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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 03779/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; <2.1 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, alla pena di mesi sei di reclusione perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emessa dal Tribunale di Roma il 30/6/2006 con decreto n. 51/06 MP - n. 133/06, violava le prescrizioni relative all'obbligo di presentazione di firma al Commissariato di PS di Poggioreale non presentandosi in data 7 luglio 2018, con recidiva reiterata e specifica.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo.

Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, anche processuale, con riferimento al mancato invio delle conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare in Corte d'appello del 3 novembre 2023, come previsto dal comma 2 del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché, tenuto conto del fatto che l'imputato è soggetto senza fissa dimora, che le violazioni non siano state volontarie e che la misura di prevenzione, di cui le prescrizioni violate hanno cagionato la condanna, è stata successivamente revocata, era possibile applicare una pena inferiore con le attenuanti generiche già concesse ritenendole prevalenti sulla contestata recidiva.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità.

2. Dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del primo vizio ipotizzato: ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525), emerge che le conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare in Corte d'appello del 3 novembre 2023, come previsto dal comma 2 del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state inviate tempestivamente alla Pec del difensore, quindi, non v'è stata alcuna violazione di legge come invece rappresentato.

3. Deve essere evidenziato, inoltre, che risulta dalla lettura delle sentenze di merito che le attenuanti generiche sono state già concesse ritenendole prevalenti sulla contestata recidiva, quindi, la pena è già stata contenuta nel minimo ed anche la seconda violazione di legge denunciata è da ritenersi insussistente.4.

Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 settembre 2024 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; <2.1 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte d'appello di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza del Tribunale della medesima città, alla pena di mesi sei di reclusione perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno emessa dal Tribunale di Roma il 30/6/2006 con decreto n. 51/06 MP - n. 133/06, violava le prescrizioni relative all'obbligo di presentazione di firma al Commissariato di PS di Poggioreale non presentandosi in data 7 luglio 2018, con recidiva reiterata e specifica. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi ad un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge, anche processuale, con riferimento al mancato invio delle conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare in Corte d'appello del 3 novembre 2023, come previsto dal comma 2 del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché, tenuto conto del fatto che l'imputato è soggetto senza fissa dimora, che le violazioni non siano state volontarie e che la misura di prevenzione, di cui le prescrizioni violate hanno cagionato la condanna, è stata successivamente revocata, era possibile applicare una pena inferiore con le attenuanti generiche già concesse ritenendole prevalenti sulla contestata recidiva. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Dall'esame degli atti processuali (ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del primo vizio ipotizzato: ex multis, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525), emerge che le conclusioni del Procuratore generale per l'udienza cartolare in Corte d'appello del 3 novembre 2023, come previsto dal comma 2 del d.l. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state inviate tempestivamente alla Pec del difensore, quindi, non v'è stata alcuna violazione di legge come invece rappresentato. 3. Deve essere evidenziato, inoltre, che risulta dalla lettura delle sentenze di merito che le attenuanti generiche sono state già concesse ritenendole prevalenti sulla contestata recidiva, quindi, la pena è già stata contenuta nel minimo ed anche la seconda violazione di legge denunciata è da ritenersi insussistente.4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere manifestamente infondato per cui va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 settembre 2024 Il Consigliere este
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