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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19476/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14574/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATE- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5580/2020, depositata in data 31.3.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di Roma la cartella n. 09720090235905915, relativa al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, eccependo la mancata notifica dei verbali sottostanti, la prescrizione della pretesa e la tardività dell’iscrizione a ruolo.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14574/2020 Numero sezionale 5722/2022 Numero di raccolta generale 19476/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda.

L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

Il giudice di pace ha annullato la cartella e ha compensato le spese nei rapporti con l’Agenzia, sostenendo che quest’ultima non poteva esser convenuta in giudizio, discutendosi esclusivamente della prescrizione della pretesa sanzionatoria.

L’opponente ha impugnato la decisione per ottenere la condanna solidale di entrambe le controparti al pagamento delle spese processuali ma - all’esito - il Tribunale ha confermato la prima decisione, affermando di non poter modificare la statuizione sulle spese, poiché la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia era passata in giudicato.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate riscossione sono rimaste intimate.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Con ordinanza interlocutoria n. 21369/2021 è stata ordinata la notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate riscossione.

2. Il ricorso risulta regolarmente notificato anche all’Agenzia delle entrate riscossione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla succitata ordinanza interlocutoria.

3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt.100,324,112,115,116 c.p.c. e 1362 c.c., ai sensi dell’art. 3560, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il profilo della legittimazione passiva dell’Agente della riscossione era stato oggetto di appello, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14574/2020 Numero sezionale 5722/2022 Numero di raccolta generale 19476/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avendo il Romano evidenziato che quest’ultima era litisconsorte necessaria del giudizio di opposizione.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 100,112,100 15,116, 91,92 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, sussiste la legittimazione passiva dell’agente della riscossione in caso di impugnazione di una cartella di pagamento anche allorquando si faccia valere l’omessa notifica del verbale sottostante e la prescrizione del credito.

4. Il primo motivo è fondato.

Dalla lettura dell’appello si evidenzia che la richiesta di riforma della pronuncia sulle spese era motivata mediante il richiamo all’orientamento di questa Corte per il quale l’Agenzia deve essere convenuta se l’opposizione abbia ad oggetto un atto di riscossione, quale la cartella di pagamento (Cass. 2570/2017; Cass.12385/2013; Cass. 15900/2017), essendo parte necessaria del giudizio di opposizione anche quando sia dedotta la prescrizione della sanzione (Cass. 12385/2013; Cass. 15900/2017).

Detta deduzione poneva in discussione la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia, contenuta nella pronuncia di primo grado, che proprio su tale presupposto, aveva disposto la compensazione delle spese.

La questione era stata devoluta al giudice d’appello e doveva essere esaminata nel merito, non essendo intervenuto alcun giudicato interno che ne precludesse lo scrutinio.

E’ accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14574/2020 Numero sezionale 5722/2022 Numero di raccolta generale 19476/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14574/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t.. -INTIMATE- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5580/2020, depositata in data 31.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27.5.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di Roma la cartella n. 09720090235905915, relativa al pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, eccependo la mancata notifica dei verbali sottostanti, la prescrizione della pretesa e la tardività dell’iscrizione a ruolo. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14574/2020 Numero sezionale 5722/2022 Numero di raccolta generale 19476/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Si è costituita [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata. Il giudice di pace ha annullato la cartella e ha compensato le spese nei rapporti con l’Agenzia, sostenendo che quest’ultima non poteva esser convenuta in giudizio, discutendosi esclusivamente della prescrizione della pretesa sanzionatoria. L’opponente ha impugnato la decisione per ottenere la condanna solidale di entrambe le controparti al pagamento delle spese processuali ma - all’esito - il Tribunale ha confermato la prima decisione, affermando di non poter modificare la statuizione sulle spese, poiché la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia era passata in giudicato. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle entrate riscossione sono rimaste intimate. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria n. 21369/2021 è stata ordinata la notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate riscossione. 2. Il ricorso risulta regolarmente notificato anche all’Agenzia delle entrate riscossione, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla succitata ordinanza interlocutoria. 3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt.100,324,112,115,116 c.p.c. e 1362 c.c., ai sensi dell’art. 3560, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, il profilo della legittimazione passiva dell’Agente della riscossione era stato oggetto di appello, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14574/2020 Numero sezionale 5722/2022 Numero di raccolta generale 19476/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 avendo il Romano evidenziato che quest’ultima era litisconsorte necessaria del giudizio di opposizione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 100,112,100 15,116, 91,92 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, sussiste la legittimazione passiva dell’agente della riscossione in caso di impugnazione di una cartella di pagamento anche allorquando si faccia valere l’omessa notifica del verbale sottostante e la prescrizione del credito. 4. Il primo motivo è fondato. Dalla lettura dell’appello si evidenzia che la richiesta di riforma della pronuncia sulle spese era motivata mediante il richiamo all’orientamento di questa Corte per il quale l’Agenzia deve essere convenuta se l’opposizione abbia ad oggetto un atto di riscossione, quale la cartella di pagamento (Cass. 2570/2017; Cass.12385/2013; Cass. 15900/2017), essendo parte necessaria del giudizio di opposizione anche quando sia dedotta la prescrizione della sanzione (Cass. 12385/2013; Cass. 15900/2017). Detta deduzione poneva in discussione la declaratoria di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia, contenuta nella pronuncia di primo grado, che proprio su tale presupposto, aveva disposto la compensazione delle spese. La questione era stata devoluta al giudice d’appello e doveva essere esaminata nel merito, non essendo intervenuto alcun giudicato interno che ne precludesse lo scrutinio. E’ accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14574/2020 Numero sezionale 5722/2022 Numero di raccolta generale 19476/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 27.5.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A
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