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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 36419/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15812-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], e INPS - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 339/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /ye Ric. 2020 n. 15812 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 15812/2020 • [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 339 del 2019 la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto- ha rigettato il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]- (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la pronuncia del Tribunale di Taranto con cui, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], era stata dichiarata l'inesistenza della pretesa creditoria contenuta nella intimazione di pagamento n. 6422/2008 per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati nella intimazione, in quanto contenuti nella cartella esattoriale notificata al debitore in data 30.11.2000 e mai impugnata.

2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, per quello che interessa in questa sede, che correttamente il termine prescrizionale era stato individuato in cinque anni.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate riscossione affidato ad un unico articolato motivo.

4. [OSCURATO:PERSONA] e l'INPS non hanno svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 co. 6 D.Igs. n. 112 del 1999 e dell'art. 1 co. 197 della legge n, 145 del 2018, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte di appello considerato che, dal 1999, dopo la iscrizione a ruolo, anche la prescrizione dei crediti previdenziali era divenuta decennale.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc.

3. Come già richiamato dai giudici di seconde cure, la gravata sentenza è conforme al consolidato, univoco e chiaro orientamento di legittimità (Cass. n. 23397/2016 e Cass. n. 12200/2018), cui si intende dare seguito, secondo il quale la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare RG 15812/2020 anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della

I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'lgennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del di. n. 78 del 2010, conv., con modìf., dalla

I. n. 122 del 2010).

4. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, salva la successiva verifica, da parte dell'amministrazione giudiziaria, dell'ulteriore presupposto sostanziale relativo al fatto se l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto essendo la ricorrente parificata ad un'Amministrazione dello Stato (Cass. n. 4731/2021; Cass, n. 4315/2020).

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15812-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], e INPS - [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 339/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 30/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /ye Ric. 2020 n. 15812 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 15812/2020 • [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza n. 339 del 2019 la Corte di appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto- ha rigettato il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]- (subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la pronuncia del Tribunale di Taranto con cui, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], era stata dichiarata l'inesistenza della pretesa creditoria contenuta nella intimazione di pagamento n. 6422/2008 per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati nella intimazione, in quanto contenuti nella cartella esattoriale notificata al debitore in data 30.11.2000 e mai impugnata. 2. I giudici di seconde cure hanno ritenuto, per quello che interessa in questa sede, che correttamente il termine prescrizionale era stato individuato in cinque anni. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate riscossione affidato ad un unico articolato motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] e l'INPS non hanno svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 co. 6 D.Igs. n. 112 del 1999 e dell'art. 1 co. 197 della legge n, 145 del 2018, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte di appello considerato che, dal 1999, dopo la iscrizione a ruolo, anche la prescrizione dei crediti previdenziali era divenuta decennale. 2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc. 3. Come già richiamato dai giudici di seconde cure, la gravata sentenza è conforme al consolidato, univoco e chiaro orientamento di legittimità (Cass. n. 23397/2016 e Cass. n. 12200/2018), cui si intende dare seguito, secondo il quale la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare RG 15812/2020 anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'lgennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del di. n. 78 del 2010, conv., con modìf., dalla I. n. 122 del 2010). 4. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, salva la successiva verifica, da parte dell'amministrazione giudiziaria, dell'ulteriore presupposto sostanziale relativo al fatto se l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto essendo la ricorrente parificata ad un'Amministrazione dello Stato (Cass. n. 4731/2021; Cass, n. 4315/2020). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 6 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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