di fornitura di servizi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008. Pertanto, il contratto di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione. 68. Parimenti, tale disposizione richiede che i servizi dovuti al consumatore siano forniti «esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente». Le ragioni di tale deroga possono essere sintetizzate come segue. Nelle circostanze descritte da tale disposizione, un consumatore non può ragionevolmente attendersi che la legge del suo paese di residenza abituale sia applicata in deroga alle regole generali di determinazione della legge applicabile, in quanto il contratto presenta un collegamento più stretto con il paese in cui risiede l’altra parte contraente , anche se il fornitore ha pubblicizzato o commercializzato il servizio nel paese in cui risiede il consumatore ( 26 ). 69. Ciò solleva la questione di quali caratteristiche debbano possedere i servizi in questione per essere considerati «esclusivamente» disponibili in un determinato Stato membro. La Corte ha esaminato tale questione nella sentenza Verein für Konsumenteninformation e ha dichiarato che, al fine di stabilire se tale deroga sia applicabile, «è importante verificare se dalla natura stessa dei servizi concordati risulti che essi possono essere forniti, nel loro insieme, solo al di fuori dello Stato di residenza abituale del consumatore» ( 27 ). La Corte ha altresì precisato in tale contesto che «[q]ualora, come previsto nei contratti di cui trattasi nella causa principale, il luogo di prestazione materiale si trovi in un paese diverso da quello in cui il consumatore ne beneficia, si deve considerare che i servizi sono forniti “esclusivamente” al di fuori dello Stato membro di residenza abituale del consumatore solo se il consumatore non ha la possibilità di beneficiarne nel suo Stato di residenza e deve recarsi all’estero a tal fine »( 28 ). In altri termini, deve trattarsi di servizi che, per loro stessa natura, possono essere forniti solo in un luogo preciso. 70. Tali condizioni non mi sembrano soddisfatte nel caso di specie, dato che dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che, anzitutto, la banca, in base al contratto concluso con AY, ha aperto un conto deposito in titoli e un conto di regolamento in Austria e ha successivamente acquistato, in esecuzione degli ordini emessi da AY e per conto di quest’ultimo, prodotti finanziari che sono stati accreditati sui suoi conti. Successivamente, AY poteva emettere i propri ordini di acquisto dall’Italia con mezzi di telecomunicazione (telefono, posta elettronica). Secondo il giudice del rinvio, AY poteva inoltre accedere al sito Internet della banca in lingua inglese e consultarvi i suoi conti. Infine, tale giudice suppone che la banca avesse comunicato ad AY anche informazioni sull’esecuzione dei suoi ordini. Risulta quindi che, in quanto consumatore, AY aveva la possibilità di utilizzare i servizi della banca da qualsiasi luogo . Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 non è applicabile in tali circostanze. 71. Per le ragioni sopra esposte, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che la deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 593/2008 non si applica quando una banca, in base a un contratto, apre conti per un consumatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e successivamente, in esecuzione di ordini emessi da tale consumatore e su istruzione di quest’ultimo, acquista prodotti finanziari accreditati su tali conti, anche quando tali ordini sono (parimenti) emessi con mezzi di telecomunicazione. 2. Sulla terza questione pregiudiziale 72. Con la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una clausola di scelta della legge applicabile debba essere considerata «abusiva» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, qualora, dopo la conclusione del contratto, si realizzino le condizioni di applicazione dell’articolo 6, del regolamento n. 593/2008, per il motivo che, al momento della conclusione di tale contratto, l’attenzione del consumatore non era stata attirata sugli effetti giuridici del paragrafo 2 di tale disposizione. 73. Tale questione verte sulla correlazione tra il regolamento n. 593/2008 e la direttiva 93/13, un argomento che la Corte ha già avuto occasione di esaminare nella sentenza Verein für Konsumenteninformation ( 29 ). Nella sua sentenza la Corte ha sottolineato che la normativa dell’Unione autorizza in via di principio le clausole di scelta della legge. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento sancisce la facoltà per le parti di pattuire il diritto applicabile a un contratto concluso da un consumatore, purché sia garantito il rispetto della protezione di cui il consumatore beneficia ai sensi delle disposizioni della legge del suo foro alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ( 30 ). 74. La Corte ha precisato che una clausola di scelta della legge applicabile, redatta preventivamente, che designi la legge dello Stato membro della sede del professionista è abusiva soltanto qualora presenti talune specificità, proprie della sua formulazione o del suo contesto, tali da generare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. In particolare, il carattere abusivo di una siffatta clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall’articolo 5 della direttiva 93/13. Tale obbligo, tenuto conto della situazione di inferiorità nella quale si trova il consumatore rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, deve essere interpretato in modo estensivo ( 31 ). 