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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 maggio 2021

Cassazione n. 40683/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da SAKA Bib per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le quattro sentenze di seguito elencate: la prima, emessa dal Tribunale di Milano in data 18.9.2014 (irrevocabile il 4.11.2014) per il reato di tentato furto aggravato in concorso; la seconda, emessa in data 15.7.2019 dal Tribunale di Varese (irrevocabile il 26.1.2021) per due episodi di furto in abitazione aggravato; la terza, pronunciata in data 4.5.2021 dal Tribunale di Forlì (irrevocabile il 29.6.2021) per il reato di furto in abitazione aggravato; la quarta, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro in data 17.1.2019 (irrevocabile il 28.2.2020) per i delitti di tentato furto in abitazione aggravato in concorso, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale aggravata; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il significativo distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati, sia la diversità del contesto spaziale, sia, infine, la commissione dei reati in concorso con soggetti differenti e in danno di persone diverse; - che, inoltre, è parso al giudice a quo irragionevole sostenere che il SAKA, nel marzo 2014, mentre tentava di impossessarsi di alcuni capi d'abbigliamento in un negozio a Milano, avesse già deliberato, anche solo nelle linee essenziali, di depredare in futuro alcune abitazioni site in diversi luoghi; - che, pertanto, è stata ritenuta insussistente una preventiva deliberazione dei delitti, non potendosi confondere l'unicità del disegno criminoso con la volontà di arricchimento perseguita dall'istante e dovendosi piuttosto ricondurre i vari furti ad una sua allarmante tendenza a delinquere; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la ravvicinata distanza temporale tra i fatti e l'identità del modus operandi, mentre avrebbe erroneamente reputato influenti la diversità della merce rubata e dei correi, nonché la diversità dei luoghi di commissione dei reati (che, ad avviso della difesa, sarebbe il frutto di una scelta consapevole del ricorrente, finalizzata ad evitare di essere rintracciato); ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici e genericamente assertivi, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da SAKA Bib per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le quattro sentenze di seguito elencate: la prima, emessa dal Tribunale di Milano in data 18.9.2014 (irrevocabile il 4.11.2014) per il reato di tentato furto aggravato in concorso; la seconda, emessa in data 15.7.2019 dal Tribunale di Varese (irrevocabile il 26.1.2021) per due episodi di furto in abitazione aggravato; la terza, pronunciata in data 4.5.2021 dal Tribunale di Forlì (irrevocabile il 29.6.2021) per il reato di furto in abitazione aggravato; la quarta, emessa dal G.U.P. presso il Tribunale di Pesaro in data 17.1.2019 (irrevocabile il 28.2.2020) per i delitti di tentato furto in abitazione aggravato in concorso, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale aggravata; considerato, in particolare: - che il giudice adito ha stimato ostativi alla sussistenza di una deliberazione unitaria sia il significativo distacco temporale intercorrente tra gli episodi delittuosi esaminati, sia la diversità del contesto spaziale, sia, infine, la commissione dei reati in concorso con soggetti differenti e in danno di persone diverse; - che, inoltre, è parso al giudice a quo irragionevole sostenere che il SAKA, nel marzo 2014, mentre tentava di impossessarsi di alcuni capi d'abbigliamento in un negozio a Milano, avesse già deliberato, anche solo nelle linee essenziali, di depredare in futuro alcune abitazioni site in diversi luoghi; - che, pertanto, è stata ritenuta insussistente una preventiva deliberazione dei delitti, non potendosi confondere l'unicità del disegno criminoso con la volontà di arricchimento perseguita dall'istante e dovendosi piuttosto ricondurre i vari furti ad una sua allarmante tendenza a delinquere; letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la ravvicinata distanza temporale tra i fatti e l'identità del modus operandi, mentre avrebbe erroneamente reputato influenti la diversità della merce rubata e dei correi, nonché la diversità dei luoghi di commissione dei reati (che, ad avviso della difesa, sarebbe il frutto di una scelta consapevole del ricorrente, finalizzata ad evitare di essere rintracciato); ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici e genericamente assertivi, che non si confrontano, se non in parte, ma in modo essenzialmente confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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