CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04604/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la sezione distaccata di Corte di appello di Sassari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 334 cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica deducendo con unico motivo erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, non sussumibile nell'ambito della ritenuta fattispecie incriminatrice, integrando esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4. C.d.s., non risultando, oltre la mera circolazione del mezzo e il correlato deterioramento per usura, senza alcuna ulteriore attività finalizzata a distruggere o disperdere il bene o comunque a sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis cod proc. pen., involgendo la prova del fatto ascritto. 2. Secondo consolidato orientamento di legittimità, In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). 3. Nella specie non emerge ictu ()culi la dedotta illegittimità in quanto, nell'ambito del capo di imputazione ex art. 334 cod. pen. formulato a carico dell'imputato, è correttamente contestato il deterioramento del mezzo fatto abusivamente circolare, la valutazione della cui sussistenza è sottratta al giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. C