75. Analogamente, la Corte ha rilevato che, qualora gli effetti di una clausola siano determinati da disposizioni imperative di legge, è essenziale che il professionista informi il consumatore in relazione a dette disposizioni. È quanto avviene nel caso dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, ai sensi del quale la scelta della legge applicabile non può valere a privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta ( 32 ). La Corte ha quindi dichiarato che una clausola è abusiva quando induce in errore il consumatore, dandogli l’impressione che al contratto si applichi soltanto tale legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre, ai sensi di tale disposizione, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in assenza di siffatta clausola ( 33 ), vale a dire quelle della legge del paese nel quale egli ha la residenza abituale ( 34 ). 76. Occorre tuttavia richiamare l’attenzione sul fatto che il giudice del rinvio si trova di fronte a una situazione particolare nella presente causa, vale a dire quella di un eventuale cambiamento successivo della legge applicabile al contratto a causa del comportamento del professionista, in base all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008. Si pone quindi la questione se la tutela di un consumatore contro una clausola abusiva ai sensi della direttiva 93/13 possa essere presa in considerazione in tali circostanze, il che, tenuto conto della risposta che intendo fornire alla prima questione pregiudiziale ( 35 ), non può che costituire una fattispecie ipotetica . 77. Tuttavia, anche se un eventuale cambiamento della legge inizialmente scelta dalle parti fosse ammesso a causa della successiva sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 593/2008 (opzione che non raccomando), il consumatore sarebbe ormai tutelato dalla legge del paese della sua residenza abituale, la legge scelta non sarebbe più applicabile e la tutela del consumatore mediante l’articolo 6, paragrafo 2, seconda frase, di tale regolamento non avrebbe alcun senso. 78. In ogni caso, la questione dell’eventuale carattere abusivo della clausola della scelta della legge applicabile al contratto concluso da consumatori nelle circostanze del caso di specie deve essere risolta in senso negativo. A tal riguardo, occorre osservare che il giudice del rinvio non si interroga sulla validità della clausola al momento della firma del contratto, bensì al momento in cui, anni dopo la firma di tale contratto, si realizzavano le condizioni di applicazione dell’articolo 6 del regolamento n. 593/2008. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere effettuata con riferimento al momento della conclusione del contratto di cui trattasi , tenendo conto dell’insieme delle circostanze di cui il professionista poteva essere a conoscenza in tale momento e che erano idonee a incidere sull’ulteriore esecuzione del contratto in questione, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l’esecuzione di quest’ultimo ( 36 ). 79. Pertanto, «il rispetto da parte di un professionista del requisito di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere valutato con riferimento agli elementi di cui tale professionista disponeva il giorno della conclusione del contratto che ha stipulato con il consumatore» ( 37 ). In tale prospettiva, ritengo che, in mancanza di indicazioni che suggeriscano il contrario, occorre partire del principio secondo cui la banca non aveva alcuna ragione obiettiva per supporre che potesse verificarsi in futuro un cambiamento della legge applicabile al contratto e che fosse quindi necessario informarne AY. Visto da questa prospettiva, mi sembra che non si possa contestare alla banca di essere venuta meno al suo obbligo di trasparenza. 80. Non è neppure chiaro quali siano gli atti del diritto dell’Unione che, al di là dell’obbligo generale nel settore dei servizi di fornire informazioni sull’esistenza di clausole contrattuali relative alla legge applicabile al contratto ( 38 ), obbligherebbero il professionista nel caso di specie ad avvertire il consumatore di ogni eventuale modifica della legge applicabile. Ciò verte in particolare sulle conseguenze giuridiche precise derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 593/2008, in combinato disposto con le disposizioni imperative della legge nazionale, tenuto conto del fatto che l’adempimento di siffatta obbligazione necessiterebbe di una valutazione giuridica complessa della situazione ( 39 ). Orbene, l’obbligo di fornire informazioni al consumatore non può essere inteso nel senso che implica un obbligo generale del professionista di fornire consulenza giuridica, soprattutto quando si tratta di eventi incerti. 81. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla terza questione pregiudiziale nel senso che una clausola sulla scelta della legge applicabile non deve essere considerata abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, qualora, dopo la conclusione del contratto, si realizzino le condizioni di applicazione dell’articolo 6, del regolamento n. 593/2008, per il motivo che, al momento della conclusione di tale contratto, non era stata richiamata l’attenzione del consumatore sugli effetti giuridici del paragrafo 2 di tale disposizione. VI. Conclusione 82. Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Austria) nei seguenti termini: Gli effetti giuridici di ordini di acquisto di prodotti finanziari comunicati da un consumatore residente nello Stato A una banca stabilita nello Stato B nell’ambito di un rapporto commerciale continuativo devono essere valutati alla luce della legge designata dalle parti nel contratto che ha dato luogo al rapporto commerciale, anche se, dopo la conclusione di tale contratto, sussistono le condizioni di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e le stesse sussistevano al momento dell’effettuazione dei singoli ordini. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2008, L 177, pag. 6. 3 GU 1993, L 95, pag. 29. 4 V. sentenze del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti 75 e segg.), nonché del 17 ottobre 2013, Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:666, punto 32). 5 V. sentenze del 21 luglio 2005, Coname (C‑231/03, EU:C:2005:487, punto 10), del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (C‑274/09, EU:C:2011:130, punti 29 e 36), nonché del 21 maggio 2015, Kansaneläkelaitos (C‑269/14, EU:C:2015:329, punto 25). 6 Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2001 L 12, pag. 1 ). 7 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). 8 Sentenza del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740). 9 Sentenza del 7 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑585/08 e C‑144/09, EU:C:2010:740, punti 75 e 76). 10 Sentenza del 17 ottobre 2013 (C‑218/12, EU:C:2013:666). 11 Sentenza del 17 ottobre 2013, Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:666, punto 32). 12 V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. 13 Calliess, G.‑P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary (Calliess, Gralf‑Peter/[OSCURATO:PERSONA]), 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn, 2020, articolo 6, punto 54, pag. 190, si pronuncia a favore di un’applicazione di tale giurisprudenza anche nell’ambito del regolamento n. 593/2008. 14 V., in tal senso, Calliess, G.‑P., [OSCURATO:PERSONA] : Commentary (Calliess, Gralf‑Peter/[OSCURATO:PERSONA]), 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn, 2020, articolo 6, punto 3, pag. 164. 15 V. sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar (C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 49). 16 V. sentenze del 18 ottobre 2016, Nikiforidis (C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 36), e del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑632/21, EU:C:2023:671, punto 75). 17 V. paragrafo 45 delle presenti conclusioni. 18 I servizi o i beni da fornire, da un lato, e il prezzo e la remunerazione, dall’altro, costituiscono il fulcro di un rapporto contrattuale [v. conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Andriciuc e a. (C‑186/16, EU:C:2017:313, paragrafo 34)]. 19 Si tratta del mercato interno con le sue libertà fondamentali, in particolare la libera prestazione dei servizi, che rileva nella presente causa. Il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione è esteso agli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), compreso il Liechtenstein, dall’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) [v. Sentenza del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑72/09, EU:C:2010:645, punto 20)]. 20 Cordero-Moss, G., «The impact of EU law on Norwegian private international law», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 66, n o °4, 2020, pag. 34, sottolinea la necessità di una scelta della legge nel mondo attuale. Secondo l’autore, l’imprevedibilità dei diritti e degli obblighi delle parti contraenti può avere un effetto dissuasivo e, nel peggiore dei casi, limitare l’attività internazionale degli operatori economici che intendono commerciare o investire nel mercato interno. 21 V. sentenza del 18 ottobre 2016 (C‑135/15, EU:C:2016:774, punto 37). 22 Calliess, G.‑P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary (Calliess, Gralf‑Peter/[OSCURATO:PERSONA]), 3 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aan den Rijn 2020, articolo 6, punto 60, pag. 192. 23 V. sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 37). 24 Mankowski, P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary (Magnus, Ulrich/Mankowski, Peter), 1 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 7, punti 97 e segg. 25 Schulze, R., [OSCURATO:PERSONA] , 12 a ed., Nomos, Baden‑Baden, 2024, articolo 6 Rom I‑VO, punto 7; Mankowski, P., [OSCURATO:PERSONA]: Commentary (Magnus, Ulrich/Mankowski, Peter), 1 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2016, articolo 7, punto 114, pag. 201. 26 McParland, M., [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2015, pag. 554, punto 12, pag. 198. 27 Sentenza del 3 ottobre 2019 (C-272/18, EU:C:2019:827, punto 51). Il corsivo è mio. 28 Sentenza del 3 ottobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C‑272/18, EU:C:2019:827, punto 52). Il corsivo è mio. 29 Sentenza del 28 luglio 2016 (C‑191/15, EU:C:2016:612). 30 V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 66). 31 V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punti 67 e 68). 32 V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 69). 33 V. sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C‑191/15, EU:C:2016:612, punto 71). 34 V. sentenza del 14 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑821/21, EU:C:2023:672, punto 74). 35 V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni. 36 V. sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑452/18, EU:C:2020:536, punto 48). 37 V. sentenza del 9 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C‑452/18, EU:C:2020:536, punto 49). Il corsivo è mio. 38 Conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi mettano a disposizione dei destinatari le informazioni relative all’«esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente». Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva i servizi finanziari sono esclusi dall’ambito di applicazione della stessa. 39 Rühl, G., «[OSCURATO:PERSONA] of Choice‑of‑[OSCURATO:PERSONA], Or: The (Unclear) Relationship of Art. 6 [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , 55, 2018, pag. 219 e segg., rileva la complessità di tale disposizione, che pone problemi persino agli operatori del diritto. Secondo l'autore, la giurisprudenza della Corte non deve essere intesa nel senso che il professionista è tenuto ad elencare tutte le disposizioni del paese di residenza del consumatore che prevalgono sulla legge scelta.